Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.130/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_130/2013

Sentenza del 3 giugno 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Denys,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. dott. Gianmaria Bianchetti,
ricorrenti,

contro

1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,

2. C.C.________,
3. D.C.________,
patrocinati dall'avv. Giorgio Carlo Bernasconi,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
patrocinati dall'avv. Mario Postizzi,

7. H.________,
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi,
opponenti.

Oggetto
decreto di non luogo a procedere e decreto di abbandono,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 20 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
La sera dell'8 marzo 2012 la polizia è intervenuta in via xxx a Lugano per una
presunta lite tra A.________ e la sua compagna B.________, che è
successivamente stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di
Lugano mediante un'ambulanza. Al diverbio avrebbero assistito in particolare
C.C.________ e D.C.________, abitanti nelle immediate vicinanze.

B.
Il 12 marzo 2012 A.________ ha presentato una denuncia penale contro gli agenti
della polizia comunale E.________, F.________ e G.________, per lesioni
semplici, subordinatamente vie di fatto, ed abuso di autorità. In seguito,
sempre in relazione ai fatti avvenuti l'8 marzo 2012, sono pure stati
denunciati H.________, medico attivo presso il pronto soccorso, per i reati di
coazione, sequestro di persona e rapimento, falsità in certificati e falsa
testimonianza, nonché i coniugi C.________, per i reati di omissione di
soccorso, calunnia, denuncia mendace, sviamento della giustizia,
favoreggiamento e falsa testimonianza.

C.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con tre distinte decisioni
del 10 settembre 2012 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato
l'abbandono dei procedimenti nei confronti degli agenti di polizia e del medico
e il non luogo a procedere nei confronti di C.C.________ e D.C.________.

D.
Contro i decreti di abbandono e contro il decreto di non luogo a procedere
A.________ e B.________ hanno adito il 21 settembre 2012 la Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello (CRP), che con sentenza del 20 dicembre 2012 ha
dichiarato irricevibile il reclamo. Ha ritenuto disattese le esigenze di
motivazione del gravame, considerandolo inoltre manifestamente tardivo nella
misura in cui criticava le modalità di citazione delle persone interrogate e di
assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria. A titolo abbondanziale, la
CRP ha poi ritenuto che il magistrato inquirente non aveva violato il loro
diritto di partecipare all'assunzione delle prove previsto dall'art. 147 CPP.

E.
A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia
penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di
rinviare gli atti al Ministero pubblico, affinché ripeta gli interrogatori
eseguiti in violazione dei loro diritti e completi l'accertamento dei fatti.
Postulano inoltre che il compito di eseguire l'istruzione penale relativamente
ai fatti dell'8 marzo 2012 ed a quelli concernenti un altro procedimento penale
sia attribuito a un nuovo magistrato. In via subordinata, chiedono
l'annullamento della sentenza impugnata, la ripetizione degli interrogatori in
cui sarebbero stati violati i loro diritti, e il completamento dei fatti. I
ricorrenti fanno valere la violazione del diritto federale, del diritto
internazionale, dei diritti costituzionali e l'accertamento inesatto dei fatti.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.

Diritto:

1.
La decisione impugnata dichiara irricevibile il reclamo contro i decreti di
abbandono e di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale.
Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità
cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il
ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è
tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 lett. c LTF ).

2.

2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire
il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio
delle sue pretese civili. Spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a
sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di
spiegare quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione
impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in particolare
laddove, tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla
decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti
(DTF 138 IV 86 consid. 3 e rinvii).
Non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF
quelle fondate sul diritto pubblico. La persona danneggiata che dispone
esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e
non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente
pubblico asseritamente manchevole difetta infatti della legittimazione a
ricorrere in questa sede (sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid.
1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; 131 I 455 consid.1.2.4 e rinvii). Nel
Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e
degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche agli
agenti comunali (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI), regola la responsabilità
degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni
commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI). Di principio, l'ente
pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente
pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa
dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI); il danneggiato non ha invece alcuna
azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI).

2.2. In concreto, eventuali pretese di risarcimento nei confronti degli agenti
di polizia sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, che come visto
esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico.
Non si tratta pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b
n. 5 LTF. D'altra parte, nel gravame in esame i ricorrenti si limitano ad
esporre genericamente la loro versione dei fatti ed a mettere in dubbio la
credibilità degli agenti della polizia. Non adducono per contro in modo
sostenibile di essere stati trattati da loro in modo degradante e di non avere
avuto diritto a un'inchiesta effettiva ed approfondita. Non invocano in
particolare, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF,
la violazione degli art. 10 cpv. 3 Cost., 3 e 13 CEDU, nonché dell'art. 7 del
Patto ONU II (RS 0.103.2) e dell'art. 13 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS
0.105), prospettando seriamente un trattamento inumano e degradante nei loro
confronti da parte degli agenti di polizia (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 3.1).
Anche laddove contestano l'abbandono del procedimento contro il medico del
pronto soccorso, i ricorrenti non sostanziano eventuali pretese civili.
Disattendono in particolare che pure eventuali risarcimenti connessi con
interventi eseguiti presso un ospedale pubblico dell'ente ospedaliero cantonale
rientrano nel campo di applicazione della LResp (cfr. sentenza 6B_776/2009 del
31 maggio 2010 consid. 1.3).
I ricorrenti non spiegano poi nemmeno quali pretese civili intendano fare
valere nei confronti dei coniugi C.________, semplicemente interrogati in veste
di testimoni, e per quali ragioni la decisione impugnata potrebbe avere
un'incidenza su tali pretese.
Nelle esposte circostanze, ai ricorrenti difetta quindi la legittimazione a
ricorrere nel merito in applicazione dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. La
questione non è comunque qui decisiva, giacché la CRP ha dichiarato
irricevibile il reclamo essenzialmente per motivi formali. Indipendentemente
dalla carenza di legittimazione nel merito, quali parti nella procedura, i
ricorrenti sono in ogni caso abilitati a censurare la violazione di garanzie
procedurali che il diritto conferisce loro in tale veste (cfr. DTF 136 IV 29
consid. 1.9). Essi possono pertanto fare valere che la Corte cantonale si
sarebbe rifiutata a torto di entrare nel merito del reclamo.

3.

3.1. I ricorrenti sostengono che la CRP sarebbe incorsa in un eccesso di
formalismo, ritenendo irricevibile il reclamo per non avere formulato in modo
esplicito nelle conclusioni la richiesta di annullamento dei decreti impugnati
e per non avere adeguatamente motivato il gravame. Sostengono di avere
sufficientemente esposto, sia in fatto sia in diritto, le ragioni per cui il
magistrato inquirente avrebbe violato i loro diritti fondamentali e
procedurali. Secondo i ricorrenti, la Corte cantonale avrebbe in ogni caso
dovuto rinviare loro il reclamo per sanarne i difetti.

3.2. Per l'art. 396 cpv. 1 in relazione con l'art. 385 cpv. 1 CPP, le esigenze
di motivazione del reclamo comprendono l'indicazione precisa: dei punti della
decisione che si intendono impugnare (lett. a), dei motivi a sostegno di una
diversa decisione (lett. b) e dei mezzi di prova invocati (lett. c).
L'indicazione precisa dei motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi
dell'art 385 cpv. 1 lett. b CPP deve essere sostanziata dal reclamante sotto il
profilo dei fatti e del diritto (cfr. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 3 all'art. 385).
L'art. 385 cpv. 2 CPP prevede poi che se l'atto di ricorso non soddisfa tali
requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente, perché ne sani i
difetti entro un breve termine suppletorio. Se l'atto di ricorso non soddisfa i
requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di
ricorso non entra nel merito. Il diritto all'assegnazione di un termine
suppletorio concretizza il divieto del formalismo eccessivo (cfr. Messaggio
concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre
2005, in: FF 2006 pag. 1211; Schmid, op. cit., n. 5 all'art. 385). Un
formalismo eccessivo si realizza tuttavia unicamente quando la severa
applicazione di norme procedurali non sia legittimata da alcun interesse degno
di protezione e divenga in tal modo fine a sé stessa, complichi in maniera
insostenibile la realizzazione del diritto materiale e impedisca in modo
inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244
consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5 e rinvii). Gli allegati scritti
all'indirizzo delle autorità, in particolare i rimedi di diritto, devono di
principio soddisfare determinate esigenze. Dagli stessi deve infatti emergere
per quali ragioni il richiedente impugna una decisione e in quale misura la
stessa debba essere modificata o annullata. Non si realizza quindi né una
violazione del diritto di essere sentito né un eccesso di formalismo se in
virtù di una disposizione legale esplicita la validità di un gravame presuppone
una motivazione minima (cfr. DTF 134 II 244 consid. 2.4.2). La stessa deve
quindi, di massima, essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (cfr.
sentenza 1B_183/2012 del 20 novembre 2012 consid. 2). L'assegnazione di un
termine suppletorio mira essenzialmente a sanare inavvertenze e vizi di forma
che possono sopravvenire all'atto del deposito del gravame, quali per esempio
la mancanza della firma o della procura. Non è per contro destinata a
correggere nel merito o a completare un allegato di per sé correttamente
presentato da un avvocato, cognito del diritto (cfr. Schmid, op. cit., n. 6
all'art. 385; Martin Ziegler, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 3 all'art. 385).
In concreto, l'esigenza di motivazione del reclamo è esplicitamente prevista
dagli art. 385 e 396 CPP. Il gravame non è d'altra parte stato interposto da un
privato, che agiva a titolo personale senza conoscenze giuridiche, ma da un
legale, cognito del diritto, che aveva patrocinato i denuncianti già nella fase
dell'inchiesta e conosceva quindi gli incarti. Alla luce dell'esposta
giurisprudenza, la Corte cantonale non ha quindi violato l'art. 385 cpv. 2 CPP,
né è incorsa in un formalismo eccessivo rinunciando alla fissazione di un
termine supplementare per presentare un'adeguata motivazione.

3.3. Nella fattispecie, i ricorrenti criticano poi essenzialmente il fatto che
la Corte cantonale abbia rimproverato loro di non avere chiesto esplicitamente,
nelle conclusioni del reclamo, l'annullamento dei decreti impugnati. In quella
sede, i reclamanti avevano infatti chiesto unicamente il rinvio delle cause al
Ministero pubblico, affinché esperisse nuovamente le audizioni di indagati e
testimoni, asseritamente eseguite in violazione di disposizioni procedurali, e
completasse l'accertamento dei fatti. Certo, il rilievo della CRP può apparire
discutibile, giacché la domanda di annullamento dei decreti impugnati poteva
essere considerata implicita, le intenzioni dei reclamanti essendo comunque
sufficientemente chiare. La Corte cantonale ha tuttavia ritenuto il reclamo
irricevibile principalmente per le carenze di motivazione e non tanto per
l'imperfetta formulazione del petito. Ha in effetti ritenuto l'allegato confuso
e prolisso, rilevando ch'esso sembrava riguardare essenzialmente affermate
violazioni dei diritti della difesa nell'ambito dell'inchiesta. Ha altresì
constatato che i reclamanti si limitavano a riprendere i fatti dell'8 marzo
2012 ed a contestare, ritenendole inveritiere, le dichiarazioni degli agenti di
polizia, del medico del pronto soccorso e dei coniugi C.________. A ragione la
Corte cantonale ha poi rilevato che in particolare i reclamanti non si
confrontavano con i presupposti oggettivi e soggettivi dei reati in
discussione, limitandosi a criticare la conclusione del Procuratore generale,
senza aggiungere argomenti rilevanti per corroborare la loro tesi. Le
considerazioni espresse al riguardo dalla Corte cantonale sono corrette. In
effetti, i reclamanti non si sono confrontati, sotto il profilo dei fatti e del
diritto, con gli elementi costitutivi dei reati prospettati, facendo
riferimento in modo chiaro e puntuale ad eventuali indizi che risulterebbero
dalle risultanze istruttorie. Né hanno addotto argomenti giuridici a sostegno
di una diversa decisione. Dichiarando in tali circostanze irricevibile il
reclamo, la precedente istanza non ha quindi violato gli art. 385 cpv. 1 e 396
cpv. 1 CPP.

4.

4.1. Per il resto, la CRP ha accertato che tutte le citazioni agli
interrogatori e gli scritti del magistrato inquirente, mediante i quali aveva
comunicato agli interessati di non concedere rinvii, così come gli
interrogatori stessi risalivano ai mesi di giugno/luglio 2012. Ha quindi
ritenuto tardivo il reclamo, nella misura in cui era diretto contro la mancata
partecipazione dei ricorrenti all'assunzione di tali prove, in applicazione
dell'art. 396 cpv. 1 CPP. Ha inoltre esposto, a titolo abbondanziale, le
ragioni per cui ha considerato conformi all'art. 147 CPP le modalità di
assunzione delle stesse.

4.2. In questa sede i ricorrenti non si confrontano con una motivazione
conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF con queste ulteriori
considerazioni dei giudici cantonali. In virtù degli art. 95 e 96 LTF, il
ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per
violazione del diritto. I ricorrenti devono quindi almeno concisamente
confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando
per quali motivi violino il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). In
concreto, i ricorrenti non spiegano con chiarezza e precisione perché sarebbero
state disattese le pertinenti disposizioni del CPP, riconoscendo anzi
esplicitamente di non avere contestato tempestivamente gli atti procedurali del
magistrato inquirente e accennando solo genericamente a una loro pretesa
nullità. Né essi adducono per quali ragioni, tenuto conto degli elementi già
acquisiti, le ulteriori prove da loro invocate sarebbero state rilevanti per
l'esito dei procedimenti penali. In tali circostanze, il gravame non deve
quindi essere esaminato oltre.

5.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte
dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 giugno 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni

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