Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.163/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_163/2013

Sentenza del 17 settembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Patrick Gianola,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
arbitrio, chiamata di correo,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 28 novembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto
A.________ autrice colpevole di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121),
siccome riferita a un quantitativo di cocaina (300 grammi) che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di molte persone,
condannandola alla pena detentiva di 16 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto. Ha inoltre confiscato la carta sim corrispondente all'utenza in suo
uso. Con medesimo giudizio sono stati condannati, sempre per infrazione
aggravata alla LStup, anche sua madre e lo zio, avendo tutti agito in correità.

B. 
Statuendo sull'appello di A.________ e sull'appello incidentale del Ministero
pubblico, con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte di appello e di revisione
penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto parzialmente il primo e respinto il
secondo, riducendo a 15 mesi la pena detentiva inflitta.

C. 
A.________ impugna la sentenza della CARP con ricorso in materia penale al
Tribunale federale, postulando principalmente il suo proscioglimento da ogni
accusa, il dissequestro e la restituzione della carta sim, nonché un indennizzo
giusta l'art. 429 CPP. In via subordinata, chiede l'annullamento della
decisione dell'ultima autorità cantonale e il rinvio della causa alla CARP per
nuovo giudizio. Domanda inoltre di essere posta a beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Diritto:

1. 
Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione
finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un
tribunale superiore che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di
massima ammissibile, perché interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1
unitamente all'art. 45 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
LTF).

2. 
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia
penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto,
nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134
IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre
spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto, pena
l'inammissibilità (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono
inoltre accresciute laddove la parte ricorrente si avvale di garanzie di rango
costituzionale, giacché a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale
esamina le relative censure soltanto se motivate in modo chiaro e preciso (DTF
138 I 171 consid. 1.4). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono
quindi ammissibili (DTF 136 II 101 consid. 3).

Il gravame adempie solo in parte queste esigenze di motivazione. A tratti,
infatti, l'insorgente si limita semplicemente a invocare delle disposizioni o
dei principi legali, senza una specifica argomentazione rispettivamente una
motivazione articolata. Ciò è il caso in particolare per l'asserita, ma non
spiegata, violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 147 CPP o per il preteso
diniego di giustizia dovuto al mancato esame di non meglio identificati mezzi e
argomenti sottoposti alla CARP. Di seguito verranno pertanto vagliate
unicamente quelle censure supportate da una motivazione sufficiente.

3. 
La ricorrente si duole di arbitrio, della violazione del principio in dubio pro
reo e della presunzione d'innocenza. La sua condanna non poggerebbe su alcuna
prova, ma unicamente sulle dichiarazioni di B.________, che costituirebbero
tutt'al più un indizio, ma non una prova.

3.1. Occorre premettere che B.________ (di seguito: correo) si è costituito
spontaneamente in polizia, dando così avvio all'inchiesta sfociata anche nella
condanna dell'insorgente. Ha confessato di aver acquistato a Barcellona e
importato in Ticino, come body packer, 500 grammi di cocaina confezionati in 50
ovuli, attribuendo l'iniziativa dell'operazione, nonché il successivo spaccio
dello stupefacente alla ricorrente, alla di lei madre e allo zio. Egli è stato
condannato, con sentenza separata, alla pena detentiva di 20 mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

3.2. Il coinvolgimento dell'insorgente nella commissione dell'infrazione alla
LStup risulta dunque da una chiamata di correo, ovvero da una dichiarazione con
cui il suo autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione
di un reato, accusa anche altri di averlo perpetrato (v. Mauro Mini, I motivi
di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi
giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche
interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414). Conformemente al principio della
libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice
valuta liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni
e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione
spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di
semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è
"vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti, suscettibili di
comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo
(sentenza 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).

La questione di sapere se, come pretende la ricorrente, fosse arbitrario
attribuire alla chiamata di correo la forza probatoria riconosciutale
dall'autorità cantonale può essere decisa soltanto in sede di esame della
censura relativa alla valutazione arbitraria delle prove, in specie della
stessa chiamata di correo (v. DTF 117 Ia 401 consid. 1c/bb pag. 406; sulla
nozione di arbitrio nella valutazione delle prove v. DTF 137 I 58 consid.
4.1.2).

4. 
La chiamata di correo è stata ritenuta dalla CARP costante e univoca,
disinteressata, dotata di credibilità intrinseca e pure supportata da elementi
esterni. I giudici cantonali hanno concluso che la stessa potesse essere
utilizzata quale valida prova nell'accertamento dello svolgimento dei fatti
imputati all'insorgente.

Invocando una serie di disposizioni di diritto internazionale, della
costituzione, di diritto procedurale e di diritto sostanziale, la ricorrente
contesta tale valutazione, che considera arbitraria.

4.1. L'insorgente rileva innanzitutto che la chiamata di correo sarebbe
caratterizzata da continue contraddizioni, ritrattazioni, tentennamenti e
finanche menzogne. Le contraddizioni riguarderebbero il luogo in cui il correo
avrebbe pernottato nel dicembre 2010, le modalità con cui si è recato in Ticino
la prima volta, le utenze telefoniche a lui riconducibili, il luogo in cui
avrebbe evacuato gli ovuli, i contatti telefonici con lo zio dell'insorgente e
i relativi motivi, le modalità con cui giunge al suo alloggio dopo
l'evacuazione, nonché i suoi rapporti con uno spacciatore di Bellinzona. La
chiamata di correo risulterebbe contraddittoria anche su aspetti determinanti
ai fini del giudizio sulla colpevolezza della ricorrente, segnatamente sulla
persona che avrebbe trovato un acquirente per 300 grammi di cocaina, sulle
modalità con cui gli sarebbe stato riferito dell'esistenza di un potenziale
cliente e sul tentativo della ricorrente di contattare quest'ultimo. I giudici
cantonali avrebbero omesso di confrontarsi con queste incongruenze, limitandosi
a esporre in modo univoco e parziale le sole dichiarazioni che smentirebbero la
tesi della ricorrente. Peraltro, la chiamata di correo riferita all'insorgente
poggerebbe su mere percezioni, supposizioni e/o dichiarazioni per sentito dire,
dalla valenza probatoria nulla.

La CARP doveva valutare la chiamata di correo e non tutte le sue affermazioni.
In quest'ottica ha quindi vagliato solo quelle che chiamavano in causa la
ricorrente, rispettivamente sua madre o suo zio. Sennonché alcune delle
critiche ricorsuali, che a tratti denotano carattere appellatorio, concernono
deposizioni non connesse con i fatti imputati all'insorgente, senza che
quest'ultima ne spieghi, con una motivazione conforme alle esigenze legali (v.
consid. 2), la rilevanza nel caso concreto. Peraltro, nell'ambito del principio
della libera valutazione delle prove è possibile ritenere solo una parte delle
dichiarazioni di una persona globalmente credibile (DTF 120 Ia 31 consid. 3
pag. 39; sentenza 6B_685/2010 del 4 aprile 2011 consid. 2.2.1). Sicché, nella
misura in cui la descrizione degli eventi non implica incoerenze o
contraddizioni su aspetti essenziali relativi al modo in cui si sono svolti i
fatti da giudicare, la minore credibilità delle dichiarazioni su determinati
punti non è ancora sufficiente per rimettere in discussione l'integralità delle
deposizioni (sentenza 6B_287/2011 del 3 novembre 2011 consid. 2.2.3). In simili
circostanze, la mancata considerazione da parte dell'autorità cantonale di
alcune pretese contraddizioni del correo, che non concernono gli eventi chiave
del traffico di stupefacenti oggetto del procedimento (quali ad esempio il
luogo in cui il correo avrebbe pernottato, le modalità con cui si sarebbe
recato da Milano in Ticino o sarebbe giunto al suo alloggio dopo l'evacuazione
degli ovuli), non costituisce arbitrio.

Per il resto, la CARP non ha mancato di rilevare alcune modifiche nel racconto,
precisando comunque che si trattava di correzioni inidonee a scalfire la
continuità e la ripetitività delle affermazioni del correo. Ha inoltre
osservato che egli ha arricchito la versione dei fatti a dipendenza delle
domande degli interroganti, ribadendo gli eventi chiave della fattispecie in
modo chiaro e dettagliato durante una dozzina di interrogatori svolti nell'arco
di cinque mesi. Tale valutazione non appare insostenibile. Infatti, sapere se
lo zio della ricorrente abbia informato di persona o per telefono il correo
dell'esistenza di un potenziale acquirente, o dove sia andata l'insorgente una
volta uscita di casa, sono questioni marginali. In merito all'effettivo
coinvolgimento dell'insorgente nella vicenda, ossia agli eventi chiave, e
meglio alla vendita della cocaina a persona non identificata, alla negoziazione
del prezzo al grammo e alle discussioni sorte a seguito del ritardo nel
pagamento, la chiamata di correo non risulta incostante o contraddittoria e
riferisce di circostanze di cui, come già rilevato dalla CARP, il correo ha
avuto percezione diretta.

4.2. L'insorgente ravvede arbitrio anche nel riconoscimento da parte della CARP
del carattere disinteressato della chiamata di correo. Sarebbe infatti evidente
che egli abbia inteso ottenere un vantaggio nella commisurazione della pena e
migliorare la sua posizione processuale, tentando di far credere di essere un
neofita dello spaccio.

L'autorità cantonale stessa ha riconosciuto che la chiamata di correo proviene
da persona interessata, aggiungendo comunque che, in concreto, il correo non ha
alleggerito la sua posizione processuale, essendo stato condannato in prima
persona per i fatti svelati. Ha inoltre rilevato che nulla lascia anche solo
supporre che le dichiarazioni sul coinvolgimento dei chiamati in correità siano
state rilasciate con l'intento di incastrarli in una vicenda alla quale erano
estranei. Questa valutazione non appare insostenibile. Benché non menzionato
nella sentenza impugnata, con ogni probabilità il correo avrà sì beneficiato di
un'attenuazione della pena per la collaborazione fornita agli inquirenti,
nondimeno è stato condannato a una sanzione che non risulta simbolica. Neppure
egli ha sminuito il proprio ruolo, atteso che, come osservato dalla CARP, non
ha nascosto circostanze a lui sfavorevoli, avendo confessato l'importazione
dell'intera partita di cocaina e non solo degli ovuli consegnati allo zio della
ricorrente. D'altra parte non si scorge, né è illustrato nel gravame, quale
interesse avrebbe avuto il correo nel coinvolgere l'insorgente.

4.3. La ricorrente si duole di arbitrio anche in punto alla ritenuta
credibilità intrinseca della chiamata di correo. Il racconto di quest'ultimo
avrebbe infatti dell'inverosimile. Sarebbe insostenibile considerarlo un
semplice consumatore occasionale, al suo primo trasporto di cocaina, benché
riesca a trovare un fornitore disposto a procuragli 500 grammi di cocaina a
credito, che lo accompagna fino in Svizzera perché non si fida di lui, ma che
poi si ferma a Lugano, lasciandolo andare da solo a Bellinzona. Significativi
sarebbero inoltre il suo continuo viaggiare verso destinazioni non estranee da
traffici internazionali di droga, nonché l'utilizzo di molteplici utenze
telefoniche. Per l'insorgente sarebbe evidente che il correo non è quello che
lui dice di essere, avendo dimestichezza con i traffici: è riuscito a
ingurgitare l'intero quantitativo di stupefacente e a varcare diverse
frontiere, disponeva di una bilancia e di un documento "contabile", strumenti
peculiari degli spacciatori, senza dimenticare che aveva spacciato,
rispettivamente regalato personalmente ingenti quantitativi di cocaina sulla
piazza ticinese. Secondo la CARP, in modo del tutto inverosimile, il correo si
sarebbe ravveduto, a causa del mancato pagamento della merce da parte della
madre dell'insorgente, per poco più di fr. 3'000.--, confessando tutto prima a
una sua amica e dopo a un poliziotto conoscente di quest'ultima. Per la
ricorrente, parrebbe più logico che egli sia stato informato di un suo
possibile coinvolgimento in qualche inchiesta, sicché sussisterebbero fondati
dubbi sul suo sincero pentimento e la sua confessione.

L'argomentazione, per la maggiore di carattere appellatorio, si fonda in parte
su semplici illazioni, omettendo di rapportarsi con la sentenza impugnata: la
CARP si è infatti limitata a rilevare l'incensuratezza del correo, anche se si
è dichiarato consumatore occasionale di cocaina. Essa del resto non era
chiamata a valutare le ragioni della confessione o l'autenticità del
pentimento, bensì la credibilità intrinseca dell'esposto. A questo proposito,
ha in particolare sottolineato che il correo né ha nascosto circostanze a lui
sfavorevoli né sottaciuto quelle favorevoli ai tre chiamati in causa. Ha anche
osservato che lo svolgimento dei fatti descritti appare verosimile secondo il
corso ordinario delle cose e la comune esperienza della vita, segnatamente in
punto al crescente nervosismo e alla lite sorta tra le parti e finita in una
collutazione.

4.4. Secondo la ricorrente, sarebbe arbitrario considerare la chiamata di
correo supportata anche da elementi esterni. Le testimonianze di terze persone,
richiamate nella sentenza impugnata, non l'avvalorerebbero affatto: il primo
teste racconterebbe della presenza dell'insorgente a un incontro, mai
menzionata dal correo, e designerebbe un luogo diverso; le dichiarazioni di
un'altra teste sarebbero solo de relato e infine quelle di un'ulteriore teste
sarebbero scarsamente credibili, perché, oltre a essere contraddittorie, sulla
stessa peserebbe il sospetto di un suo coinvolgimento con il correo. Nemmeno i
tabulati telefonici confermerebbero le dichiarazioni di quest'ultimo.

La CARP ha constatato che la chiamata di correo è in gran parte confortata
dalle prove raccolte dagli inquirenti, le uniche risultanze istruttorie in
contrasto essendo le dichiarazioni dell'insorgente e di sua madre. I giudici
cantonali hanno rilevato che le testimonianze di due persone, relative a fatti
avvenuti in loro presenza, davano pieno riscontro alla narrazione del correo.
In particolare uno di loro, oltre a raccontare di un litigio tra il fornitore e
il correo e della visita a casa della madre della ricorrente, ha menzionato un
incontro in un esercizio pubblico, nel corso del quale la stessa insorgente ha
discusso con il fornitore in merito al pagamento della merce già consegnata.
Giustamente la CARP ha considerato che questa testimonianza, relativa a fatti
di cui l'uomo ha avuto percezione diretta (v. sentenza impugnata pag. 58),
avvalorasse la chiamata di correo. Infatti, contrariamente a quanto addotto nel
ricorso, la presenza dell'insorgente a questo incontro è stata ricordata pure
dallo stesso correo (v. incarto cantonale all. 109 pag. 8 richiamato nella
sentenza impugnata pag. 25 e 57 seg.), che inoltre ha indicato il medesimo
esercizio pubblico. I giudici cantonali hanno anche menzionato le dichiarazioni
di due donne, secondo le quali era noto che la famiglia della ricorrente fosse
dedita al traffico di cocaina. Malgrado queste ultime siano effettivamente
delle affermazioni  de relato, non risulta insostenibile usarle quale indizio
per valutare la credibilità della chiamata di correo (v. art. 6 e 10 cpv. 2
CPP; v. pure in merito alla libera valutazione delle prove DTF 133 I 33 consid.
2.1 pag. 36). Del resto, le affermazioni ricorsuali sulla credibilità di una
delle due risultano meramente appellatorie e fondate su semplici illazioni. La
CARP ha pure notato che gli appunti sulla destinazione degli ovuli e sugli
importi incassati, ritrovati tra gli effetti personali del correo, combaciano
con le dichiarazioni rese agli inquirenti. Infine la chiamata di correo trova
ulteriori riscontri nei tabulati telefonici, che attestano l'esistenza di
numerosi contatti proprio con l'insorgente, senza che quest'ultima abbia saputo
fornire spiegazioni plausibili diverse da quelle del correo. Tutti questi
elementi avvalorano la credibilità del racconto del correo. È quindi in modo
sostenibile che la CARP ha ritenuto la chiamata di correo supportata da
elementi esterni.

4.5. Visto quanto precede i giudici cantonali potevano quindi, senza incorrere
nell'arbitrio, né violare i principi in dubio pro reo, rispettivamente della
presunzione d'innocenza, attribuire forza probatoria alla chiamata di correo.

5. 
La ricorrente lamenta arbitrio perché la CARP avrebbe, senza alcun valido
motivo, riconosciuto maggiore valenza alle dichiarazioni del correo, rispetto
alle sue di segno opposto. Ella avrebbe fornito una versione sempre costante e
univoca, dichiarandosi estranea ai fatti, come confermato dalle deposizioni
della madre e dello zio. Nessuna prova confuterebbe le sue dichiarazioni.

Come già menzionato (v. consid. 4.4), la CARP ha rilevato che le uniche
risultanze istruttorie in contrasto con la chiamata di correo sono proprio le
dichiarazioni della ricorrente e di sua madre. Queste si sono manifestate
apodittiche, palesemente menzognere, contraddittorie, pretestuose e prive di
riscontri oggettivi. Sennonché l'insorgente non si confronta affatto con questa
valutazione, limitandosi ad affermare il contrario, senza un'adeguata
motivazione. Di transenna, rilevasi che, oltre che dalla chiamata di correo, le
dichiarazioni della ricorrente sono confutate anche da una testimonianza
diretta di una terza persona.

6. 
Secondo la ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe tratto delle deduzioni
insostenibili dalla chiamata di correo. Sarebbe infatti arbitrario ritenere che
ella abbia avuto un ruolo centrale nella vendita di 300 grammi di cocaina. In
realtà l'unico ad avere un ruolo centrale sarebbe stato suo zio, con cui il
correo asserisce di avere avuto i contatti e al quale avrebbe consegnato lo
stupefacente.

La censura si fonda essenzialmente su una lettura personale e parziale sia
della chiamata di correo sia delle altre prove, tra cui in particolare i
tabulati telefonici, che attestano di contatti tra il correo e la ricorrente.
La CARP ha riportato i passaggi della chiamata di correo, da cui ha stabilito
la responsabilità dell'insorgente per lo spaccio di 30 ovuli (v. sentenza
impugnata pag. 57-59). Oltre a essere stata definita la persona di fiducia
della madre in sua assenza, dalle dichiarazioni del correo risulta che lei ha
venduto all'ignoto acquirente lo stupefacente (sentenza impugnata pag. 24 e
59), che sempre lei ha tentato insieme allo zio di negoziare al ribasso il
prezzo al grammo, dirigendo le relative trattative (sentenza impugnata pag. 23
e 57), e ancora lei ha convinto il fornitore ad accettare la dilazione del
pagamento (sentenza impugnata pag. 25 e 58). In simili circostanze, nel
ritenere la ricorrente colpevole dello spaccio dello stupefacente, la CARP non
ha tratto alcuna deduzione insostenibile. Oltre a essere inammissibile, la
critica di arbitrio risulta infondata.

In simili circostanze, la condanna della ricorrente non viola il divieto
dell'arbitrio, né il principio in dubio pro reo e neppure quello della
presunzione d'innocenza.

7. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Tenuto conto della situazione
finanziaria dell'insorgente e considerato che le conclusioni ricorsuali non
apparivano fin dall'inizio prive di probabilità di successo, la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta (art. 64 cpv.
1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Alla ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria.

3. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 
L'avv. Patrick Gianola viene incaricato del gratuito patrocinio della
ricorrente e per la procedura in sede federale al medesimo viene corrisposta
un'indennità di fr. 3'000.--, a carico della cassa del Tribunale federale.

5. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 17 settembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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