Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.155/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_155/2013

Sentenza del 17 settembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti; arbitrio, chiamata di correo,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 28 novembre 2012 dalla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 4 aprile 2012, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto
A.________ autrice colpevole di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121),
siccome riferita a un quantitativo di cocaina (330 grammi) che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di molte persone,
condannandola alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto. Ha inoltre confiscato la carta sim corrispondente all'utenza in suo
uso. Con lo stesso giudizio sono stati condannati, sempre per infrazione
aggravata alla LStup, anche la figlia e il fratello, avendo tutti agito in
correità.

B. 
Statuendo sull'appello di A.________ e sull'appello incidentale del Ministero
pubblico, con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte di appello e di revisione
penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il primo e accolto parzialmente il
secondo, aumentando la pena detentiva a 21 mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto. In sostanza, A.________ è stata condannata, oltre che per
aver venduto e detenuto i quantitativi di stupefacente ritenuti in prima
istanza, anche per aver importato in vista della vendita complessivi 500 grammi
di cocaina.

C. 
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso
in materia penale, postulando principalmente il suo proscioglimento da ogni
accusa, il dissequestro e la restituzione della carta sim, nonché un indennizzo
giusta l'art. 429 CPP. In via subordinata, chiede l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. Domanda inoltre
di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.

Diritto:

1. 
Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF) e diretto contro
una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF)
da un tribunale superiore che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF), il gravame
è di massima ammissibile, perché interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1
LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

2. 
La ricorrente si duole di arbitrio e della violazione del principio in dubio
pro reo. La sua condanna non poggerebbe su alcuna prova concreta, bensì sulle
sole dichiarazioni di B.________, che costituirebbero tutt'al più un indizio,
ma non una prova.

2.1. Occorre premettere che B.________ (di seguito: correo) si è costituito
spontaneamente in polizia, dando così avvio all'inchiesta sfociata anche nella
condanna dell'insorgente. Ha confessato di aver acquistato a Barcellona e
importato in Ticino, come body packer, 500 grammi di cocaina confezionati in 50
ovuli, attribuendo l'iniziativa dell'operazione, nonché il successivo spaccio
dello stupefacente alla ricorrente, rispettivamente alla di lei figlia e a suo
fratello. Egli è stato condannato, con sentenza separata, alla pena detentiva
di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2.2. Il coinvolgimento dell'insorgente nella commissione dell'infrazione alla
LStup risulta dunque da una chiamata di correo, ovvero da una dichiarazione con
cui il suo autore, oltre a confessare la propria implicazione nella commissione
di un reato, accusa anche altri di averlo perpetrato (v. Mauro Mini, I motivi
di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi
giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche
interrogativo, in RDAT 1995 II pag. 414). Conformemente al principio della
libera valutazione delle prove, sancito dall'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice
valuta liberamente, ossia secondo il proprio convincimento, tali dichiarazioni
e decide se attribuire loro forza probatoria. Nell'ambito di tale valutazione
spetta al giudice esaminare se la chiamata di correo, nella sua qualità di
semplice indizio, sia attendibile. Ciò è il caso in particolare se essa è
"vestita", ossia sorretta da altri indizi o prove convergenti, suscettibili di
comprovare la colpevolezza della persona interessata dalla chiamata di correo
(sentenza 6P.30/1997 del 28 aprile 1997 consid. 3a).

La questione di sapere se, come pretende la ricorrente, fosse arbitrario
attribuire alla chiamata di correo la forza probatoria riconosciutale
dall'autorità cantonale può essere decisa soltanto in sede di esame della
censura relativa alla valutazione arbitraria delle prove, in specie della
stessa chiamata di correo (v. DTF 117 Ia 401 consid. 1c/bb pag. 406; sulla
nozione di arbitrio nella valutazione delle prove v. DTF 137 I 58 consid.
4.1.2).

3. 
La chiamata di correo è stata ritenuta dalla CARP costante e univoca,
disinteressata, dotata di credibilità intrinseca e pure supportata da elementi
esterni. I giudici cantonali hanno concluso che la stessa potesse essere
utilizzata quale valida prova nell'accertamento dello svolgimento dei fatti
imputati all'insorgente.

A mente della ricorrente tale conclusione risulterebbe da una valutazione
unilaterale, parziale, insostenibile e quindi arbitraria della chiamata di
correo.

3.1. L'insorgente rileva innanzitutto che le dichiarazioni del correo, per
quanto la chiamerebbero in causa, sarebbero contraddistinte da molteplici
incongruenze e palesi tentennamenti in merito sia all'invito rivolto a questi
di portare in Svizzera lo stupefacente sia al suo successivo intervento nella
vicenda. Le contraddizioni e le incostanze delle dichiarazioni riguarderebbero
anche altri punti dell'esposizione non determinanti ai fini del giudizio sulla
sua colpevolezza, segnatamente il momento e luogo in cui il correo avrebbe
evacuato gli ovuli, il numero di contatti avuti quel giorno con il fratello
della ricorrente, le modalità con cui giunge al suo alloggio, l'impiego di
un'utenza telefonica, nonché l'entità del denaro ricevuto da una sua
conoscente.

Per quanto riguarda la proposta di importare della droga dalla Spagna, al di là
di alcune sfumature, nel corso dei diversi interrogatori la chiamata di correo
risulta fondamentalmente univoca: in sostanza, in occasione di un loro
incontro, dopo che il correo le aveva riferito di partire a breve per
Barcellona nell'intento di cercare lavoro, la ricorrente gli avrebbe detto che
se portava un po' di roba, intendendo cocaina, sarebbe riuscita a piazzarla,
perché aveva i contatti. Al proposito, le pretese contraddizioni rilevate nel
ricorso altro non appaiono invero che letture personali e talvolta capziose
delle diverse dichiarazioni del correo.

Del resto, in relazione agli altri aspetti evocati nel ricorso, peraltro non
determinanti per la vicenda, la CARP non ha mancato di rilevare alcune
modifiche nel racconto, precisando comunque che si trattava di correzioni
inidonee a scalfire la continuità e la ripetitività delle affermazioni del
correo. Ha inoltre osservato che egli ha arricchito la versione dei fatti a
dipendenza delle domande degli interroganti, ribadendo gli eventi chiave della
fattispecie in modo chiaro e dettagliato in una dozzina di interrogatori svolti
nell'arco di cinque mesi. Orbene, la ricorrente non pretende che le
contraddizioni di cui si prevale concernerebbero fatti essenziali ai fini del
giudizio sulla sua colpevolezza, sicché la valutazione sulla costanza e
l'univocità della chiamata di correo è sostenibile.

3.2. L'insorgente rimprovera una leggerezza di valutazione in merito al
ritenuto carattere disinteressato della chiamata di correo, che per sua stessa
natura risulta interessata. Sostiene che il correo avrebbe agito nel tentativo
di migliorare e alleggerire la propria posizione processuale, mitigando il suo
coinvolgimento nel traffico in questione ed evitando che gli inquirenti
indagassero maggiormente e scoprissero verità più scottanti sul suo conto.

L'autorità cantonale stessa ha riconosciuto che la chiamata di correo proviene
da persona interessata, aggiungendo comunque che, in concreto, il correo non ha
alleggerito la sua posizione processuale, essendo stato condannato in prima
persona per i fatti svelati. Ha inoltre rilevato che nulla lascia anche solo
supporre che le dichiarazioni sul coinvolgimento dei chiamati in correità siano
state rilasciate con l'intento di incastrarli in una vicenda alla quale erano
estranei. Questa valutazione non appare insostenibile. Benché non menzionato
nella sentenza impugnata, con ogni probabilità il correo avrà sì beneficiato di
un'attenuazione della pena per la collaborazione fornita agli inquirenti,
nondimeno è stato condannato a una sanzione che non risulta simbolica. D'altra
parte non si vede, né è spiegato nel ricorso, in che modo, con la sua chiamata,
il correo abbia evitato maggiori e più ampie indagini sulle sue implicazioni in
asseriti ulteriori traffici di stupefacenti e neanche quale interesse avrebbe
avuto a menzionare il coinvolgimento dell'insorgente.

3.3. La ricorrente intravede arbitrio nella ritenuta credibilità intrinseca
della chiamata di correo. Infatti il racconto fornito avrebbe
dell'inverosimile. Sarebbe del tutto irragionevole ritenere il correo uno
sprovveduto alla prima esperienza che, non trovando lavoro, si attiva per
reperire dello stupefacente e, nell'arco di un paio di settimane, scova un
fornitore, di cui conoscerebbe solo il soprannome, disposto a procurargli 500
grammi di cocaina a credito, ma che, non fidandosi, lo accompagna fino in
Svizzera per poi fermarsi a Lugano, lasciandolo andare da solo a Bellinzona.
Altrettanto irragionevole sarebbe pensare che qualcuno alla prima esperienza
ingerisca 50 ovuli di cocaina e superi senza problemi diverse frontiere e che,
dopo aver ottenuto il pagamento di quasi tutto lo stupefacente importato,
improvvisamente si ravveda, decidendo di costituirsi, confidandosi la stessa
sera telefonicamente con un poliziotto. Secondo l'insorgente, sarebbe evidente
che il correo abbia dimestichezza con i traffici di droga: oltre alla facilità
con cui ha reperito lo stupefacente, egli disponeva di una bilancia di
precisione, nonché di numerose utenze telefoniche e avrebbe regalato
rispettivamente venduto a terzi parte della cocaina importata. I giudici
cantonali, continua la ricorrente, avrebbero dovuto nutrire dubbi
sull'autenticità del suo asserito rimorso di coscienza, la cui tempistica e le
cui ragioni sarebbero molto sospette, e diffidare delle sue dichiarazioni, non
potendo essere quello che diceva di essere.

La CARP non ha qualificato il correo di sprovveduto, ma ha semplicemente
rilevato la sua incensuratezza. Peraltro, l'autorità cantonale non era chiamata
a valutare le ragioni del citato rimorso di coscienza e neppure l'autenticità
dello stesso, bensì la credibilità intrinseca del racconto. A questo proposito
ha sottolineato che il correo né ha nascosto circostanze a lui sfavorevoli né
sottaciuto quelle favorevoli ai tre chiamati in causa. Ha anche osservato che
lo svolgimento dei fatti descritti appare verosimile secondo il corso ordinario
delle cose e la comune esperienza della vita, segnatamente in punto al
crescente nervosismo e alla lite sorta tra le parti e finita in una
colluttazione.

3.4. Secondo la ricorrente, sarebbe arbitrario considerare la chiamata di
correo supportata anche da elementi esterni. Le testimonianze di terze persone,
richiamate nella sentenza impugnata, non sarebbero infatti indicative di
alcunché, siccome riferite o a questioni marginali o semplicemente  de relato.
Gli appunti del correo attesterebbero inoltre che egli agiva per conto proprio.
Infine i tabulati telefonici smentirebbero le sue dichiarazioni, in quanto
dagli stessi risulterebbe che durante il suo soggiorno in Spagna egli non abbia
mai tentato di contattare l'insorgente.

Con tale argomentazione la ricorrente si limita sostanzialmente a proporre la
propria interpretazione di tali elementi probatori, opponendola a quella della
CARP. Orbene, quest'ultima ha constatato che la chiamata di correo è in gran
parte confortata dalle prove raccolte dagli inquirenti, le uniche risultanze
istruttorie in contrasto essendo le dichiarazioni dell'insorgente e di sua
figlia. In particolare, le testimonianze di due persone, relative a fatti
avvenuti in loro presenza, davano pieno riscontro alla narrazione del correo. I
giudici cantonali hanno anche menzionato le dichiarazioni di due donne, secondo
le quali era noto che la ricorrente fosse invischiata in questioni di cocaina.
Malgrado queste ultime siano effettivamente delle affermazioni  de relato,
contrariamente all'assunto ricorsuale, non risulta insostenibile usarle quale
indizio per valutare la credibilità della chiamata di correo (v. art. 6 e 10
cpv. 2 CPP; in merito alla libera valutazione delle prove v. pure DTF 133 I 33
consid. 2.1 pag. 36). La CARP ha inoltre notato che gli appunti sulla
destinazione degli ovuli e sugli importi incassati, ritrovati tra gli effetti
personali del correo, combaciano con le dichiarazioni rese agli inquirenti.
Infine la chiamata di correo trova ulteriori riscontri nei tabulati telefonici,
che attestano l'esistenza di numerosi contatti proprio con l'insorgente, senza
che quest'ultima abbia saputo fornire spiegazioni plausibili diverse da quelle
del correo. Seppur non decisive in punto al coinvolgimento dell'insorgente,
tutti questi elementi avvalorano la credibilità del racconto del correo. È
quindi in modo sostenibile che la CARP ha ritenuto la chiamata di correo
supportata da elementi esterni.

3.5. Visto quanto precede i giudici cantonali potevano quindi, senza incorrere
nell'arbitrio, attribuire forza probatoria alla chiamata di correo.

4. 
La ricorrente lamenta arbitrio perché la CARP avrebbe, senza alcun valido
motivo, riconosciuto maggiore valenza alle dichiarazioni del correo, rispetto
alle sue di segno opposto. Ella avrebbe mantenuto intatta la sua credibilità e
sarebbe stata sempre coerente. L'unico tentennamento imputabile concernerebbe
la sua consapevolezza in merito allo spaccio compiuto da suo fratello, dal
quale però sarebbe insostenibile dedurne una sua inattendibilità generale.
Quanto invece all'invito o suggerimento rivolto al correo di portare della
cocaina, l'insorgente avrebbe sempre sostenuto di non ricordare, pur non
potendo escludere un eventuale scambio di battute scherzose al riguardo.

Come già menzionato (v. consid. 3.4), la CARP ha rilevato che le uniche
risultanze istruttorie in contrasto con la chiamata di correo erano proprio le
dichiarazioni della ricorrente e di sua figlia, manifestatesi, alla luce degli
atti processuali, apodittiche, palesemente menzognere, contraddittorie,
pretestuose e prive di riscontri oggettivi. I giudici cantonali hanno rilevato
la scarsissima credibilità generale dell'insorgente, che ha cambiato più volte
versione sia su fatti centrali sia su quelli marginali. Infatti, a prescindere
dalla questione della consapevolezza sul coinvolgimento del fratello, la
versione della ricorrente non risulta coerente come preteso. Ciò anche
relativamente alla proposta rivolta al correo con tono scherzoso di importare
della cocaina: se durante tutta l'istruttoria l'ha riconosciuta, seppure con
sfumature diverse, al dibattimento di primo grado non ha confermato le proprie
dichiarazioni in merito, per poi riammettere nel corso del dibattimento
d'appello di avergli chiesto, scherzando, di portargliene un po'. La ricorrente
ha fornito dichiarazioni contraddittorie o parziali anche su aspetti del tutto
secondari, quali ad esempio la trasferta a un centro commerciale o la
sottaciuta esistenza di un suo ulteriore figlio. Del resto, ella non adduce la
presenza di riscontri oggettivi che avvalorerebbero la sua versione dei fatti.
In simili circostanze, è quindi in modo sostenibile che la CARP ha attribuito
maggiore credibilità alla chiamata di correo.

5. 
Per la ricorrente, anche volendo considerare il correo più credibile, sarebbe
comunque arbitrario ritenere in modo sistematico la versione a lei più
sfavorevole, scartando quella a lei più favorevole. A questo proposito si
avvale delle dichiarazioni del correo, contenute nel verbale di interrogatorio
del 4 maggio 2011, da cui risulterebbe che l'insorgente si sarebbe limitata a
suggerire l'idea di importare una non meglio precisata quantità di cocaina,
mentre che tra i due non vi sarebbe poi in pratica più stato alcun contatto e
che tutta la faccenda relativa allo stupefacente sarebbe stata gestita dalla
figlia e dal fratello.

La censura è appellatoria. L'insorgente si avvale di frasi isolate del citato
verbale, avulse dal loro contesto. Dallo stesso, in cui peraltro il correo ha
confermato quanto dichiarato nei precedenti interrogatori, risulta infatti che
ella non si sarebbe limitata a un semplice suggerimento, ma avrebbe al
contrario significato al correo che se avesse portato della cocaina
gliel'avrebbe piazzata e inoltre che lei era sempre in contatto con la figlia e
il fratello "in merito alla [loro] storia di droga". Sicché, nell'aver ritenuto
la ricorrente l'iniziatrice e il punto di riferimento dell'operazione, non può
essere rimproverato alla CARP di aver considerato la versione a lei più
sfavorevole. Le critiche di arbitrio e di violazione del diritto a un processo
equo risultano quindi infondate.

6. 
Secondo la ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe tratto delle deduzioni
insostenibili dalla chiamata di correo. Sarebbe infatti arbitrario ritenere che
ella abbia dato il via a tutta l'operazione, che sarebbe stata il principale
punto di riferimento e la responsabile dell'importazione dell'intero
quantitativo di cocaina, aspetto quest'ultimo per il quale difetterebbe del
resto qualsiasi forma di dolo.

La censura si fonda sostanzialmente su un'interpretazione personale della
chiamata di correo. Se la CARP ha ritenuto che la ricorrente ha dato il via a
tutta l'operazione è perché ha incitato il correo a importare la cocaina
indicandogli che sarebbe riuscita a piazzarla. L'autorità cantonale non ha
misconosciuto che il correo avrebbe deciso autonomamente e solo in un secondo
tempo di compiere il trasporto di cocaina, ha però rilevato che, se fosse stato
intenzionato a (o in grado di) smerciare da solo il quantitativo di
stupefacente sulla piazza ticinese, trovato il fornitore, non avrebbe cercato
di ricontattare lei o un altro membro della sua famiglia. La CARP ha poi
osservato che, pur non commissionando l'importazione di una quantità precisa di
cocaina, la ricorrente aveva fatto intendere al correo di poterne piazzare un
paio di chili. Per i giudici cantonali, considerato il contesto della proposta,
questa era da intendere come un'esortazione a importare quantitativi almeno di
quell'ordine. A ciò aggiungasi che, trovato il fornitore e dopo aver tentato
invano di contattare la ricorrente, il correo ha telefonato al di lei fratello,
che ne faceva le veci in sua assenza, per chiedere conferma dell'affare e
menzionando il quantitativo trovato. Se, secondo il racconto del correo, è vero
che tutta la faccenda è stata gestita dal fratello e dalla figlia
dell'insorgente, l'autorità precedente ha nondimeno rilevato che durante il suo
soggiorno all'estero quest'ultima era da loro informata di quanto accadeva e
dirigeva da lontano le operazioni. Peraltro, al suo rientro, è a lei che il
correo e il fornitore si sono rivolti per ottenere il pagamento della merce ed
è stata lei a rassicurarli in proposito. In simili circostanze, nel riconoscere
nella ricorrente la promotrice, il punto di riferimento di tutta l'operazione,
nonché la responsabile dell'importazione dell'intero quantitativo di
stupefacente, la CARP non ha tratto alcuna deduzione insostenibile. La censura
di arbitrio risulta sempre infondata.

Neppure in punto alla mancanza di dolo per difetto della consapevolezza, anche
nella forma eventuale, in relazione all'importazione della cocaina, il ricorso
è destinato a miglior sorte. Tenuto conto della proposta di portare della
cocaina e lasciando intendere di essere in grado di piazzarne un paio di chili,
la ricorrente ha in effetti preso in considerazione l'eventualità che il correo
desse seguito all'invito. Del resto, la CARP ha accertato che ella veniva
informata da figlia e fratello di quanto accadeva.

7. 
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Tenuto conto della situazione
finanziaria dell'insorgente e considerato che le conclusioni ricorsuali non
apparivano fin dall'inizio prive di probabilità di successo, la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta (art. 64 cpv.
1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Alla ricorrente è concessa l'assistenza giudiziaria.

3. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 
L'avv. Costantino Castelli viene incaricato del gratuito patrocinio della
ricorrente e per la procedura in sede federale al medesimo viene corrisposta
un'indennità di fr. 3'000.--, a carico della cassa del Tribunale federale.

5. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 17 settembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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