Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 8C.166/2013
Zurück zum Index I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2013
Retour à l'indice I. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C_166/2013 {T 0/2}

Sentenza del 26 marzo 2013
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
S.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione sociale cantonale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 28 gennaio 2013.

Visto:
il ricorso del 23 febbraio 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 28
gennaio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di
assicurazione sociale contro le malattie (riduzione dei premi),
lo scritto del 27 febbraio 2013 con il quale, per ordine della Presidente,
l'interessata è tra l'altro stata informata che l'atto di ricorso, per essere
ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene
di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità
non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato
entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare del 2 marzo 2013,

considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre
cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in
modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure
sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe
un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se
queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che esso non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto
costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale
se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di
ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze
di motivazione,
che infatti la ricorrente non espone i motivi per i quali la pronuncia
impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con
i motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere
il giudizio litigioso,
che ella non cita alcuna norma legale ritenuta violata, limitandosi in sostanza
a contestare genericamente la pronuncia di primo grado,
che con l'atto complementare del 2 marzo 2013 ella non aggiunge nulla in più
alla sua motivazione,
che l'interessata rimprovera genericamente ai giudici di prime cure di essere
incorsi nell'arbitrio, senza tuttavia spiegare in modo sufficientemente
dettagliato perché la motivazione sviluppata dall'istanza precedente
disattenderebbe arbitrariamente la normativa cantonale applicabile,
che pertanto, il presente gravame, manifestamente non motivato in modo
sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della
procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 26 marzo 2013

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Schäuble