Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.303/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_303/2013

Sentenza del 27 agosto 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio, Jacquemoud-Rossari, Denys,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
guida senza licenza di condurre,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2013 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza del 10 settembre 2008 la Corte delle assise criminali di Lugano ha
dichiarato A.________ autore colpevole di ripetuto furto aggravato, ripetuta
ricettazione aggravata, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio e violazione della legge sulle armi. La Corte lo ha condannato a una
pena detentiva ed ha contestualmente ordinato, in applicazione dell'art. 67b
CP, il ritiro della licenza di condurre per una durata di due anni. Questa
misura è stata posta in esecuzione dal 18 settembre 2008 al 17 settembre 2010
da parte della Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni.

B.
Il 17 agosto 2010 A.________ è stato fermato dalle guardie di confine presso il
valico doganale di X.________ mentre circolava alla guida di un motoveicolo in
direzione dell'Italia. Con decreto di accusa del 4 ottobre 2010, il Procuratore
pubblico ha ritenuto l'imputato colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca giusta l'art. 95 cifra 2 vLCStr. Ne ha quindi proposto la
condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna
e alla multa di fr. 1'000.--.

C.
Statuendo sull'opposizione dell'imputato al decreto di accusa, con sentenza del
22 marzo 2012 il Giudice della Pretura penale lo ha dichiarato autore colpevole
di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca e lo ha condannato
alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna.

D.
Adita dall'imputato, con sentenza del 14 febbraio 2013 la Corte di appello e di
revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando il giudizio di
primo grado.

E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di proscioglierlo da ogni
imputazione. Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione dell'art. 95
cifra 2 vLCStr.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla
precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa
in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza
cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art.
100 cpv. 1 LTF), è ammissibile.

2.

2.1. Il ricorrente sostiene che l'art. 95 cifra 2 vLCStr proteggerebbe
esclusivamente la sicurezza della circolazione stradale, per cui rientrerebbero
nel suo campo di applicazione soltanto i casi di revoca della licenza di
condurre fondati sugli art. 16 segg. LCStr. Il ritiro della licenza sulla base
dell'art. 67b CP costituirebbe per contro una misura di carattere penale
destinata ad evitare che l'imputato commetta ulteriori reati e persegue quindi
lo scopo di proteggere la sicurezza pubblica. Secondo il ricorrente, che
ravvisa al riguardo una lacuna legislativa, spetterebbe al legislatore
disciplinare nel CP una sanzione specifica per il caso del mancato rispetto del
divieto di condurre ai sensi dell'art. 67b CP. La decisione della Corte
cantonale violerebbe pertanto gli art. 1 e 95 cifra 2 vLCStr.

2.2. L'art. 95 cifra 2 vLCStr, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005 al 31
dicembre 2011, prevede che chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la
licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata
rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria. La disposizione corrisponde all'attuale
art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 3267).
Prima del 2005, l'infrazione era punita meno severamente, con l'arresto non
inferiore a dieci giorni e con la multa: l'inasprimento della sanzione è stato
espressamente voluto per la precedente insufficiente efficacia della norma (FF
1999 3871).
L'art. 67b CP consente al giudice penale di ordinare congiuntamente a una pena
o a una misura secondo gli art. 59-64 CP il ritiro della licenza di allievo
conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni
se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un
delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso. Questo motivo di revoca
era già previsto dal previgente art. 16 cpv. 3 lett. f vLCStr, secondo cui la
licenza di condurre o la licenza per allievo conducente doveva essere revocata,
se il conducente aveva utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine
o, ripetutamente, delitti intenzionali. La norma è stata abrogata nell'ambito
della modifica della LCStr del 14 dicembre 2001, entrata in vigore il 1°
gennaio 2005, siccome non era in relazione con la sicurezza della circolazione,
ma mirava a combattere la commissione di ulteriori reati. Il motivo di revoca
dell'utilizzo di un veicolo a motore per commettere crimini è quindi ora
disciplinato, con delle modifiche, dall'art. 67b CP, adottato nell'ambito della
revisione della parte generale del CP (cfr. DTF 137 IV 72 consid. 2.3.2).
Nella situazione previgente, quando la fattispecie dell'utilizzo di un veicolo
a motore per commettere un crimine o ripetuti delitti intenzionali era
contemplata fra i motivi di revoca dall'art. 16 vLCStr, l'art. 95 cifra 2
vLCStr prevedeva analogamente, in modo generale, la punibilità di colui che
conduceva un veicolo a motore sebbene la licenza gli fosse stata revocata. Il
legislatore non ha quindi stabilito che soltanto determinati motivi di revoca
avrebbero comportato la punibilità del conducente qualora questi si fosse
ciononostante messo alla guida del veicolo a motore. Il fatto che il motivo di
revoca dell'art. 16 cpv. 3 lett. f vLCStr sia poi stato trasferito e
disciplinato con una nuova formulazione nell'art. 67b CP non ha mutato la
portata dell'art. 95 cifra 2 vLCStr, fatto salvo l'inasprimento della pena
comminata. Come in precedenza, la norma sancisce la punibilità della guida
nonostante la revoca, indipendentemente dal motivo del ritiro della licenza.
Anche il conducente che circola alla guida di un veicolo a motore, nonostante
sia colpito da un divieto di condurre emanato dal giudice penale in
applicazione dell'art. 67b CP, può quindi incorrere nel reato dell'art. 95
cifra 2 vLCStr (cfr. YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, 2007, pag. 322 n. 77 e pag. 683 n. 207; CÉDRIC MIZEL,
Nature et mise en oeuvre des nouvelles déchéances pénales et administratives du
droit de conduire, in: RPS 125/2007 pag. 76). L'art. 95 cifra 2 vLCStr, oltre
alla sicurezza della circolazione quale bene giuridico protetto nel complesso
dall'art. 95 vLCStr, tutela infatti anche il rispetto delle decisioni
dell'autorità (cfr. JEANNERET, op. cit., pag. 300 n. 2).

2.3. Alla luce di queste considerazioni, le censure ricorsuali risultano quindi
infondate. Il fatto che il ritiro della licenza di condurre sulla base
dell'art. 67b CP non ha lo scopo di proteggere la sicurezza stradale, ma mira
ad evitare la commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato, non è
decisivo sotto il profilo dell'art. 95 cifra 2 vLCStr. Come visto, questa norma
sanziona il mancato rispetto di una decisione di revoca della licenza di
condurre, indipendentemente dai motivi che ne stanno alla base. Né costituisce
una lacuna la circostanza secondo cui la sanzione per la violazione del divieto
di condurre giusta l'art. 67b CP non è prevista dal CP medesimo. La misura
dell'art. 67b CP corrisponde sostanzialmente al provvedimento del previgente
art. 16 cpv. 3 lett. f vLCStr e continua quindi ad essere suscettibile di
rientrare nel campo di applicazione dell'art. 95 LCStr.

3.

3.1. Il ricorrente sostiene che l'art. 95 cifra 2 vLCStr non sarebbe comunque
applicabile in concreto, siccome nel dispositivo della sentenza del 10
settembre 2008 la Corte delle assise criminali ha semplicemente ordinato il
ritiro della licenza di condurre, ma non gli ha esplicitamente imposto un
divieto di circolare sul territorio svizzero. Adduce che, quale cittadino
residente all'estero e titolare di una licenza di condurre conseguita il 19
luglio 2010 in Italia, disponeva di un valido titolo per condurre un
motoveicolo in Svizzera e che l'autorità non gli ha vietato di fare uso della
licenza di condurre italiana conformemente a quanto prevede l'art. 45
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).

3.2. Richiamando semplicemente il dispositivo della sentenza del 10 settembre
2008 della Corte delle assise criminali, il ricorrente disattende che il ritiro
della licenza di condurre in virtù dell'art. 67b CP (dal titolo marginale 
"divieto di condurre" ) implica necessariamente l'interdizione di guidare
veicoli a motore sul territorio svizzero per la durata stabilita (cfr. ARQUINT/
HEIMGARTNER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed., 2007 n. 33 all'art.
67b). La portata della misura risulta del resto in modo sufficientemente chiaro
dalla motivazione del giudizio del 10 settembre 2008 (al considerando 8.1), che
richiama espressamente la citata disposizione. Come rettamente rilevato dalla
CARP, il fatto che il ricorrente ha successivamente conseguito una licenza in
Italia non rendeva inefficace il divieto di condurre emanato nei suoi confronti
(cfr. DTF 95 IV 168). Poco importa al riguardo che l'autorità non gli ha
formalmente vietato l'uso della licenza straniera, non essendo del re-sto
venuta a conoscenza del relativo rilascio.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la
soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 27 agosto 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni

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