Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.145/2013
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_145/2013

Sentenza del 23 agosto 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S.
Franscini 3, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinato dall'avv. Egidio Mombelli,
opponente.

Oggetto
Falsa testimonianza; arbitrio,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 dicembre 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Nell'ambito di una causa civile che oppone B.________ a C.________, il 30
gennaio 2003 A.________, consulente finanziario, è stato chiamato a
testimoniare di fronte al Pretore in merito segnatamente a una telefonata
avente per oggetto l'ordine di trasferire un titolo obbligazionario da un conto
di pertinenza di C.________ a un altro conto. Il 28 luglio 2004 C.________ (di
seguito: accusatore privato) ha denunciato A.________ per titolo di falsa
testimonianza.

Con sentenza del 5 marzo 2012 il Giudice della Pretura penale ha riconosciuto
A.________ autore colpevole di falsa testimonianza e lo ha condannato alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 150.--, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 500.--, fissando
a quattro giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.

B.
Statuendo sull'appello del condannato, con sentenza del 14 dicembre 2012 la
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha prosciolto
A.________ dall'accusa di falsa testimonianza, non essendole possibile giungere
con sufficiente certezza alla conclusione che egli abbia dichiarato il falso.

C.
Il Procuratore pubblico insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia
penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP e, in via
principale, la conferma del giudizio di prime cure, subordinatamente, il rinvio
della causa all'autorità cantonale di ultima istanza per nuovo giudizio.

Diritto:

1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata
in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima
istanza cantonale che ha statuito su ricorso (art. 80 LTF). La legittimazione
del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 3 LTF ). Presentato
tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
LTF), il ricorso è sotto i citati aspetti ammissibile.

2.
Il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove. La CARP avrebbe distorto il senso della dichiarazione
testimoniale, giungendo a una conclusione che non resisterebbe a una sua
attenta disamina. Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata,
l'opponente avrebbe affermato in modo certo di aver identificato il suo
interlocutore telefonico nella persona dell'accusatore privato e non di averne
semplicemente riconosciuto la voce.

2.1. La nozione di arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., è oggetto di abbondante
giurisprudenza, a cui per brevità si rinvia (v. tra tante DTF 138 I 49 consid.
7.1; con particolare riguardo alla valutazione delle prove e all'accertamento
dei fatti v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2).

I passaggi salienti della testimonianza dell'opponente sono i seguenti:

"Ricordo che nel periodo estivo del 2001 ho ricevuto una telefonata da
B.________, del quale normalmente riconosco la voce e nella discussione posso
riconoscere l'identità. Durante il colloquio egli mi passò un'altra persona che
ho potuto identificare in C.________, che mi chiedeva di trasferire un titolo
obbligazionario argentino dal conto xxx al conto yyy. Durante la conversazione
telefonica la sensazione che ho avuto è che entrambi i miei interlocutori erano
al corrente e coscienti dell'operazione che mi veniva chiesta. (...) durante la
telefonata in cui mi è stato chiesto di effettuare il trasferimento io sono
sicuro di aver riconosciuto C.________ dalla voce. "

2.2. Per la CARP, posto che l'opponente si è dichiarato convinto di aver
riconosciuto attraverso la voce l'identità del suo secondo interlocutore
nell'accusatore privato, egli ha fornito una versione dei fatti secondo il suo
punto di vista. Non ha affermato in modo perentorio e inconfutabile di aver
parlato con l'accusatore privato, ma unicamente di aver riconosciuto la sua
voce. La divergente interpretazione avanzata nel ricorso, seppur altrettanto
difendibile, non fa apparire insostenibile quella dei giudici cantonali. È vero
che l'opponente in un primo tempo ha affermato semplicemente di aver
identificato il suo interlocutore, ma poi ha precisato di averlo riconosciuto
grazie alla voce. La CARP ha tuttavia anche considerato che tale convinzione
ancora non significava che ciò sia stato effettivamente il caso, la sua
dichiarazione non escludendo la sussistenza di un eventuale errore o perfino di
un inganno da parte di terzi.

3.
Il ricorrente si duole di arbitrio anche perché la CARP avrebbe scartato le
dichiarazioni di due testimoni non in grado di datare con precisione l'incontro
tra l'accusatore privato e B.________, nel corso del quale, secondo
quest'ultimo, avrebbe avuto luogo la telefonata con l'opponente. Le loro
testimonianze permetterebbero di accertare che quel giorno l'accusatore privato
non ha parlato con l'opponente e quindi di dimostrare che questi ha riferito il
falso davanti al Pretore.

Da un lato B.________ ha raccontato di essersi recato negli uffici
dell'accusatore privato dove questi era solo e, dopo avergli consegnato un
assegno di 15 milioni di lire italiane e del denaro contante, di aver
telefonato con il vivavoce all'opponente per dare l'ordine di trasferire il
titolo obbligazionario, facendolo ratificare a voce dall'accusatore privato
seduta stante. Dall'altro lato, l'accusatore privato ha affermato di aver
ricevuto unicamente l'assegno e di non aver effettuato o partecipato ad alcuna
telefonata. Da parte loro, i due testi, che si trovavano in loco al momento
della consegna dell'assegno, hanno confermato la versione dell'assenza di
qualsiasi telefonata.

Le invocate testimonianze non sono state ignorate dai giudici cantonali, per i
quali però le stesse dimostrano unicamente che la telefonata non è avvenuta
nelle circostanze descritte da B.________, ma non invece la falsità della
testimonianza dell'opponente dinanzi al giudice civile. La CARP non ha infatti
escluso che l'opponente sia effettivamente stato contattato telefonicamente da
B.________ insieme all'accusatore privato in un momento diverso rispetto a
quello sul quale si sono espressi i testi. Tale ipotesi sarebbe peraltro
avvalorata dalla testimonianza di un'altra persona resa di fronte al Pretore.
Quest'ultima ha raccontato di aver accompagnato, nel corso del mese di agosto
2001, B.________ sino all'ufficio dell'accusatore privato e di averlo visto,
attraverso la porta aperta, consegnargli una busta piena di soldi ed effettuare
insieme una telefonata. Il ricorrente omette di confrontarsi con
quest'ulteriore elemento ritenuto dai giudici cantonali. Peraltro, le citate
prove non escludono l'altra ipotesi formulata dalla CARP secondo cui
l'opponente abbia effettivamente comunicato telefonicamente, oltre che con
B.________, con una seconda persona, che egli poteva legittimamente credere
essere l'accusatore privato, del quale ha riconosciuto, anche se erroneamente
ma in buona fede, la voce. In simili circostanze, non si può intravvedere alcun
arbitrio nella valenza probatoria attribuita ai testi richiamati nel gravame.

4.
Secondo l'insorgente la CARP avrebbe poi arbitrariamente ignorato varie
testimonianze relative alla prassi degli ordini telefonici vigente
nell'istituto bancario presso il quale lavorava l'opponente e conseguentemente
travisato il reale significato dell'ordine scritto sulla base del quale è
avvenuto il trasferimento dei titoli. Quest'ordine rappresenterebbe pure un
indizio determinante per ritenere che non vi sarebbe stato alcun ordine
telefonico di trasferimento di titoli e che l'opponente non avrebbe parlato
telefonicamente con l'accusatore privato.

La CARP ha accertato che il trasferimento dei titoli in parola è avvenuto sulla
scorta non dell'ordine telefonico dell'8 agosto 2001, bensì dell'ordine scritto
del 13 agosto seguente, firmato da B.________. Fondandosi sulle dichiarazioni
dell'opponente, i giudici cantonali hanno poi rilevato la sussistenza in quel
periodo di divergenze sulle modalità operative tra le diverse sedi della banca,
segnatamente sulle necessità di sottoscrivere sistematicamente gli ordini
bancari, che del resto avevano già condotto all'allontanamento di due colleghi,
provvedimento che pendeva anche sul suo capo. Ne hanno concluso che egli non
potesse che mostrarsi maggiormente meticoloso nel rispetto delle esigenze
formali per effettuare le transazioni, ritenuto che per la banca l'ordine
telefonico di trasferimento di titoli a quel momento non aveva alcuna validità
se non confermato per iscritto.

Ora le testimonianze menzionate nel ricorso, apparentemente ignorate dalla
sentenza impugnata, attestano effettivamente dell'inutilità di una conferma
scritta di un ordine telefonico in presenza di una debita autorizzazione in tal
senso del cliente. Se da un lato l'accusatore privato ha fornito questa
autorizzazione al momento dell'apertura del conto, dall'altro lato la CARP ha
ritenuto, senza che ciò sia contestato dal ricorrente, che l'operazione oggetto
dell'ordine era la prima che l'opponente effettuava su tale conto,
precedentemente aperto e gestito dai suoi superiori. Dalla sentenza impugnata
risulta peraltro che l'opponente ha dichiarato di non aver mai visto la
documentazione relativa all'apertura del conto prima dell'operazione di
trasferimento dei titoli e di aver chiamato la sede di Lugano per chiedere come
avrebbe dovuto procedere, ricevendo l'istruzione di effettuare l'operazione
solo una volta ottenuto l'ordine scritto. Al riguardo i giudici cantonali hanno
osservato che, per i motivi sopraesposti, non aveva alcun senso per l'opponente
mentire su una simile questione. Alla luce di questi elementi, la mancata presa
in considerazione delle testimonianze richiamate dal ricorrente non costituisce
arbitrio, perché riferite alla prassi generale e non al caso specifico e quindi
inidonee a confutare le affermazioni dell'opponente a cui la CARP ha dato
credito, rilevandone inoltre la condotta professionale diligente.

5.
Il ricorrente sostiene che la CARP avrebbe valutato in modo insostenibile la
nota interna della banca relativa alle riunioni interne con i superiori,
fondandosi ancora una volta unicamente sulle dichiarazioni dell'opponente e
omettendo di confrontarsi con le altre prove agli atti. Da suddetta nota
risulterebbe che nel corso della prima riunione l'opponente avrebbe comunicato
di aver parlato telefonicamente solo con B.________ e che soltanto in occasione
della seconda avrebbe aggiunto di aver conferito anche con l'accusatore
privato.

La corte cantonale ha ritenuto che, il giorno in cui avrebbero discusso della
problematica del trasferimento dei titoli, l'opponente aveva appena saputo di
essere stato licenziato, sicché non era "in vena" di collaborare e ha fornito
una spiegazione molto sbrigativa, corretta solo successivamente, dopo
l'accertamento che B.________ aveva sempre agito sul conto dell'accusatore
privato senza formale procura. Come evidenziato nel gravame, questa
considerazione poggia pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni
dell'opponente. Tuttavia non appare in aperto contrasto con gli atti di causa.
In particolare, se è vero che il certificato menzionato dalla CARP non comprova
che la prima riunione si sarebbe svolta proprio il giorno del licenziamento,
nemmeno dimostra il contrario. Peraltro la stessa nota interna non precisa
quando avrebbe avuto luogo la prima riunione. Neppure può essere seguito il
ricorrente laddove afferma che l'opponente sapeva al più tardi il 5 settembre
2001, e quindi precedentemente alla prima riunione, che B.________ non era
legittimato a disporre del conto in parola. L'unico accertamento riconducibile
alla citata data risulta essere la richiesta del titolare del conto di
annullare l'eventuale procura amministrativa a favore dell'uomo (v. sentenza
impugnata pag. 11), ciò che ancora non significa che nessuna procura fosse mai
stata accordata.

6.
Infine l'insorgente rimprovera all'autorità cantonale di aver dato eccessivo
credito alle dichiarazioni rese dall'opponente al pubblico dibattimento, senza
verificarne l'attendibilità mediante un confronto con le ulteriori prove agli
atti di segno opposto, incorrendo nella violazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP.

La CARP non ha fatto completa astrazione delle prove agli atti, le ha anzi
richiamate esplicitamente per stabilire la cronistoria della vicenda sino alla
contestata telefonata oggetto della testimonianza. Se è vero che si è avvalsa
essenzialmente delle dichiarazioni dibattimentali dell'opponente,
considerandole attendibili, gli elementi probatori evocati nel ricorso non
permettono tuttavia di ribaltare questa valutazione, facendola apparire
arbitraria. In particolare, relativamente all'esistenza di una lista di conti
sui quali B.________ poteva operare, se il teste indicato dall'insorgente ha
asserito di non averne conoscenza, non si può non rilevare che il suo arrivo in
banca è posteriore alla partenza dell'opponente e al contestato trasferimento
di titoli, di modo che non è possibile escludere che la lista ricordata
dall'opponente fosse effettivamente esistita. Nemmeno la testimonianza del suo
superiore è tale da scalfire la contestata versione, essendosi limitato a
confermare in termini generali la possibilità di effettuare trasferimenti di
titoli sulla scorta di semplici ordini telefonici, ma nulla precisando sul caso
concreto, segnatamente in punto al momento in cui l'opponente avrebbe appreso
dell'assenza di una valida procura. Quanto al contatto telefonico intercorso
tra questi e il suo superiore, come osservato nell'impugnativa, trattasi di un
elemento emerso solo nel corso del dibattimento e in quanto tale inidoneo a
trovare la conferma dell'interlocutore, per di più interrogato anni prima,
anche alla luce delle sue carenze mnemoniche risultanti dalla relativa
deposizione in sede istruttoria. Malgrado la CARP abbia sostanzialmente fatta
propria la versione dibattimentale dei fatti fornita dall'opponente, senza
confrontarla sistematicamente con gli atti dell'incarto, il suo apprezzamento
non è censurabile, tenuto conto dell'assenza di riscontri oggettivi allo stesso
apertamente contrastanti.

7.
Rilevasi, di transenna, che i giudici cantonali hanno evidenziato la mancanza
di qualsiasi indizio di un interesse per l'opponente a dichiarare il falso
dinanzi alla Pretura. Oltre a non avere alcun legame particolare con le parti
alla procedura civile, il trasferimento dei titoli è stato effettuato sulla
sola base dell'ordine scritto e non di quello telefonico, operazione poi
prontamente stornata dalla banca in seguito all'intervento del titolare del
conto, senza che l'opponente sia stato in qualche modo chiamato a risponderne.

8.
Ne segue che il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto. Avendo agito
nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, al ricorrente soccombente non
sono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non essendo stato
invitato a esprimersi sul gravame, non si giustifica accordare ripetibili
all'opponente (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino e, per conoscenza, al patrocinatore dell'accusatore privato.

Losanna, 23 agosto 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben