Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.41/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_41/2013

Sentenza del 25 luglio 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller,
ricorrente,

contro

1.  Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari,
opponenti.

Oggetto
Molestie sessuali (art. 198 cpv. 2 CP);
arbitrio, in dubio pro reo,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 30 novembre 2012 dalla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei
Grigioni.

Fatti:

A.
Con atto d'accusa del 24 agosto 2010, A.________ è stato ritenuto prevenuto
colpevole di ripetuta tentata coazione sessuale, per avere in due circostanze,
rispettivamente il 28 aprile 2009 e il 28 settembre 2009, baciato e tentato di
introdurre la lingua nella bocca di B.________, tenendola stretta a sé,
immobilizzandola e avvinghiando le sue braccia intorno a lei dimodoché non
potesse difendersi.

Con sentenza del 24 maggio 2011 il Tribunale distrettuale Moesa ha prosciolto
A.________ dall'accusa di ripetuta tentata coazione sessuale, ma lo ha
riconosciuto colpevole di molestie sessuali per i fatti del 28 settembre 2009,
condannandolo a una multa di fr. 500.-- e fissando a cinque giorni la pena
detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. Derubricando l'imputazione
in molestie sessuali, il Tribunale ha ritenuto tardiva la querela per il primo
episodio oggetto di accusa. L'accusatrice privata è stata rinviata al foro
civile per le relative pretese.

B.
Adita con appello del condannato e appello incidentale dell'accusatrice
privata, con sentenza del 30 novembre 2012 la Prima Camera penale del Tribunale
cantonale dei Grigioni (TCG) ha accolto parzialmente entrambe le impugnative.
Pur confermando la condanna e la pena, ha modificato il giudizio di prime cure
in punto alle indennità riconosciute alle parti e, constatato il diritto della
vittima a una congrua riparazione del torto morale, l'ha rinviata al foro
civile per la sua determinazione nonché per l'azione civile.

C.
A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale. In
via principale postula il suo proscioglimento da ogni addebito, la reiezione
definitiva dell'azione civile, nonché un'indennità di complessivi fr. 30'000.--
per la procedura cantonale. Subordinatamente chiede l'annullamento della
sentenza dell'ultima autorità cantonale e il rinvio della causa al Tribunale
distrettuale Moesa, in subordine al TCG, per procedere all'assunzione di una
serie di prove e segnatamente di una perizia psichiatrica delle parti. Domanda
inoltre al Tribunale federale di indire un dibattimento finale orale.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv.
1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia
penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale cantonale superiore che ha statuito
su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di massima ammissibile perché interposto
nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv.
1 LTF).

2.
A titolo preliminare, il ricorrente postula un dibattimento finale orale. Di
principio le parti non hanno alcun diritto alla tenuta di un dibattimento
innanzi al Tribunale federale, che lo indice solo in casi eccezionali (v. art.
57 LTF; sentenza 2C_844/2009 del 22 novembre 2010 consid. 3.2.3, non pubblicato
in DTF 137 II 40) e che, in quanto autorità giudiziaria suprema del paese,
esamina di regola solo l'applicazione del diritto (v. art. 105 e 106 LTF;
sentenza 2C_349/2012 del 18 marzo 2013 consid. 3.3). Peraltro, come ogni
richiesta rivolta a questo Tribunale, anche quella in esame dev'essere
motivata, pena l'inammissibilità (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; sentenza 5A_880/
2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.5). L'insorgente però non fornisce alcuna
motivazione. Per di più, salvo circostanze eccezionali, per assolvere i
requisiti dell'art. 6 n. 1 CEDU, il pubblico dibattimento deve aver luogo
innanzi alle precedenti istanze (sentenza 2C_349/2012 sopracitata consid. 3.3).
Invero il ricorrente ha postulato invano un dibattimento orale davanti al TCG.
Il relativo rifiuto non è comunque censurato in questa sede.

3.

3.1. Il ricorrente contesta la credibilità dell'accusatrice privata che avrebbe
mentito a più riprese in merito sia al regolare contatto telefonico e tramite
sms tra loro esistente, sia agli asseriti incontri sul luogo di lavoro, sia
alla cronologia dei fatti esposta ai suoi medici curanti. In modo del tutto
arbitrario, omettendo di procedere a una valutazione complessiva delle prove,
il TCG avrebbe rifiutato di constatare queste menzogne, evitando di
approfondirne le ragioni e di dedurne la sua mancanza di credibilità. Al
riguardo sarebbe altrettanto significativo l'atteggiamento contraddittorio
della donna, pure arbitrariamente negletto dai giudici cantonali: mentre dopo
l'episodio del 28 aprile 2009 ella avrebbe mantenuto un rapporto di amicizia
con l'insorgente, continuando a scrivergli sms (tra cui uno con un eloquente
"ciao tesoro"), senza lamentare conseguenze di natura psichica, dopo l'ultimo
analogo del 28 settembre 2009 sarebbe stata turbata al punto da accusare
importanti strascichi psicofisici. Nemmeno egli si spiega per quali ragioni,
ritenendosi già vittima di precedenti molestie, quel giorno sia appositamente
andata nel locale in cui egli si trovava solo e gli si sia avvicinata al punto
da poter essere baciata. Alla luce di questi elementi, rifiutando di assumere
le prove attinenti lo stato di salute della querelante, segnatamente una
perizia, necessarie per valutare compiutamente la sua credibilità, l'insorgente
rimprovera all'autorità cantonale di essere caduta nell'arbitrio.

3.2. Per ricercare la verità materiale non è tanto determinante la credibilità
generale della persona interrogata, quanto piuttosto l'attendibilità della
dichiarazione concreta da essa rilasciata (DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45).
L'esame di questa attendibilità rientra innanzitutto tra i compiti del giudice.
Solo in circostanze particolari, in concreto non ravvisabili né ravvisate
dall'autorità precedente, è necessario ricorrere a una perizia (DTF 129 I 49
consid. 4 pag. 57). Orbene tutti gli elementi elencati nell'impugnativa
concernono la credibilità generale dell'accusatrice privata, ma non
l'attendibilità delle sue dichiarazioni circa i fatti imputati al ricorrente.
Peraltro, il TCG non ha mancato di rilevarli, dandone ragione e ritenendoli
comunque inidonei a intaccare l'attendibilità delle deposizioni. Ma quand'anche
si volessero considerare, come sostenuto nel ricorso, bugie intenzionali,
sarebbero comunque irrilevanti per il procedimento penale. Il fatto che
l'accusatrice privata, al preteso fine di provocarne il licenziamento, avrebbe
riferito al responsabile del personale di continuare a imbattersi sul posto di
lavoro nel ricorrente, già denunciato, come pure quello di aver sottaciuto ai
suoi medici curanti l'avvenuta querela, nell'asserito tentativo di
drammatizzare la situazione e di giustificare un trattamento più lungo e
complesso, è inconferente per valutare l'attendibilità delle sue dichiarazioni
sulle molestie denunciate. Per quel che concerne poi gli sms e le telefonate,
il TCG li ha definiti innocui, banali e usuali, sicché l'averli negati non
nuoceva all'attendibilità delle deposizioni dell'accusatrice privata. Del
resto, nemmeno il ricorrente ne spiega la rilevanza, salvo affermare che
mediante tale diniego ella avrebbe inteso nascondere il reale rapporto tra loro
esistente. Non ne illustra tuttavia la connessione con le imputate molestie.

Anche in relazione al preteso comportamento contraddittorio, il TCG ha ritenuto
sussistere una spiegazione plausibile. I giudici cantonali hanno infatti
rilevato che tra l'insorgente e la famiglia dell'accusatrice privata esisteva
un decennale rapporto di fiducia e di amicizia e che l'episodio del 28 aprile
2009 è stato considerato dalla donna uno sproposito non denunciato nella
speranza di preservare suddetto rapporto, pensando che l'insorgente avesse
capito di non poter più fare nulla di simile in futuro. In quest'ottica
risultava quindi comprensibile che ella avesse mantenuto i contatti con il
ricorrente. Il gravame omette di confrontarsi compiutamente con questa
argomentazione.

Peraltro, l'autorità precedente ha osservato che l'attendibilità delle
dichiarazioni dell'accusatrice privata, coerenti e prive di esagerazioni,
risultava pure dalle deposizioni di una testimone e della moglie dello stesso
ricorrente e ha rilevato l'assenza di una qualsiasi ragione per denunciare
infondatamente il ricorrente. Anche su questi aspetti il ricorso è silente. In
simili circostanze le critiche di arbitrio cadono nel vuoto (sulla nozione di
arbitrio v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3).

3.3. Sempre in relazione alla valutazione della credibilità dell'accusatrice
privata, il ricorrente si duole della violazione del diritto di essere sentito,
in quanto i giudici cantonali non si sarebbero pronunciati sulla valenza delle
dichiarazioni rilasciate dalla stessa al giudice istruttore nel corso di un
interrogatorio, durante il quale, sebbene fosse assistita dalla sua
patrocinatrice, si serviva di un foglietto di appunti tenuto sotto il tavolo.
Aspetto questo che, a mente dello stesso magistrato inquirente, poteva influire
sulla valutazione dell'attendibilità della deposizione.

Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende pure
quello di ottenere una decisione motivata. L'esigenza di motivazione non
implica tuttavia che il giudice si occupi esplicitamente di ogni allegazione
sollevata, potendosi limitare alle circostanze significative per la decisione (
DTF 138 I 232 consid. 5.1). Ciò premesso, ricordato che è determinante
l'attendibilità di una dichiarazione concreta e non la credibilità generale
della persona interrogata (v. consid. 3.2), il ricorrente medesimo rileva che
l'interrogatorio in questione non concerneva il procedimento penale in esame,
sicché i giudici cantonali potevano esimersi dal pronunciarsi in merito.

4.
Il ricorrente lamenta arbitrio anche in relazione al rifiuto di ordinare una
ricostruzione delle imputate molestie volta a valutare la plausibilità dei
fatti come denunciati.

4.1. Il TCG non ha ritenuto la prova richiesta rilevante ai fini del giudizio,
considerando notorio che un uomo di un'altezza di 10 cm inferiore a quella
della sua vittima e più forte di lei, grazie anche all'effetto sorpresa possa
superare senza problemi la differenza di statura e porre la sua bocca su quella
di lei sia mettendosi in punta di piedi sia tirando la donna a sé. Le dieci
fotografie prodotte dalla difesa non permettevano di giungere a diversa
conclusione.

4.2. Le argomentazioni ricorsuali sull'asserita impossibilità anatomica di
raggiungere l'esposto risultato a causa della tensione e dell'irrigidimento del
muscolo trapezio dovuti all'uso della forza per tenere bloccata la vittima, con
la conseguente incapacità di estendere il muscolo splenio della testa al fine
di allungare il collo, non rendono arbitraria la valutazione anticipata della
prova richiesta. Come osservato dall'autorità precedente, è possibile
raggiungere la bocca di una persona di poco più alta, tirandola a sé o
ponendosi in punta di piedi. Le fotografie della simulazione, prodotte dalla
difesa, non dimostrano affatto il contrario, tenuto conto che (aspetto del
resto comune con la postulata ricostruzione) fanno completa astrazione
dell'effetto sorpresa. Invano l'insorgente contesta che l'accusatrice privata
possa essere stata presa alla sprovvista atteso che quello del 28 settembre
2009 non sarebbe stato il primo episodio di molestie sessuali. Poiché
l'episodio precedente risaliva a cinque mesi prima, la conclusione del TCG è
senz'altro sostenibile.

5.
L'insorgente considera arbitrario e lesivo del diritto di essere sentito anche
il rifiuto dell'autorità cantonale di ordinare una perizia sulla sua persona e
di assumere agli atti un incarto relativo a un procedimento penale, condotto
anni or sono nei confronti di un terzo, in cui l'accusatrice privata risultava
essere vittima.

Trattasi di prove che il TCG ha ritenuto irrilevanti ai fini del giudizio, in
modo del tutto sostenibile. Per quel che concerne la perizia, contrariamente
all'assunto ricorsuale, i giudici cantonali hanno addotto una motivazione
pertinente, spiegando che, quand'anche il perito confermasse l'assenza di
disturbi della personalità dell'insorgente o anche solo di tendenze violente,
ciò non significherebbe che egli non abbia potuto commettere le molestie in
discussione. Quanto all'incarto penale, concernente altro imputato e altri
fatti, l'autorità precedente non ha scorto in che modo quel vecchio
procedimento potesse offuscare l'attendibilità delle dichiarazioni
dell'accusatrice privata. Secondo il ricorrente tale incarto permetterebbe di
verificare se all'epoca erano state riscontrate problematiche di natura
psichiatrica dell'opponente e determinare se le stesse possano avere una
rilevanza per il procedimento in esame. Sennonché, come già rilevato (consid.
3.2), determinante ai fini penali non è tanto la credibilità generale di una
persona, quanto l'attendibilità di una determinata dichiarazione. La prova
richiesta dalla difesa non concerne quest'ultima, sicché è senza incorrere
nell'arbitrio che i giudici cantonali l'hanno ritenuta irrilevante.

6.
Sulla base della valutazione (anticipata) delle prove, scevra di arbitrio,
l'autorità precedente non ha nutrito dubbi sulla dinamica dei fatti così come
descritti dall'accusatrice privata. Non v'è dunque spazio per un'applicazione
del principio in dubio pro reo invocato nel ricorso.

7.
Ne segue che, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso si rivela
infondato e dev'essere respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico
dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo stati
invitati a esprimersi sul gravame, agli opponenti non spetta alcuna indennità
per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1-3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Procura pubblica e alla Prima
Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Losanna, 25 luglio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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