Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.318/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_318/2013

Sentenza del 26 agosto 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rosangela Locatelli,
ricorrente,

contro

1. B.________,
patrocinato dall'avv. Olivier Corda,
2.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
opponenti.

Oggetto
Lesioni colpose, arbitrio,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2013 dalla Corte di appello e
di revisione penale del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 12 ottobre 2012 il Presidente della Pretura penale ha
riconosciuto B.________ autore colpevole di lesioni colpose, per avere il 17
aprile 2010, a X.________, spinto A.________ con entrambe le mani facendola
cadere da un muretto, provocandole per negligenza le lesioni attestate da un
certificato medico. L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di
cinque aliquote giornaliere di fr. 150.-- ciascuna, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 300.--.

B.
Adita dall'imputato, con sentenza del 20 febbraio 2013 la Corte di appello e di
revisione penale (CARP) lo ha prosciolto dall'imputazione di lesioni colpose.
La Corte cantonale ha ritenuto che la caduta dell'accusatrice privata non era
attribuibile all'agire dell'imputato, il quale era soltanto entrato in contatto
con lei toccandole un braccio, ma senza spingerla. A titolo abbondanziale la
CARP ha rilevato che, qualora si dovesse considerare il contatto concausa della
caduta, l'imputato avrebbe comunque dovuto essere assolto per legittima difesa,
essendo intervenuto allo scopo di fare desistere la vicina dall'estirpare le
sue piante o per eccesso semmai scusabile per eccitazione o sbigottimento.

C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale,
chiedendo in via principale di confermare la condanna per il reato di lesioni
colpose. In via subordinata, chiede di annullare il giudizio della CARP e di
rinviarle la causa per una nuova decisione. La ricorrente fa valere la
violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto dei fatti e la
violazione dei diritti costituzionali.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
La decisione impugnata proscioglie l'imputato dall'accusa di lesioni colpose e
pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale
pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro
la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1
e 90 LTF). Poiché è dato il rimedio ordinario del ricorso in materia penale, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in
considerazione ed è pertanto inammissibile.
Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione ricorsuale
giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF può essere ammessa, giacché la
ricorrente è accusatrice privata che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza e la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue
pretese civili.

2.

2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in
materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del
diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101
consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso
occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La
ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni
esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di
motivazione sono inoltre accresciute laddove la ricorrente lamenta l'arbitrio
nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò
equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di
garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale
federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo
chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in
materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I
83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa
misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli
atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113
consid. 2.1). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la
decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre
dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle
prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto
con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo
urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre
essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I
49 consid. 7.1 e rinvii).

2.2. Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione. La ricorrente si
limita infatti a ribadire la sua versione dei fatti, criticando genericamente
la sentenza impugnata. Non si confronta puntualmente con gli accertamenti
contenuti nel giudizio impugnato, spiegando conformemente all'art. 106 cpv. 2
LTF per quali ragioni la CARP avrebbe manifestamente disatteso la rilevanza di
un mezzo probatorio o avrebbe omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea ad influire sulla decisione presa. Né la
ricorrente sostanzia i motivi per cui, sulla base del complesso degli elementi
raccolti, la precedente istanza avrebbe fatto delle deduzioni insostenibili.

2.3. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere fondato la propria
decisione solo sulle dichiarazioni rese dall'imputato al dibattimento
d'appello, che contrasterebbero con quelle rilasciate dinanzi alla polizia e al
giudice di primo grado. Si limita tuttavia a riportare stralci di verbali,
senza spiegare in cosa consisterebbero le pretese contraddizioni. Disattende
inoltre che la CARP non si è fondata unicamente sulla versione dell'imputato,
ma ha eseguito, sulla base all'insieme degli elementi disponibili, una
valutazione approfondita delle dichiarazioni di entrambe le parti, esponendo le
ragioni per cui quelle dell'imputato risultavano maggiormente attendibili. La
ricorrente non si confronta puntualmente con questa valutazione complessiva,
spiegando con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF dove
risiederebbe l'arbitrio.

2.4. La ricorrente sostiene che la precedente istanza non avrebbe preso in
considerazione il fatto che l'imputato ha percorso oltre trenta metri con un
sasso in mano, usando questo oggetto per incutere timore, come risulterebbe
peraltro dalle dichiarazioni della moglie dell'imputato medesimo. Ora, che
l'imputato tenesse un sasso nella mano non è di per sé contestato. Al riguardo,
la Corte cantonale ha però accertato che, contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, nessuno ha preteso di avere visto l'imputato tentare di
colpirla alla testa con il sasso. La ricorrente non dimostra l'arbitrarietà di
questo accertamento, che è quindi vincolante per il Tribunale federale (art.
105 cpv. 1 LTF). Né dimostra che la deposizione della moglie dell'imputato
sarebbe rilevante per l'esito del giudizio (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF), in
particolare ove si consideri che quest'ultima non ha assistito alla scena della
caduta. Parimenti, laddove lamenta la mancata presa in considerazione da parte
della Corte cantonale di riprese delle telecamere di sorveglianza della
proprietà A.________, la ricorrente non fa valere con una motivazione conforme
all'art. 106 cpv. 2 LTF, che la CARP, rifiutandosi di assumere la prova,
avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, né spiega le ragioni per cui
il contenuto delle riprese sarebbe determinante per l'esito del procedimento.

2.5. Anche laddove sostiene che le sue dichiarazioni e quelle del teste
C.________ sarebbero lineari e prive di contraddizioni, la ricorrente si limita
a richiamare stralci di verbali, sollevando dubbi generici sull'affidabilità
della loro traduzione. Ribadisce inoltre la dichiarazione del teste C.________,
che avrebbe visto l'imputato spingere la vittima con entrambe le mani, ma non
si confronta con l'esauriente valutazione eseguita dalla Corte cantonale e non
spiega le ragioni per cui, sulla base di tale valutazione, sarebbe
manifestamente insostenibile ritene-re maggiormente credibile la versione
dell'imputato. Richiamando poi la deposizione del teste D.________, la
ricorrente si limita a sollevare perplessità riguardo al fatto che questo
testimone è stato chiamato a deporre soltanto nell'ambito del dibattimento di
appello ed accenna alla visuale ridotta di cui beneficiava dalla sua posizione.
Rileva inoltre che questo testimone ha affermato di non avere notato nulla
nelle mani dell'imputato né di averlo visto oltrepassare il limite del proprio
fondo, ciò che contrasterebbe con le dichiarazioni dell'imputato stesso.
Nuovamente, con queste rimostranze, la ricorrente non si confronta con la
valutazione complessiva operata dalla precedente istanza, spiegando perché
sarebbe giunta a una conclusione manifestamente insostenibile ritenendo più
credibile la versione dell'imputato. Il fatto che il teste D.________ dalla sua
posizione non abbia rimarcato la presenza del sasso nelle mani dell'imputato o
una maggiore vicinanza di quest'ultimo al muretto, non permette di per sé di
ravvisare contraddizioni manifeste e ritenere del tutto inaffidabile la
deposizione.

2.6. A titolo abbondanziale, la Corte cantonale ha infine ritenuto che
quand'anche si volesse considerare il contatto dell'imputato con la vittima, a
un braccio ma senza spinta, quale concausa della caduta, lo stesso dovrebbe
comunque essere assolto, siccome avrebbe agito per legittima difesa esimente
(art. 15 CP) o tutt'al più discolpante (art. 16 CP).
Al riguardo, la ricorrente non fa valere conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF
una violazione delle citate disposizioni federali. Adducendo che l'intervento
dell'imputato non sarebbe stato proporzionato alle circostanze e costituirebbe
un eccesso di legittima difesa, la ricorrente si fonda su fatti diversi da
quelli accertati, dando per acquisito che al sopraggiungere dell'imputato essa
aveva terminato di estirpare le piante e stava per scendere dal muretto. In
realtà, la CARP ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale
(art. 105 cpv. 1 LTF), che in quel frangente la ricorrente era ancora intenta a
strappare le piante ed a gettarle sul fondo contiguo rivolta verso la proprietà
dell'imputato. Disattende inoltre che anche chi eccede i limiti della legittima
difesa può, in determinate condizioni, agire in modo non colpevole (cfr. art.
16 cpv. 2 CP).

3.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 26 agosto 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni

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