Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1142/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1142/2013

Sentenza del 16 dicembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Gianfranco Barone,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Complicità in falsità in documenti, esigenza di motivazione del ricorso in
materia penale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 22 ottobre 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone
Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 22 ottobre 2012 la Corte delle assise correzionali ha
riconosciuto A.________ autrice colpevole di complicità in ripetuta falsità in
documenti, condannandola a prestare 100 ore di lavoro di pubblica utilità, pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

B. 
Adita con appello della condannata e appello incidentale del Procuratore
pubblico, con giudizio del 22 ottobre 2013, la Corte di appello e di revisione
penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il primo e
accolto parzialmente il secondo. Constatata una violazione del principio di
celerità, ha confermato la condanna per complicità in ripetuta falsità in
documenti e aumentato la pena a 200 ore di lavoro di pubblica utilità,
mantenendo la sospensione condizionale della sua esecuzione a due anni.

C. 
A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale,
postulando il suo proscioglimento e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 139 III 249 consid. 1 pag. 250).

1.1. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone alla parte ricorrente di formulare delle
conclusioni e addurre i motivi su cui esse si fondano. Deve dunque spiegare
anche solo in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto. La
motivazione deve riferirsi all'oggetto del litigio, in modo che si capisca per
quali ragioni e su quali punti la decisione è contestata. L'insorgente è
pertanto tenuto a confrontarsi, almeno brevemente, con i considerandi del
giudizio impugnato, pena l'inammissibilità (DTF 138 I 171 consid. 1.4). Non può
limitarsi a riproporre testualmente quanto già presentato in sede cantonale (
DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3). Giusta l'art. 106 cpv. 1 LTF, il Tribunale
federale applica d'ufficio il diritto. Ciò presuppone però che il ricorso
adempia le esigenze minime di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 134 II
244 consid. 2.1 pag. 246).

1.2. Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove la parte
ricorrente si avvale di garanzie di rango costituzionale, giacché a norma
dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le relative censure
soltanto se sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171
consid. 1.4). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti
manifestamente inesatto - ossia arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 137
III 226 consid. 4.2 pag. 234) - l'insorgente deve motivare la censura
conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Siccome il giudice
cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo
dell'apprezzamento delle prove (o dell'accertamento dei fatti in genere), chi
invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ha ignorato il
senso e la portata di un mezzo di prova preciso, ha omesso senza ragioni valide
di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito
della lite, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto
con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58
consid. 4.1.2 pag. 6). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono
ammissibili (DTF 136 II 101 consid. 3).

1.3. Il gravame in esame disattende completamente queste esigenze di
motivazione. Sulle 16 pagine, 4 trattano gli aspetti formali del ricorso
(indicazione della decisione impugnata, legittimazione e termine ricorsuale,
rappresentanza) e le conclusioni (v. ricorso pag. 1, 2, 15 e 16) e ben 8 sono
la riproduzione testuale dell'appello inoltrato alla CARP. Le restanti pagine
(pag. 6 primo, secondo e ultimo capoverso; pag. 7 prima e ultima frase; pag. 8
seconda metà; pag. 9; pag. 10 primo e secondo capoverso nonché ultima frase;
pag. 11) si esauriscono in considerazioni meramente appellatorie, senza
rapportarsi ai dettagliati considerandi della sentenza impugnata. Ciò risulta
con particolare evidenza, laddove la ricorrente contesta la ritenuta sua
consapevolezza sulla reale attività svolta dal fratello, opponendo
semplicemente il suo punto di vista a quello della CARP. Atteso che ciò che
l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 137
IV 1 consid. 4.2.3), ella avrebbe dovuto sostanziare arbitrio, segnatamente
nella valutazione delle prove effettuata dalla CARP. Invece si limita a
proporre la propria valutazione delle prove, da cui l'autorità ha dedotto la
suddetta consapevolezza, in modo inammissibile.

2. 
Disattendendo le esigenze di motivazione, il ricorso dev'essere dichiarato
inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo
l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico della ricorrente, secondo
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo viene comunque ridotto per
tener conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF) .

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 16 dicembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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