Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.59/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_59/2013

Sentenza del 24 gennaio 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Considerando:
che a seguito della denuncia presentata il 31 ottobre 2012 da A.________, in
data 21 novembre 2012 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere, non ravvisando indizi a sostegno di un qualsiasi reato;
che, adita dalla denunciante, dopo averle concesso la facoltà di emendare il
reclamo, con sentenza dell'11 dicembre 2012 la Corte dei reclami penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), ritenuto che il rimedio esperito
non adempiva manifestamente i requisiti di motivazione di cui all'art. 385 CPP,
l'ha dichiarato irricevibile;
che avverso questa decisione A.________ ha presentato un "reclamo" al Tribunale
penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale
federale;
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione
dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte
ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese,
considerato che l'insorgente non si confronta minimamente con il motivo formale
posto a fondamento del giudizio della CRP, segnatamente la carente motivazione
del reclamo;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un
esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 gennaio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy