Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.415/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_415/2013

Sentenza dell'8 maggio 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, ricusazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 28 marzo 2013 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Considerando:
che, dopo avergli concesso la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del
28 marzo 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________
contro la decisione del 6 febbraio 2013 con cui il Procuratore generale
decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela nei
confronti di ignoti agenti di polizia;
che con scritto del 26 aprile 2013 A.________ si aggrava al Tribunale federale,
postulando la ricusazione dei giudici cantonali;
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione
dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte
ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il
diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che in concreto l'insorgente si limita a sostenere la parzialità dei giudici,
prevalendosi di una pretesa "mancanza di volontà di indagare", senza tuttavia
motivare oltre la sua censura;
che, in particolare, non si avvale di alcun elemento concreto e oggettivo,
idoneo a suscitare l'apparenza di una prevenzione e far paventare un rischio di
parzialità (v. DTF 138 I 425 consid. 4.2.1), ma piuttosto del sentimento
soggettivo successivo al mancato esame di merito del suo reclamo, ciò che non è
sufficiente a fondare un dubbio legittimo;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un
esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda
frase LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 8 maggio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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