I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.455/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 8C_455/2013 Sentenza del 20 giugno 2013 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Leuzinger, Presidente, cancelliere Schäuble. Partecipanti al procedimento SWICA Assicurazione malattia SA, Römerstrasse 38, 8400 Winterthur, ricorrente, contro S.________, opponente. Oggetto Assicurazione contro gli infortuni, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 maggio 2013. Visto: il ricorso 15 giugno 2013 (timbro postale) avverso il giudizio di rinvio 13 maggio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, stando all'attestazione postale, è stato recapitato il 15 maggio 2013 nella casella postale dell'assicuratore insorgente, considerando: che il ricorso non è stato depositato entro il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF e scaduto - in applicazione degli art. 44-48 LTF - il 14 giugno 2013, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, che in tali circostanze può restare indecisa la questione di sapere se nel caso di specie il giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione sia suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 20 giugno 2013 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero La Presidente: Leuzinger Il Cancelliere: Schäuble Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben