Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.855/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_855/2013

Sentenza del 5 novembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Lesioni semplici, arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 16 luglio 2013 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con decreto di accusa dell'8 giugno 2011, confermato il 21 giugno seguente, il
Procuratore pubblico (PP) ha ritenuto A.________ autore colpevole di lesioni
semplici, per avere, il 16 aprile 2011, strattonato e colpito al volto con due
schiaffi sua sorella, cagionandole le lesioni attestate da diversi certificati
medici.

B. 
In seguito all'opposizione sollevata dall'interessato, con decisione del 16
gennaio 2013, il Presidente della Pretura penale ha confermato l'imputazione
del decreto di accusa, condannando l'imputato alla pena pecuniaria di quindici
aliquote giornaliere di fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni, e alla multa di fr. 300.--.

C. 
Contro la sentenza pretorile, A.________ ha presentato un appello alla Corte di
appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che, esperito il
dibattimento il 6 maggio 2013, lo ha respinto con sentenza del 16 luglio 2013
(incarto n. 17.2013.16) intimata alle parti il 9 agosto 2013.

D. 
A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale del
18 settembre 2013 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Domanda
inoltre di ritornare gli atti alla Corte cantonale composta da nuovi giudici
per una nuova decisione. Il ricorrente postula pure di essere esonerato dal
pagamento delle spese processuali e di riconoscergli un risarcimento per i
costi sostenuti per l'intera procedura. Egli aveva peraltro introdotto il 3
settembre 2013 alla CARP uno scritto, da questa interpretato quale ricorso
contro la sentenza del 16 luglio 2013 e quindi trasmesso il 9 settembre 2013 al
Tribunale federale.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è sotto i citati
aspetti ammissibile.

1.2. La sentenza impugnata è stata intimata al ricorrente il 9 agosto 2013
tramite un invio postale raccomandato, che non sarebbe stato ritirato. Una
copia del giudizio gli è stata consegnata, su sua richiesta, dalla cancelleria
della Corte cantonale il 19 agosto 2013. Tenuto conto delle ferie giudiziarie,
che scadevano il 15 agosto 2013 (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), e ritenuto che lo
scritto 3 settembre 2013, considerato dalla CARP quale ricorso, è stato
introdotto nei termini utili e che la notificazione della sentenza impugnata è
comunque avvenuta entro il termine di giacenza dell'invio raccomandato presso
la posta (cfr. art. 85 cpv. 4 CPP), il gravame può essere considerato
tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101
consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso
occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il
ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni
esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò
equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di
garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo
chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I
83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa
misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli
atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113
consid. 2.1).

2.2. Il gravame disattende per la maggior parte le citate esigenze di
motivazione ed è pertanto in larga misura inammissibile. Il ricorrente non si
confronta infatti puntualmente con la sentenza impugnata, spiegando
conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF per quali motivi violerebbe
il diritto o si fonderebbe su accertamenti di fatto manifestamente
insostenibili e pertanto arbitrari. Ciò vale in particolare ove egli richiama a
diverse riprese gli art. 8, 9, 29 e 35 Cost. nonché gli art. 6, 13 e 14 CEDU,
senza tuttavia spiegare con una motivazione rispettosa delle esposte esigenze
in cosa consisterebbe la violazione. Analogamente, non sostanzia una simile
violazione dichiarando in modo generico di contestare le argomentazioni della
CARP e negando di essere colpevole del reato di cui all'art. 123 CP. Il gravame
è parimenti inammissibile laddove il ricorrente si limita a richiamare istanze
ed allegati presentati nelle sedi cantonali o concernenti altre procedure,
ritenuto che le censure devono essere contenute nell'atto di ricorso medesimo (
DTF 133 II 396 consid. 3.1).

3.

3.1. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe nulla, siccome
disattenderebbe l'art. 84 cpv. 4 CPP, essendo stata intimata alle parti
soltanto il 9 agosto 2013, oltre 90 giorni dopo il dibattimento del 6 maggio
2013.

3.2. Giusta l'art. 84 cpv. 4 CPP, se il giudice deve motivare la sentenza, egli
la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al
pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con
i punti concernenti le loro conclusioni. Si tratta tuttavia di termini
d'ordine, che concretizzano il principio di celerità. La loro disattenzione non
tange quindi di per sé la validità della sentenza (cfr. Niklaus Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., 2013, n. 5
all'art. 84). Solo errori di procedura particolarmente gravi, quali per esempio
l'incompetenza della Corte giudicante, possono infatti entrare in
considerazione quali motivi di nullità (cfr. DTF 133 II 366 consid. 3.2). Nella
fattispecie, pur ricordato che nel procedimento penale non vi sono ferie
giudiziarie (art. 89 cpv. 2 CPP) e constatato che la notifica della sentenza è
effettivamente avvenuta oltre i termini legali, l'eccezione di nullità
sollevata dal ricorrente è comunque infondata.

4. 
Laddove critica poi l'ulteriore rinvio del pubblico dibattimento del 6 maggio
2013, il ricorrente omette di considerare che dalla lettura del giudizio
impugnato risulta come la richiesta di rinvio sia stata da lui inoltrata meno
di due ore prima dell'inizio del dibattimento. Disattende inoltre, che la data
del dibattimento, inizialmente fissato per il 18 aprile 2013, era già stata
precedentemente rinviata, in accoglimento di una sua richiesta del 17 aprile
2013. In tali circostanze e tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva nel
frattempo visionato gli atti, perché il rifiuto della Corte cantonale di
rinviare nuovamente il dibattimento violerebbe il diritto, non è dato di
sapere. Limitandosi ad accennare alla necessità di organizzare adeguatamente la
sua difesa, l'insorgente non sostanzia motivi gravi che avrebbero potuto
giustificare un ulteriore rinvio. Trascura inoltre che la fattispecie era nota,
essendo già stata oggetto di un giudizio di primo grado, e non era
particolarmente complessa.

5.

5.1. Il ricorrente lamenta il rifiuto della CARP di assumere altre prove, quali
in particolare dei testimoni, una perizia sulle caratteristiche cutanee della
vittima e il richiamo di un incarto concernente un altro procedimento. Al
riguardo, egli si limita tuttavia a ribadire le sue richieste, senza censurare
conformemente alle esposte esigenze di motivazione una violazione del suo
diritto di essere sentito. Non adduce in particolare per quali ragioni, tenuto
conto degli elementi già agli atti, le ulteriori prove invocate sarebbero state
rilevanti per l'esito del procedimento penale. La garanzia del diritto di
essere sentito, non impediva infatti alla Corte cantonale di procedere a un
apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se
era convinta che non potevano condurla a modificare il suo giudizio (cfr. DTF
134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). Né il gravame adempie le
condizioni poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, laddove il ricorrente
lamenta genericamente la mancata intimazione di atti che riguarderebbero in
particolare pretesi rimproveri di avere picchiato anche la madre. Anche se
precisa di quali documenti si tratta (atto n. V del 26 febbraio 2013), egli
disattende di avere in ogni caso avuto accesso agli atti il 29 aprile 2013
dinanzi alla Corte cantonale, come egli stesso ammette. L'affermazione secondo
cui la CARP gli avrebbe impedito di prendere visione di determinati atti, anche
volendo ammettere che in un determinato momento non figuravano nell'incarto,
non ha quindi fondamento. D'altra parte, il procedimento penale in questione è
circoscritto ai fatti riguardanti le lesioni provocate il 16 aprile 2011 alla
sorella: eventuali vessazioni del ricorrente nei confronti della madre non sono
in ogni modo oggetto d'imputazione e nemmeno trovano accenno nel giudizio
impugnato.

5.2. Lamentando poi asserite carenze del verbale del procedimento (art. 77
CPP), il gravame appare tutt'altro che chiaro, non essendo peraltro ravvisabile
quale sia il pregiudizio subito dal ricorrente per l'indicazione succinta di un
determinato atto procedurale nel verbale del procedimento. Insufficientemente
motivato anche su questo punto, il gravame si rivela ancora una volta
inammissibile.

6. 
Criticando la mancata ricusa dei giudici che componevano in concreto la CARP,
ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di confrontarsi in
procedimenti specifici con le argomentazioni svolte al proposito dal ricorrente
(cfr. sentenze 1B_299/2013 e 1B_301/2013 del 14 ottobre 2013 e 1B_361/2013 del
30 ottobre 2013), egli accenna essenzialmente al fatto che la Corte aveva già
statuito, in una composizione uguale o analoga, in procedimenti anteriori che
lo interessavano. Questa circostanza non basta tuttavia, di per sé, a fondare
un valido motivo di ricusa (cfr. art. 56 lett. b CPP; DTF 129 III 445 consid.
4.2.2.2 pag. 466; 114 Ia 278 consid. 1). Il ricorrente non adduce circostanze
concrete, oggettivamente idonee a fondare un rischio di parzialità dei giudici
che hanno statuito sull'appello, sicché il ricorso si rivela nuovamente
inammissibile per difetto di motivazione.

7. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità.
La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame
fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese
giudiziarie sono di conseguenza poste a carico del ricorrente, in
considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua
situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di
giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 5 novembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben