Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1129/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1129/2013

Sentenza del 5 dicembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. B.________,
3. C.________,
4.  Municipio di X.________,
opponenti.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (esigenza di motivazione del ricorso in
materia penale),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 24 ottobre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 
Il 30 gennaio 2013 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in relazione alla denuncia/querela inoltrata da A.________ nei
confronti di B.________, segretario comunale di X.________, C.________, membro
del consiglio comunale, e del Municipio di X.________ per titolo di lesioni
semplici, calunnia, coazione, abuso di autorità e falsità in atti formati da
pubblici ufficiali o funzionari.

2. 
Contro questo decreto A.________ ha presentato reclamo alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Dopo avergli concesso
la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 24 ottobre 2013 la CRP l'ha
dichiarato irricevibile, per difetto di motivazione. A titolo abbondanziale
l'ha ritenuto infondato anche nel merito.

3. 
A.________ insorge al Tribunale federale, postulando che il suo reclamo sia
dichiarato ricevibile e che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria.

4. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 139 III 249 consid. 1 pag. 250).

Tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1
e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame,
il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III
580 consid. 1.3). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare anche solo in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose
quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale
federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente
sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che
l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si
pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 138
I 171 consid. 1.4).

 Inoltre, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse
motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della
causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna
di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3
pag. 121).

5. 
Il ricorso in esame disattende completamente le citate esigenze di motivazione.
Nel contestare la pronuncia di irricevibilità, l'insorgente si limita ad
affermare apoditticamente che il suo reclamo adempirebbe i requisiti di
motivazione e forma posti dall'art. 385 CPP e che ritenendo il contrario la CRP
avrebbe violato gli art. 1, 3, 4, 5 e 7 CPP. Non lamenta, nemmeno
implicitamente, la violazione dell'art. 385 CPP, sulla base del quale il suo
reclamo è stato dichiarato irricevibile. Neppure si confronta con la puntuale
argomentazione della sentenza impugnata che rileva, tra l'altro, come il
ricorrente non si sia rapportato con i presupposti oggetti e soggettivi dei
reati ipotizzati, ciò che egli non contesta. Certo, di transenna, afferma di
aver chiesto alla CRP di visionare l'incarto, senza ottenere risposte.
Sennonché non va oltre questa semplice asserzione, ben lungi dall'essere
motivata, non avvalendosi di alcuna disposizione del CPP o di diritti
costituzionali e non spiegando le ragioni della sua richiesta, formulata
peraltro solo al momento di trasmettere l'emendamento del suo reclamo.

Considerata l'inammissibilità delle censure dirette contro l'argomentazione
principale della sentenza impugnata, risulta superfluo vagliare quelle relative
alle considerazioni abbondanziali sul merito effettuate dalla CRP, che comunque
a loro volta non rispettano le suesposte esigenze di motivazione.

6. 
Ne segue che il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere
deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il
gravame d'acchito privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Ciò
malgrado, tenuto conto della sua precaria situazione finanziaria, si rinuncia
eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF)

Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 dicembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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