Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1153/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1153/2013

Sentenza del 4 dicembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (esigenza di motivazione del ricorso in
materia penale),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 25 ottobre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:
che con scritto del 28 novembre 2013 A.________ ha dichiarato di interporre
ricorso contro la sentenza del 25 ottobre 2013 con cui la Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha pronunciato
l'irricevibilità del suo reclamo avverso un decreto di non luogo a procedere;
che, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione
dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte
ricorrente deve spiegare, anche solo in modo conciso, perché l'atto impugnato
viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, in
quanto l'insorgente si limita ad affermare di ricorrere, senza censurare alcuna
violazione del diritto da parte della CRP;
che inoltre il ricorrente non formula alcuna conclusione;
che il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere
evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che la richiesta di assistenza giudiziaria, compresa quella di nomina di un
legale che segua la causa, dev'essere respinta, essendo l'impugnativa priva di
possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF), precisato che il termine
utile per inoltrare ricorso al Tribunale federale è ormai scaduto (v. art. 100
cpv. 1 LTF);
che si può nondimeno rinunciare eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie
(art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 dicembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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