Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.581/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_581/2013

Sentenza dell'8 ottobre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrente,

contro

Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6900
Lugano,

Oggetto
richiesta di congedo, diniego di giustizia,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 24 maggio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 27 gennaio 2009 la Corte delle assise criminali di Locarno ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di omicidio intenzionale e di
pornografia, condannandolo alla pena detentiva di dieci anni. Il giudizio è
stato confermato dapprima dall'allora Corte di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello e successivamente dal Tribunale federale, aditi su
ricorso dell'imputato (cfr. sentenza 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010).

B. 
L'imputato sconta la pena presso il penitenziario di Bellechasse, nel Canton
Friborgo. Con decisione del 4 aprile 2012, il Giudice dei provvedimenti
coercitivi (GPC), statuendo quale giudice dell'applicazione della pena, gli ha
concesso il primo congedo, in accoglimento di una sua corrispondente richiesta.
Il congedo è stato sottoposto alla condizione che avesse luogo sul territorio
dei Cantoni di Friborgo, Neuchâtel o Berna, restando escluso ogni accesso al
Canton Ticino. Secondo la decisione del GPC, questa condizione avrebbe dovuto
valere anche per gli eventuali congedi futuri.

C. 
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, A.________ ha chiesto il 4
marzo 2013 che fosse tolta la restrizione territoriale. Il GPC ha respinto
l'istanza con decisione del 15 marzo 2013, confermando la limitazione
geografica. Un reclamo dell'interessato è stato respinto il 23 aprile 2013
dalla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni, dopo che la
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) aveva precedentemente
dichiarato irricevibile il rimedio esperito dinanzi ad essa.

D. 
Contro la decisione della Divisione della giustizia, A.________ ha presentato
un reclamo alla CRP, che l'ha dichiarato irricevibile con sentenza del 24
maggio 2013. La Corte cantonale ha ritenuto che, in applicazione della legge
cantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, del 20
aprile 2010 (LEPM), il reclamo dinanzi ad essa era aperto unicamente contro la
decisione sul primo congedo.

E. 
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di rinviare la
causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. In via subordinata, chiede di
statuire direttamente nel merito, accogliendo la sua istanza del 4 marzo 2013.
Il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.

F. 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il GPC, invitato ad
esprimersi quale giudice dell'applicazione della pena, non si è espresso.

Diritto:

1. 
Presentato contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale
(art. 78 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è sotto i
citati aspetti ammissibile. Quale parte nella procedura, il ricorrente è
legittimato a fare valere che la precedente istanza si è rifiutata a torto di
entrare nel merito del suo gravame (art. 81 cpv. 1 lett. a e b LTF; cfr. DTF
138 IV 78 consid. 1.3).

2.

2.1. Nella fattispecie, la competenza territoriale delle autorità del Cantone
Ticino non è di per sé litigiosa. È per contro contestato il fatto che la CRP
si è ritenuta incompetente a statuire sul reclamo. Il ricorrente lamenta al
riguardo un diniego di giustizia e un formalismo eccessivo. Rimprovera alla
Corte cantonale di avere disatteso la garanzia di un doppio grado di
giurisdizione e di avere violato l'art. 12 cpv. 2 LEPM, che prevederebbe la
competenza della CRP contro le  "altre decisioni in materia di esecuzione delle
pene e delle misure", senza distinzioni di sorta. Il ricorrente ritiene in
particolare ingiustificata ed eccessivamente formalistica la distinzione tra 
"esecuzione"ed  "espiazione" della pena operata dalla Corte cantonale.

2.2. Secondo l'art. 78 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi
contro le decisioni pronunciate in materia penale. Al ricorso in materia penale
soggiacciono anche, giusta il cpv. 2 lett. b della norma, le decisioni
concernenti l'esecuzione di pene e misure (nella versione tedesca:  "Entscheide
über den Vollzug von Strafen und Massnahmen" ). Con l'entrata in vigore il 1°
gennaio 2007 della nuova parte generale del CP, la concessione del congedo è
disciplinata dal diritto federale all'art. 84 cpv. 6 CP. Questa disposizione
prevede che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle
relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita
libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante
l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si
dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta altri reati. La decisione
sul congedo concerne quindi l'esecuzione della pena e, in quanto tale, è
soggetta secondo l'art. 78 cpv. 2 lett. b LTF al ricorso in materia penale
dinanzi al Tribunale federale (cfr. sentenza 6B_772/2007 del 9 aprile 2008
consid. 1).

2.3. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso in materia penale è ammissibile
contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Conformemente
all'art. 80 cpv. 2 LTF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011 (in relazione
con l'art. 130 cpv. 1 LTF), i Cantoni istituiscono tribunali superiori che
giudicano su ricorso quali autorità cantonali di ultima istanza. Sono fatti
salvi i casi in cui, secondo il nuovo CPP, un giudice dei provvedimenti
coercitivi o un altro giudice si pronuncia quale istanza cantonale unica (art.
80 cpv. 2 terza frase LTF). La LTF impone quindi un doppio grado di
giurisdizione in cui il giudizio di ultima istanza cantonale è emanato da un
tribunale superiore (cfr. MARC THOMMEN, in: Basler Kommentar BGG, 2a ed., 2011,
n. 11 all'art. 80).
La decisione della CRP di ritenersi incompetente e di non entrare nel merito
del gravame priva il ricorrente del giudizio di un tribunale superiore
cantonale di ultima istanza, che statuisca definitivamente sulle modalità di
concessione dei congedi. Essa comporta infatti la conseguenza che, in simili
casi, la decisione di ultima istanza cantonale sarebbe quella emanata dalla
Divisione della giustizia. Tuttavia, come visto, a partire dal 1° gennaio 2011,
solo la decisione emanata da un tribunale superiore quale autorità cantonale di
ultima istanza può essere oggetto di ricorso in materia penale (cfr. DTF 135 I
6 consid. 2.2). Né la Divisione della giustizia né il giudice dell'applicazione
della pena adempiono questo requisito. La decisione impugnata viola pertanto il
diritto federale. Ritenuto che l'art. 80 cpv. 2 LTF può fondare direttamente la
competenza di un tribunale superiore cantonale (DTF 133 IV 267 consid. 3),
quale è di principio la CRP, non occorre esaminare se la sentenza impugnata
disattende pure l'art. 12 cpv. 2 LEPM. Comunque, anche sotto il profilo della
disposizione cantonale, la precedente istanza ha ritenuto a torto che la
decisione sul congedo non rientrava nelle decisioni in materia di esecuzione
delle pene e delle misure.

3.

3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è
annullata e la causa rinviata alla CRP affinché statuisca nuovamente sul
gravame tenendo conto degli esposti considerandi.

3.2. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF), mentre si
giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della
sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 68 LTF). Visto
l'esito del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio formulata dal ricorrente per questa procedura diviene priva di
oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 24 maggio 2013 dalla Corte dei
reclami penali del Tribunale d'appello è annullata e la causa le è rinviata per
un nuovo giudizio.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al patrocinatore del ricorrente
un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Giudice dei provvedimenti
coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 8 ottobre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni

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