Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.471/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_471/2013

Sentenza del 26 agosto 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni Polti,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.

Oggetto
Infrazione alle norme della circolazione stradale; arbitrio, diritto di essere
sentito,

ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale
contro la sentenza emanata l'8 aprile 2013 dalla Corte di appello e di
revisione penale del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 14 novembre 2012 il Presidente della Pretura penale ha
riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alle norme della
circolazione, per essersi immesso sull'autostrada alla guida della propria
autovettura senza concedere la precedenza a un autocarro proveniente da tergo,
con il quale ha colliso. Per questi fatti, avvenuti il 7 novembre 2011 a
X.________, l'imputato è stato condannato alla multa di fr. 300.-- e al
pagamento delle tasse e spese di giudizio.

B.
Adita da A.________, con sentenza dell'8 aprile 2013 la Corte di appello e di
revisione penale (CARP) ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello,
confermando il giudizio di primo grado.

C.
A.________ impugna detta sentenza con un ricorso in materia penale e un ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, in via
principale, di essere prosciolto da ogni imputazione e di porre le spese
processuali a carico dello Stato. In via subordinata, chiede di annullare il
giudizio della CARP. Il ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente
inesatto dei fatti, la violazione del divieto dell'arbitrio e la violazione del
diritto di essere sentito.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, al quale è stato negato
l'effetto sospensivo con decreto del giudice presidente del 23 maggio 2013.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art.
100 cpv. 1 LTF), è sotto i citati aspetti ammissibile. Poiché è dato il rimedio
ordinario del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione ed è pertanto
inammissibile.

2.

2.1. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito e del
divieto dell'arbitrio, siccome le autorità cantonali non hanno assunto quale
prova i dati relativi al tachigrafo dell'autocarro. Sostiene che tale mezzo
probatorio avrebbe consentito di verificare la velocità dell'autoveicolo
pesante al momento della collisione.

2.2. Nella procedura dinanzi al giudice di primo grado il ricorrente non ha
esplicitamente chiesto l'assunzione della suddetta prova né entro il termine
assegnato per presentare eventuali istanze probatorie né in sede di
dibattimento. Dal verbale del dibattimento risulta anzi che, nell'arringa, la
difesa ha fatto riferimento a una velocità dell'autocarro di circa 90 km/h,
corrispondente a quanto dichiarato dal conducente del mezzo pesante
nell'interrogatorio di polizia. Quanto alla procedura di appello dinanzi alla
CARP, essa era in concreto retta dall'art. 398 cpv. 4 CPP, secondo cui se la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l'appello si può fare valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove (art. 398 cpv. 4 seconda frase
CPP). Nella fattispecie, la prova dei dati del tachigrafo non è stata addotta
dinanzi al primo giudice e non poteva quindi essere invocata per la prima volta
dinanzi alla CARP. Di conseguenza, la censura d'arbitrio e di violazione del
diritto di essere sentito sollevata in questa sede si rivela irricevibile.

3.

3.1. Per il resto, il ricorrente si limita a ribadire la sua versione dei
fatti, ripresentando sostanzialmente le argomentazioni addotte dinanzi alla
Corte cantonale. Non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio
impugnato, spiegando con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106
cpv. 2 LTF per quali ragioni i giudici cantonali avrebbero accertato i fatti e
valutato le prove in modo arbitrario (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF
134 II 244 consid. 2.1 e 2.2 e rinvii). Per motivare l'arbitrio non basta
infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si
trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista
manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e
dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e
non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii).

3.2. Anche in questa sede, il ricorrente ribadisce in sostanza che il primo
giudice si sarebbe fondato unicamente sulle dichiarazioni del conducente
dell'autocarro. Sostiene che la causa dell'incidente sarebbe esclusivamente la
velocità eccessiva del veicolo pesante, il quale circolava inoltre a una
distanza insufficiente dall'autovettura del ricorrente. Lamenta altresì una
presa in considerazione carente dei punti di collisione tra i due veicoli.
Disattende tuttavia che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, in
realtà il primo giudice non si è fondato soltanto sulle dichiarazioni del
camionista, ma anche e soprattutto su quelle dello stesso imputato. Il
ricorrente non si confronta con la valutazione complessiva eseguita sulla base
delle deposizioni di entrambe le parti e del rapporto di polizia. Né tantomeno
sostanzia, con una motivazione conforme alle citate esigenze, in che
consisterebbe l'arbitrio. La prospettata velocità eccessiva dell'autocarro non
poggia su accertamenti oggettivi e vincolanti agli atti, ma su semplici
deduzioni del ricorrente. Questi non spiega poi perché eventuali
approfondimenti riguardo all'esatto punto di collisione tra i due veicoli
sarebbero rilevanti per l'esito del procedimento e potrebbero modificare il
giudizio finale (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Insufficientemente motivato sotto il
profilo degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il gravame non deve essere
esaminato oltre.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione
e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 26 agosto 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni

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