Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.235/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   

8C_235/2013

Sentenza del 18 giugno 2013

I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
C.________,
patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del cantone Ticino, Servizio dei ricorsi, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Scioglimento del rapporto di servizio di diritto pubblico,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
dell'8 febbraio 2013.

Fatti:

A.

A.a. C.________ è stata professionalmente attiva presso un Ufficio regionale di
collocamento (URC) a partire dal 1° maggio 2004. Il 13 maggio 2008 il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino le ha prospettato la disdetta del rapporto di
lavoro per giustificati motivi. Il Governo cantonale le ha rimproverato un
comportamento ostile tale da rendere impossibile per i diretti superiori di
dirigere efficacemente e ordinatamente l'attività lavorativa, un atteggiamento
di insubordinazione e una mancanza di tatto e cortesia nelle relazioni con il
pubblico, i superiori e i colleghi. La disattenzione di queste regole è stata
ritenuta tale da far perdere la fiducia, affinché fosse garantito il buon
funzionamento dell'URC. Un tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione
del personale preposta è fallito il 28 agosto 2008. Il 16 settembre 2008 il
Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto d'impiego dell'interessata con
effetto al 31 marzo 2009, esonerandola con effetto immediato da ogni obbligo
lavorativo.

A.b. Adito su ricorso, il 16 luglio 2009 il Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino lo ha respinto, confermando l'operato del Governo.

A.c. L'interessata, patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni, ha interposto
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale ha
chiesto di rinviare la causa al Tribunale cantonale amministrativo per
complemento istruttorio. Il 25 maggio 2010 il Tribunale federale ha accolto il
gravame e annullato il giudizio cantonale. Ravvisando una violazione del
diritto di essere sentito, perlomeno nella misura in cui i giudici cantonali
non si erano espressi sui mezzi di prova proposti dall'insorgente, la Corte
federale ha retrocesso la causa all'istanza precedente affinché, dopo essersi
pronunciata in merito alle prove offerte dall'interessata, rendesse un nuovo
giudizio conformandosi alle esigenze imposte dall'art. 110 LTF (sentenza 8C_770
/2009).

B.
Completata l'istruttoria, l'8 febbraio 2013 il Tribunale cantonale
amministrativo ha nuovamente respinto il gravame dell'interessata.

C.
Sempre patrocinata dall'avv. Guglielmoni, l'interessata ha deferito anche
quest'ultimo giudizio al Tribunale federale, al quale chiede di annullarlo e di
rinviare gli atti all'istanza precedente per un ulteriore complemento
istruttorio. In via subordinata chiede di accertare che la disdetta del
rapporto di impiego è ingiustificata e che le parti, nell'evenienza in cui
l'autorità di nomina rifiuti la continuazione del rapporto di lavoro, sono
rinviate a separata sede per il giudizio sulle conseguenze pecuniarie
dell'ingiustificato licenziamento. Infine postula che tasse, spese e ripetibili
siano poste a carico della parte soccombente. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

Il Consiglio di Stato, protestate spese e ripetibili, propone la reiezione del
gravame, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nelle
conclusioni del suo giudizio.disdetta

Diritto:

1.
Come già ricordato nella precedente sentenza del 25 maggio 2010 (8C_770/2009),
il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 134 III 115 consid. 1 pag. 117).

1.1. Giusta l'art. 83 lett. g LTF, nei rapporti di lavoro di diritto pubblico,
nella misura in cui, come nel caso di specie, non è in discussione la questione
della parità dei sessi, il ricorso in materia di diritto pubblico è
inammissibile contro le decisioni che concernono una controversia di natura non
patrimoniale. La vertenza sottoposta al giudizio dell'autorità cantonale non
verte sul versamento di una somma in denaro ma sull'annullamento di una
decisione di destituzione. In tale misura, si può ritenere che la contestazione
sia di natura pecuniaria e che non si applichi il motivo di esclusione
dell'art. 83 lett. g LTF (cfr. sentenza 8C_448/2012 del 17 gennaio 2013 consid.
1.1 non pubblicato in DTF 139 II 7).

1.2. Perché il ricorso sia ammissibile occorre ancora, di massima, che il
valore litigioso raggiunga i fr. 15'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. b LTF). Dato
che la contestazione verte potenzialmente sul salario di diversi mesi o anni,
il valore litigioso supera ampiamente l'importo minimo dell'art. 85 cpv. 1
lett. b LTF.

1.3. La ricorrente è inoltre legittimata ad agire in virtù dell'art. 89 cpv. 1
LTF. Infine, presentato tempestivamente e nelle forme richieste contro una
decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza non suscettibile di
ricorso al Tribunale amministrativo federale, il ricorso adempie
complessivamente le esigenze degli art. 42, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1
LTF.

2.

2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere
presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli
art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF),
tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il
Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate (DTF 133 III 545
consid. 2.2 pag. 550), mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe
un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se
queste ultime non sono presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid.
1.4.1 pag. 254). Il diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF include
i diritti costituzionali. Per contro la violazione del diritto cantonale - ad
eccezione delle lettere c e d che però non sono di rilievo nella fattispecie -
non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia è possibile fare valere che
l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del
diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost.
- o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale.
Per quanto concerne invece l'accertamento dei fatti determinanti ad opera
dell'autorità di ricorso cantonale, esso può essere censurato unicamente se è
avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del
procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.2. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la
soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura
preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia
criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e
ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità. Ciò che
spetta al ricorrente dimostrare (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4 seg.; 134 I 263
consid. 3.1 pag. 265 seg.; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii). Per
quanto concerne più in particolare l'apprezzamento delle prove e l'accertamento
dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il
senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

3.
Nell'evenienza concreta, la ricorrente fa valere la violazione di vari diritti
costituzionali.

3.1. L'interessata lamenta in primo luogo una violazione del divieto di
discriminazione, rispettivamente una lesione della sua personalità.

La censura è infondata. Non si vede infatti in che misura la ricorrente avrebbe
subito una lesione della sua personalità. Una tale violazione non è ravvisabile
già per il fatto che le sono state imposte delle regole di condotta da
rispettare sul posto di lavoro e nei confronti dei superiori. In ogni rapporto
di lavoro valgono simili regole, il lavoratore dipendente, soggetto all'obbligo
di subordinazione, essendo di principio tenuto a osservarle. Dagli atti e in
particolare dai verbali di interrogatorio davanti al Tribunale cantonale
amministrativo non risulta che all'interessata siano state impartite istruzioni
di carattere vessatorio o che ella sia stata sistematicamente sfavorita o
trattata in modo non esente da pregiudizi dai suoi superiori e dagli altri
collaboratori. La ricorrente è stata criticata e finalmente licenziata dai
propri superiori per carenza di capacità di lavorare in squadra e,
segnatamente, per non essersi attenuta alle istruzioni ricevute da questi
ultimi. Lo scioglimento del rapporto di servizio deciso sulla base di questi
motivi non è lesivo del divieto di discriminazione né appare arbitrario per
altre ragioni.

3.2. L'insorgente rimprovera poi all'istanza precedente una violazione del suo
diritto di essere sentita per non avere assunto alcune prove da lei proposte.

Anche questa censura si rivela infondata. Il rimprovero è pressoché analogo a
quello mosso nella procedura precedente, in cui i giudici cantonali avevano
rifiutato integralmente le prove proposte dall'insorgente. In seguito alla
sentenza federale di rinvio, il Tribunale cantonale amministrativo ha nel
frattempo provveduto all'assunzione di varie prove testimoniali e documentarie.
Il che gli ha permesso di farsi un quadro completo delle ragioni che hanno
condotto al licenziamento della ricorrente. Nel proprio ragionamento,
l'autorità giudiziaria cantonale ha tenuto conto di queste risultanze
probatorie in modo adeguato e conforme al diritto federale. In tali circostanze
non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

3.3. La ricorrente invoca pure la violazione del divieto d'arbitrio.

Nel caso di specie, non si vede in quale misura il diritto cantonale sarebbe
stato interpretato o applicato in maniera arbitraria. Analogo discorso vale per
quel che riguarda l'accertamento dei fatti da parte dei primi giudici. Sulla
base degli atti e del risultato delle proprie indagini l'autorità precedente
poteva senza arbitrio giungere alla conclusione che fossero adempiute in
concreto le condizioni per lo scioglimento del rapporto d'impiego.

3.4. Per quanto concerne infine il rimprovero di una violazione del principio
della proporzionalità, è sufficiente rinviare a quanto appena esposto al
consid. 3.3. Giova rilevare che nell'ambito della presente procedura tale
principio non ha portata autonoma. Secondo la giuri-sprudenza, infatti, a
prescindere dalle restrizioni dei diritti fondamentali (art. 36 cpv. 3 Cost.),
il Tribunale federale sanziona una violazione del principio di proporzionalità
solo se il provvedimento di diritto cantonale è manifestamente sproporzionato e
lede simultaneamente il divieto dell'arbitrio (DTF 134 I 153 consid. 4 pag.
156). Ipotesi che, come s'è visto, non si avvera in concreto.

4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto e la pronuncia impugnata
confermata. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Nessun
diritto a ripetibili può per contro essere riconosciuto al Consiglio di Stato
(art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Non si assegnano ripetibili.

4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Lucerna, 18 giugno 2013

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble

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