Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.456/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_456/2013

Sentenza del 26 agosto 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Falsità in documenti, arbitrio, prescrizione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'8 aprile 2013 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 12 novembre 2008 il Giudice della Pretura penale ha dichiarato
A.________ autore colpevole di complicità in truffa, falsità in documenti (in
relazione a fatti avvenuti nell'aprile del 1997) e grave infrazione alle norme
della circolazione stradale. L'imputato è stato condannato a una pena
pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 120.-- ciascuna, per complessivi
fr. 6'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a
una multa di fr. 1'000.--.

B.
Adita dall'imputato, con sentenza del 15 luglio 2009, l'allora Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) ha respinto,
nella misura della sua ammissibilità, il ricorso per cassazione e confermato la
sentenza di prima istanza.

C.
Con sentenza 6B_786/2009 del 1° febbraio 2010, il Tribunale federale ha
parzialmente accolto un ricorso in materia penale presentato il 14 settembre
2009 da A.________ contro il giudizio della CCRP. Ha rinviato la causa alla
Corte cantonale per una nuova decisione, ritenuto che l'imputato doveva essere
prosciolto dall'accusa di complicità in truffa con conseguente ricommisurazione
della pena.

D.
Con sentenza del 19 aprile 2010, la CCRP ha quindi statuito nuovamente sulla
causa, limitatamente ai considerandi del giudizio del Tribunale federale. Ha
prosciolto l'imputato dall'imputazione di complicità in tentata truffa e ha
rinviato gli atti alla Pretura penale per ricommisurare la pena e rideterminare
gli oneri processuali di prima sede.

E.
Il Giudice della Pretura penale si è pronunciato al riguardo con giudizio del
27 settembre 2012. Preso atto che la colpevolezza dell'imputato per i reati di
falsità in documenti e di grave infrazione alle norme della circolazione
stradale era stata definitivamente stabilita nelle precedenti decisioni, lo ha
condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 70.--
ciascuna, per complessivi fr. 1'400.--, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, e alla multa di fr. 600.--.

F.
L'imputato ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP) che, con
sentenza dell'8 aprile 2013, ha parzialmente accolto l'appello, limitatamente
all'ammontare della multa, che ha ridotto a fr. 280.--. La Corte cantonale ha
per il resto confermato il giudizio di primo grado, negando in particolare che
fosse intervenuta la prescrizione dell'azione penale relativamente al reato di
falsità in documenti.

G.
A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Il ricorrente fa valere la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto dei fatti.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art.
100 cpv. 1 LTF), è ammissibile.

2.

2.1. Il ricorrente sostiene che l'azione penale riguardo al reato di falsità in
documenti sarebbe prescritta in virtù del previgente art. 72 vCP: i fatti
risalgono all'aprile del 1997 e il termine quindicennale di prescrizione
assoluta sarebbe già scaduto quando il Giudice della Pretura penale si è
nuovamente pronunciato sulla causa con il giudizio del 27 settembre 2012.
Adduce che, contrariamente a quanto accertato in modo arbitrario dalla CARP,
egli avrebbe impugnato al Tribunale federale la sentenza del 15 luglio 2009
della CCRP anche per quanto concerne i presupposti costitutivi del reato di
falsità in documenti, sicché la prescrizione dell'azione penale non si sarebbe
estinta con l'emanazione di quel giudizio.
Il ricorrente sostiene inoltre che fino al momento in cui, in seguito al rinvio
del Tribunale federale, l'autorità cantonale non si è pronunciata
definitivamente su tutti gli aspetti della condanna, e quindi anche sulla
ricommisurazione della pena, il procedimento penale non potrebbe considerarsi
concluso e la prescrizione dell'azione penale continuerebbe a decorrere.

2.2. La Corte cantonale ha ritenuto applicabili alla fattispecie le
disposizioni sulla prescrizione in vigore al momento dei fatti (art. 70 segg.
vCP), siccome più favorevoli al ricorrente. Ha richiamato la relativa
giurisprudenza del Tribunale federale, rilevando che sotto l'egida del diritto
previgente la prescrizione dell'azione penale si estingueva con la sentenza di
condanna dell'imputato emanata dall'ultima istanza cantonale. Questa
giurisprudenza era proseguita anche dopo l'entrata in vigore della LTF, il 1°
gennaio 2007, anche se il rimedio del ricorso in materia penale non ha natura
esclusivamente cassatoria (cfr. sentenza 6B_776/2010 del 25 gennaio 2011
consid. 2.3, in: AJP 2011, pag. 976 segg.). La CARP ha rilevato che quando il
Tribunale federale, in accoglimento di un ricorso contro una decisione di
condanna, annulla la stessa e rinvia la causa all'istanza cantonale per un
nuovo giudizio, la prescrizione continua a decorrere per i reati su cui
l'autorità cantonale deve nuovamente pronunciarsi. Ha precisato che, sempre
secondo la giurisprudenza, per i reati che non sono stati oggetto di
impugnazione o riguardo ai quali il ricorso è stato disatteso, la prescrizione
dell'azione penale si estingue con la pronuncia della decisione dell'ultima
istanza cantonale. Il fatto che l'autorità cantonale debba, in seguito al
rinvio del Tribunale federale, pronunciarsi nuovamente sulla pena, non
influisce infatti sul verdetto di colpevolezza dell'imputato per quei reati non
contestati o per i quali l'impugnativa è stata respinta (cfr. DTF 129 IV 305
consid. 6.2).
La CARP ha poi stabilito che, in concreto, i fatti costitutivi del reato di
falsità in documenti risalivano al 1997, per cui il termine quindicennale di
prescrizione assoluta risultava di per sé decorso. Ha tuttavia rilevato che,
riguardo a questo reato, il ricorrente era stato condannato con decisione del
12 novembre 2008 del Giudice della Pretura penale e che con sentenza del 15
luglio 2009 la CCRP ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con
riferimento a tale condanna. Ha poi accertato che la condanna per falsità in
documenti non è più stata contestata dal ricorrente dinanzi al Tribunale
federale, ove egli si è limitato ad invocare una violazione del suo diritto di
essere sentito e un accertamento arbitrario dei fatti in relazione
all'imputazione per complicità in tentata truffa, ottenendo ragione solo su
quest'ultimo punto. La CARP ha quindi ritenuto che la colpevolezza del
ricorrente per il reato di falsità in documenti è divenuta definitiva con la
sentenza del 15 luglio 2009 della CCRP e che pertanto la prescrizione
dell'azione penale relativa a tale reato si è estinta in quel momento.

2.3. Il ricorrente non contesta né l'applicabilità del diritto previgente in
materia di prescrizione né la pertinenza della giurisprudenza citata dalla
Corte cantonale. Richiamando un passo del suo ricorso del 14 settembre 2009 al
Tribunale federale contro la sentenza della CCRP, sostiene che la CARP avrebbe
accertato in modo arbitrario ch'egli non aveva impugnato la condanna per il
reato di falsità in documenti. Nel citato ricorso al Tribunale federale, il
ricorrente ha invero affermato a titolo di premessa che l'impugnativa
riguardava la condanna per complicità in truffa e falsità in documenti, mentre
quella per grave infrazione alle norme della circolazione non veniva
contestata. Accennando tuttavia unicamente a tale premessa, il ricorrente non
considera il contenuto delle censure da lui sollevate nel suo gravame del 14
settembre 2009, spiegando con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e
106 cpv. 2 LTF per quali motivi l'accertamento della CARP, secondo cui la
condanna per falsità in documenti non è stata oggetto di impugnazione, è
manifestamente insostenibile (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 134 II
244 consid. 2.1 e 2.2 e rinvii). Comunque, dalla lettura del suddetto gravame,
non risulta ch'egli abbia fatto valere la violazione dell'art. 251 CP e si sia
confrontato con gli elementi costitutivi di tale reato.
In ogni caso, ai fini del presente giudizio è determinante che la sentenza del
1° febbraio 2010 di questa Corte ha accolto l'impugnativa del ricorrente
limitatamente alla condanna per il titolo di complicità in tentata truffa. Il
rinvio alla Corte cantonale da parte del Tribunale federale riguardava quindi
unicamente la ricommisurazione della pena in seguito al proscioglimento
dall'accusa di complicità in tentata truffa. Il giudizio di questa Corte non ha
per contro toccato la condanna per falsità in documenti, su cui le istanze
cantonali non hanno pertanto più dovuto statuire. Riguardo a quest'ultimo
reato, il perseguimento penale era quindi terminato con il giudizio della CCRP
e la relativa azione penale non poteva di conseguenza più prescriversi. Il
fatto che il Tribunale federale ha formalmente annullato l'intera sentenza
della CCRP non è decisivo sotto il profilo della prescrizione dell'azione
penale relativa al reato di falsità in documenti, che è comunque rimasto
oggetto di condanna. Né è di rilievo la circostanza secondo cui, fino alla
decisione definitiva sulla ricommisurazione della pena, il procedimento penale
nei confronti del ricorrente non poteva considerarsi del tutto concluso. Nella
fattispecie è in effetti determinante che la condanna per falsità in documenti
non è stata modificata dalla decisione del Tribunale federale, sicché le
autorità cantonali non potevano in seguito rivenire su questa imputazione, il
cui perseguimento penale era terminato (cfr. DTF 129 IV 305 consid. 6.2.2). A
ragione la CARP ha quindi ritenuto che il giudizio del 15 luglio 2009 della
CCRP ha estinto la prescrizione dell'azione penale riguardo al reato di falsità
in documenti.

3.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto
poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 26 agosto 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni

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