Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.178/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_178/2013

Decreto del 27 marzo 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Egidio Mombelli,
opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S.
Franscini 3, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Falsa testimonianza; arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2012 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:
che con sentenza del 14 dicembre 2012 la Corte di appello e di revisione penale
del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello di B.________, prosciogliendolo
dall'accusa di falsa testimonianza;
che avverso questo giudizio l'accusatore privato A.________ ha adito il
Tribunale federale con ricorso in materia penale;
che, in seguito alla richiesta di fornire l'anticipo delle spese giudiziarie
presunte e dopo aver appreso che anche il Ministero pubblico del Cantone Ticino
ha impugnato la sentenza della CARP con un parallelo ricorso in materia penale
innanzi a questo Tribunale, con scritto del 21 marzo 2013 A.________ ha
dichiarato di ritirare il suo gravame;
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice
unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF)
e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in
relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in
parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 27 marzo 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico:

La Cancelliera:

Eusebio Ortolano Ribordy