Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.31/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_31/2013

Sentenza del 3 aprile 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
2. B.________,
3. C.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Massimo Nicora,
4. D.________,
opponenti.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 26 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con scritto del 23 dicembre 2009, completato il 5 gennaio 2010, A.________ ha
denunciato, rispettivamente querelato, un'impiegata comunale, il segretario e
l'ex segretario comunali per vari titoli di reato (danneggiamento, calunnia,
tentate soppressioni di documento e abuso di autorità), ribadendo le proprie
accuse in un ulteriore esposto del 23 aprile 2012. In breve, egli rimproverava
il segretario comunale per aver accartocciato e stracciato, alla presenza
impassibile dell'impiegata comunale e dell'ex segretario comunale, un precetto
esecutivo destinato al denunciante e, singolarmente, l'impiegata comunale per
aver riferito a terzi che l'autore del danneggiamento del documento fosse lo
stesso A.________.

Non ritenendo realizzati gli estremi dei reati ipotizzati, il Procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere. A.________ è allora insorto
alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP),
che con sentenza del 26 novembre 2012 ne ha respinto, in quanto ricevibile, il
reclamo.

2.
Avverso questa decisione, con un unico scritto datato 4 gennaio 2013,
A.________ presenta un ricorso in materia penale e un ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e il rinvio
della causa per istruzione a un nuovo Procuratore pubblico. Il 20 marzo 2013
A.________ ha trasmesso, a titolo di "documento e riflessioni a complemento e
integrazione" del suo ricorso, anche una copia della sentenza emanata il 5
marzo 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino che
respinge, in quanto ricevibile, l'istanza di ricusa del Presidente della CRP.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 138
III 46 consid. 1).

3.1 L'avversata decisione della CRP, che conferma un decreto di non luogo a
procedere, è stata pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) e può
dunque essere impugnata con ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78
segg. LTF, nel cui ambito è possibile far valere la violazione del diritto
internazionale (art. 95 lett. b LTF) e quella del diritto federale, ivi
compresi i diritti costituzionali (art. 95 lett. a LTF; DTF 133 III 446 consid.
3.1 pag. 447). Non v'è dunque spazio per un ricorso in materia di diritto
pubblico.

3.2 D'acchito inammissibile risulta lo scritto del 20 marzo 2013 con il
relativo allegato in quanto spedito oltre il termine ricorsuale di 30 giorni
dalla notificazione della decisione della CRP (art. 100 cpv. 1 LTF).

3.3 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, è legittimato a proporre un ricorso in materia
penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente o è
stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e dispone di un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (lett. b), segnatamente il querelante, per quanto trattasi del
diritto di querela come tale (n. 6), e l'accusatore privato, se la decisione
impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5), ovvero
pretese fondate sul diritto civile (DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 87).

L'insorgente fonda il suo diritto di ricorrere sulla sua posizione di
querelante e accusatore privato.
3.3.1 Benché alcuni dei reati prospettati dall'insorgente siano perseguibili a
querela di parte (danneggiamento, diffamazione, calunnia e ingiuria), egli non
si duole della violazione del suo diritto di querela come tale (v. art. 81 cpv.
1 lett. b n. 6 LTF) e non può dunque basare la sua legittimazione ricorsuale
sulla sua veste di querelante.
3.3.2 Per quanto concerne la posizione di accusatore privato del ricorrente,
occorre fare un distinguo.

Nei confronti dell'ex segretario comunale, l'insorgente né indica quali
conclusioni civili intenderebbe fare valere né in che misura la decisione
impugnata potrebbe avere un'incidenza negativa sul giudizio delle stesse. Va
rammentato che spetta alla parte ricorrente dimostrare, conformemente alle
esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'adempimento delle condizioni poste alla
legittimazione ricorsuale, ove non sia d'acchito deducibile senza ambiguità (
DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 88). Nella fattispecie non si ravvede, né è
spiegato nel gravame, quali pretese civili il ricorrente potrebbe sollevare nei
confronti dell'ex segretario comunale, denunciato per titolo di danneggiamento
e tentate soppressioni di documento, essendo questi rimasto impassibile quando
il segretario comunale, secondo quanto esposto dal ricorrente, avrebbe
accartocciato e stracciato il precetto esecutivo.
Nei confronti dell'impiegata comunale e del segretario comunale, invece,
l'insorgente non dispone di alcuna pretesa civile. Infatti nel Cantone Ticino
la legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e
degli agenti pubblici (LResp/TI; RL 2.6.1.1), applicabile anche ai funzionari
comunali (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI), regola la responsabilità degli enti
pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro
agenti (art. 3 lett. a LResp/TI): l'ente pubblico risponde di principio del
danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio
delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/
TI). Il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art.
4 cpv. 3 LResp/TI). Atteso che il ricorrente rimprovera al segretario comunale
e all'impiegata comunale manchevolezze commesse nell'esercizio delle loro
funzioni, eventuali pretese di risarcimento del danno sono disciplinate dal
diritto pubblico cantonale che, come visto, esclude un'azione diretta del
danneggiato nei confronti dell'agente pubblico.
3.3.3 In determinati casi, la giurisprudenza riconosce all'accusatore privato,
che non dispone di pretese civili, il diritto di ricorrere qualora gli atti
denunciati siano suscettibili di ricadere nel campo d'applicazione delle norme
che vietano gli atti di tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti
(art. 10 cpv. 3 Cost., art. 3 CEDU, art. 7 Patto ONU II; v. sentenza 1B_355/
2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.2). I comportamenti denunciati dal
ricorrente (v. supra consid. 1) non raggiungono manifestamente un livello di
gravità sufficiente a questo riguardo (v. pure sentenza 1B_559/2012 del 4
dicembre 2012 consid. 1.2.3).
3.3.4 Ne segue che l'insorgente difetta della legittimazione per contestare nel
merito la decisione impugnata. Le sue censure di violazione degli art. 144,
173, 174, 176, 177, 254 e 312 CP, dell'art. 13 Cost., come pure dell'art. 8
CEDU, quelle di violazione del diritto di essere sentito, per la mancata
assunzione di determinate prove, nonché di arbitrio nell'accertamento dei fatti
e nella valutazione (anche anticipata) delle prove sono pertanto d'acchito
inammissibili.

3.4 Secondo la giurisprudenza, l'accusatore privato, che non è legittimato a
ricorrere nel merito, può censurare la violazione di garanzie procedurali che
la legge di procedura applicabile, il diritto costituzionale o internazionale
gli conferiscono, quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga
a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9). In tal
caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione
impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di
merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura. Il diritto di invocare
le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in
discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il gravame non può
quindi riguardare questioni strettamente connesse, non disgiungibili dal merito
della vertenza (DTF 136 IV 41 consid. 1.4).

4.
Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito, in quanto
non avrebbe potuto consultare gli atti del procedimento personalmente e
autonomamente.

Il diritto di essere sentito, che comprende il diritto per l'interessato di
consultare l'incarto, è garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. L'art. 107 CPP
concretizza questo diritto per le parti della procedura penale e gli art. 101
seg. CPP disciplinano il diritto di esaminare gli atti. Dall'incarto cantonale
risulta che l'insorgente ha potuto esercitare il suo diritto di consultare gli
atti di causa a due riprese nelle more della procedura di reclamo, ciò che egli
non contesta. Obietta però di non aver potuto visionare personalmente e in modo
autonomo i documenti, in quanto sarebbe stato il Presidente della CRP a
scorrere, in sua presenza, i vari atti. Ciò non toglie che ha potuto consultare
l'incarto e ottenere le copie degli atti a lui mancanti. In simili circostanze,
non si scorge nessuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

5.
L'insorgente censura la violazione del diritto di essere sentito anche in
relazione al decreto di non luogo a procedere interno emesso dal Procuratore
pubblico. La mancata notifica di quest'atto, peraltro non previsto dalla legge,
avrebbe frustrato i suoi diritti di parte, privandolo della possibilità di
sottoporlo all'esame dell'autorità superiore mediante reclamo.

Atteso che oggetto di ricorso in questa sede è unicamente la decisione della
CRP quale autorità cantonale di ultima istanza (v. art. 80 LTF), le critiche
del ricorrente su altre decisioni del Procuratore pubblico risultano
inammissibili. Egli disattende viepiù che nulla gli impediva di contestare
questo atto innanzi alle competenti autorità cantonali, in quanto, se un atto
procedurale contestato non è stato comunicato per scritto, il termine di
ricorso decorre dal giorno in cui se ne è venuti a conoscenza (v. art. 384
lett. c CPP).

6.
Ne segue che, nell'assai limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso
dev'essere respinto. Essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di
possibilità di successo, l'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può
essere accolta (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a
carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), il loro importo viene
comunque ridotto, tenuto conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 aprile 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy