Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1074/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_1074/2013 Decreto del 27 novembre 2013 Corte di diritto penale Composizione Giudice federale Schneider, Giudice unico, Cancelliera Ortolano Ribordy. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto Sequestro conservativo; ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF), ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'8 ottobre 2013 dal Vicepresidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Considerando: che con lettera del 22 novembre 2013 A.________ ha dichiarato ritirare il ricorso in materia penale interposto contro la sentenza resa l'8 ottobre 2013 dal Vicepresidente della Corte di appello e di revisione penale, in quanto divenuto privo di oggetto, chiedendo al Tribunale federale lo stralcio dal ruolo della causa; che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali; per questi motivi, il Giudice unico decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Losanna, 27 novembre 2013 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice unico: Schneider La Cancelliera: Ortolano Ribordy Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben