Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.178/2013
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_178/2013 Decreto del 27 marzo 2013 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Eusebio, Giudice unico, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, ricorrente, contro B.________, patrocinato dall'avv. Egidio Mombelli, opponente, Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona. Oggetto Falsa testimonianza; arbitrio, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Considerando: che con sentenza del 14 dicembre 2012 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello di B.________, prosciogliendolo dall'accusa di falsa testimonianza; che avverso questo giudizio l'accusatore privato A.________ ha adito il Tribunale federale con ricorso in materia penale; che, in seguito alla richiesta di fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte e dopo aver appreso che anche il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha impugnato la sentenza della CARP con un parallelo ricorso in materia penale innanzi a questo Tribunale, con scritto del 21 marzo 2013 A.________ ha dichiarato di ritirare il suo gravame; che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 27 marzo 2013 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: La Cancelliera: Eusebio Ortolano Ribordy