Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.157/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_157/2013

Sentenza del 26 febbraio 2013
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. B.________,

2. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
opponenti.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, ingiuria),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 gennaio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che il 18 gennaio 2012 A.________ ha sporto querela contro B.________, per
titolo di diffamazione e ingiuria, in relazione all'epiteto "bugiardo" da
questi proferito all'indirizzo del querelante nel corso di un'assemblea
condominiale straordinaria;
che il 5 ottobre 2012 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere nei confronti del querelato, non ritenendo riuniti gli estremi dei
reati prospettati;
che, adita dal querelante, con giudizio del 14 gennaio 2013 la Corte dei
reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto
il gravame, non ravvisando sufficienti indizi di reato;
che avverso questa sentenza A.________ ha inoltrato un ricorso in materia
penale al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per
competenza al Tribunale federale;
che, lamentando arbitrio nella valutazione delle prove, nonché
nell'accertamento dei fatti e contestando l'addebitamento della tassa e delle
spese di giustizia cantonali, egli postula l'annullamento della decisione della
CRP e il rinvio dell'incarto al Procuratore pubblico per completare
l'istruttoria;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è legittimato a
ricorrere al Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul
giudizio delle sue pretese civili, ciò che gli spetta dimostrare conformemente
alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (v. DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 88);
che, in particolare, l'accusatore privato che non ha la possibilità di
presentare pretese civili deve indicare quali conclusioni intenderebbe fare
valere ed esporre in che misura la decisione impugnata potrebbe avere
un'incidenza negativa sul giudizio delle stesse, a meno che lo si possa dedurre
d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 219 consid. 2.4 pag. 223);
che il ricorrente non si esprime del tutto al riguardo, né tenta di addurre in
che cosa consisterebbe un eventuale torto morale, da lui neppure fatto valere,
ricordato che in materia di delitti contro l'onore il torto morale deve
assumere un'importanza sufficiente per giustificare un indennizzo (sentenza
1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2.2);
che la legittimazione ricorsuale dell'insorgente non può fondarsi neppure sulla
sua veste di querelante, come preteso nel gravame, in quanto le sue censure non
vertono sul diritto di querela come tale (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF);
che, conseguentemente, il ricorrente difetta della necessaria legittimazione
per contestare nel merito la sentenza della CRP e le sue censure di arbitrio
risultano d'acchito inammissibili in quanto indissociabili dal merito della
causa;
che, indipendentemente dalla carenza di questa legittimazione, l'interessato
può censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale,
federale o internazionale gli conferiscono quale parte, nella misura in cui
tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29
consid. 1.7.2 e 1.9);

che, in questo caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della
decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su
aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (v. DTF 136
IV 41 consid. 1.4; sentenza 1B_250/2011 del 14 luglio 2011 consid. 1.2);

che il Tribunale federale esamina tuttavia soltanto le censure sollevate e
sostanziate e che pertanto il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente,
spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e
2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che anche la censura volta a contestare le spese giudiziarie poste a carico
dell'insorgente in sede cantonale si appalesa inammissibile in ragione
dell'assenza di qualsiasi motivazione;
che infatti il ricorrente si limita a definire inaccettabile la decisione di
addossargli suddette spese, ma non spiega in che modo essa violerebbe il
diritto;
che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere
deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 febbraio 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy