Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.74/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_74/2013

Sentenza del 19 marzo 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi e
dall'avv. Andrea Daldini,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Maria Galliani,
3. C.________,
patrocinato dall'avv. dott. Gianmaria Bianchetti,
opponenti.

Oggetto
decreto di abbandono,

ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 18 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 29 aprile 2009 si è staccata dal fondo part. www di X.________ una frana
che, scendendo a valle lungo il riale "Y.________", ha raggiunto l'abitato di
Z.________ provocando ingenti danni materiali. Dalle indagini è emerso che sul
fondo dal quale ha avuto origine lo scoscendimento, situato fuori della zona
edificabile, tra l'11 maggio 2005 e il 9 giugno 2005, era stato eretto un muro
a monte del quale erano stati depositati circa 2'600 m3 di materiale di scavo
provenienti dalla vicina particella xxx.

B.
In relazione a questo evento, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale per il reato di franamento colposo (art. 227 cpv. 2 CP) nei confronti,
tra gli altri, di B.________ (responsabile della direzione dei lavori di
edificazione del fondo part. xxx) e di C.________ (titolare della ditta che ha
eseguito lo scavo). Con decisione del 12 settembre 2012, il Procuratore
pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento per intervenuta
prescrizione dell'azione penale. Il Magistrato inquirente ha ritenuto che la
prescrizione ha iniziato a decorrere dal 9 giugno 2005, quando sono terminate
le operazioni di costruzione del muro e di deposito del materiale di scavo, ed
è subentrata il 10 giugno 2012.

C.
Contro il decreto di abbandono, A.________, proprietaria di un edificio
danneggiato dal franamento, ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP) che, con sentenza del 18 dicembre 2012, ha respinto il reclamo.
La Corte cantonale ha sostanzialmente confermato la decisione del PP.

D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale e un
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo
di annullarla. In via principale, chiede di annullare anche il decreto di
abbandono e di promuovere l'accusa nei confronti degli opponenti per il reato
di franamento colposo. In via subordinata, chiede di annullare il decreto di
abbandono e di ordinare la riapertura dell'istruzione penale. La ricorrente fa
sostanzialmente valere l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione del
diritto federale.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 La decisione impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine
al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in
materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è
ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF).
Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione ricorsuale
giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF può essere ammessa, giacché la
ricorrente, la cui proprietà è stata danneggiata dal franamento, è
un'accusatrice privata che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza e la sentenza impugnata può influire sul giudizio delle sue
pretese civili.

1.2 Poiché contro la sentenza impugnata è aperta la via ordinaria del ricorso
in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto inammissibile.

2.
2.1 La ricorrente fa valere un accertamento inesatto dei fatti in relazione
all'ulteriore materiale depositato temporaneamente sul fondo part. www da altri
cantieri dopo il 9 giugno 2005. Ritiene che agli atti non vi sarebbero elementi
sufficienti per ritenere che tale materiale non ha comportato un aumento del
pericolo di franamento.

2.2 La censura non adempie le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF ed è pertanto inammissibile (cfr., sulle esigenze di
motivazione, DTF 136 I 229 consid. 4.1; 133 II 249 consid. 1.4.1 e 1.4.2). La
Corte cantonale ha infatti fondato il suo giudizio sulle deposizioni degli
architetti D.________, E.________ e F.________, citando esplicitamente i
relativi verbali di interrogatorio. Sulla base di tali dichiarazioni ha
accertato che il materiale proveniente dagli scavi eseguiti successivamente
sulle particelle yyy e zzz è stato depositato sul fondo part. www soltanto
provvisoriamente. Ha perciò escluso un aumento del rischio di franamento
riconducibile a tali interventi e ritenuto di conseguenza determinante per il
reato di specie la costruzione del muro e il deposito di materiale di scavo
proveniente dalla particella xxx, realizzati tra l'11 maggio 2005 e il 9 giugno
2005. La ricorrente non si confronta con le deposizioni alla base del giudizio
impugnato e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. Non v'è pertanto motivo di
rivedere il giudizio impugnato su questo punto, sicché l'accertamento secondo
cui lo scoscendimento è stato originato unicamente dagli interventi eseguiti
fino al 9 giugno 2005 è vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105
cpv. 1 LTF).

3.
3.1 La ricorrente fa valere la violazione degli art. 11 e 98 lett. c CP.
Sostiene che gli opponenti avrebbero commesso il reato di franamento per
omissione, siccome non sarebbero intervenuti per correggere una situazione
abusiva, chiaramente pericolosa, da loro creata con la costruzione del muro ed
il deposito del materiale di scavo. Tale situazione si sarebbe protratta fino
al momento in cui si è staccata la frana, il 29 aprile 2009, data a partire
dalla quale inizierebbe a decorrere il termine di prescrizione dell'azione
penale.

3.2 Giusta l'art. 227 cpv. 1 prima frase CP, chiunque intenzionalmente cagiona
un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò
scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà
altrui, è punito con la pena detentiva non inferiore ad un anno. Secondo l'art.
227 cpv. 2 CP, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o a una pena
pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Il comportamento negligente
può anche consistere in un'omissione, qualora in virtù di una posizione di
garante incombesse all'autore un obbligo di agire (cfr. art. 11 CP). La
distinzione tra l'omissione e la commissione non è tuttavia sempre agevole e ci
si può sovente chiedere se all'autore deve essere rimproverato di avere agito
come non avrebbe dovuto o piuttosto di avere omesso di agire come avrebbe
invece dovuto (DTF 129 IV 119 consid. 2.2 e riferimento). In caso di dubbio,
per valutare un determinato comportamento, occorre fondarsi sul principio della
sussidiarietà e riconoscere un reato per commissione quando all'autore può
essere imputato un comportamento attivo che ha contribuito a creare o ad
accrescere il pericolo all'origine del risultato (DTF 129 IV 119 consid. 2.2;
122 IV 145 consid. 2; 121 IV 109 consid. 3b pag. 120; 120 IV 265 consid. 2b
pag. 271; 115 IV 199 consid. 2).

3.3 In concreto, agli opponenti è sostanzialmente rimproverato di avere eretto
un muro ciclopico e depositato a monte dello stesso una quantità ingente di
materiale di scavo da cui ha avuto origine il franamento. È quindi addebitato
loro un comportamento attivo per avere modificato le caratteristiche del
terreno provocandone il franamento e non una pura omissione. Certo, gli
interessati hanno in seguito trascurato di ripristinare la situazione
originaria del terreno o di attuare altre misure adeguate per evitare il
verificarsi di danni. Ciò non consente tuttavia di trasformare in un'omissione
le azioni eseguite sul fondo, all'origine dello scoscendimento. Nella
fattispecie, la Corte cantonale ha pertanto ravvisato a ragione un reato per
commissione.

3.4 Giusta l'art. 98 CP, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'autore ha
commesso il reato (lett. a); se il reato è stato eseguito mediante atti
successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (lett. b). Come
esposto, agli opponenti è rimproverato un comportamento attivo legato alle
operazioni di costruzione del muro e di deposito di materiale avvenuti tra l'11
maggio 2005 e il 9 giugno 2005. Il termine settennale di prescrizione (cfr.
art. 97 cpv. 1 lett. c CP) inizia pertanto a decorrere da quest'ultima data,
indipendentemente dal momento in cui si è verificato il risultato del reato (
DTF 134 IV 297 consid. 4). La decisione impugnata, che conferma l'intervenuta
prescrizione dell'azione penale, non viola quindi il diritto federale.

4.
Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere
dichiarato inammissibile, mentre il ricorso in materia penale deve essere
respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza
e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si
assegnano ripetibili della sede federale agli opponenti, non invitati a
presentare una risposta al gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia penale è respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 marzo 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni