Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1041/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1041/2013

Sentenza del 6 dicembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio
16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
opponenti.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (esigenza di motivazione del ricorso in
materia penale),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 30 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. 
Con sentenza del 30 settembre 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il
reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere
emanato dal Procuratore pubblico nell'ambito del procedimento penale dipendente
dalla sua denuncia/querela nei confronti di B.________, per titolo di calunnia,
minaccia e coazione.

Avverso questa sentenza A.________ insorge al Tribunale federale. Dopo aver
ottenuto una prima proroga del termine per effettuare l'anticipo spese di cui
all'art. 62 LTF, A.________ ne ha chiesta un'ulteriore, adducendo, oltre a
problemi di salute, difficoltà a trovare il denaro. Considerati i motivi su cui
poggia e tenuto conto che il termine suppletorio accordatole era improrogabile,
la richiesta viene interpretata da questo Tribunale come un'implicita domanda
di assistenza giudiziaria.

2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 139 III 249 consid. 1 pag. 250).

2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato
che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è legittimato
a ricorrere al Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul
giudizio delle sue pretese civili, ciò che gli spetta dimostrare conformemente
alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (v. DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 88).
In particolare l'accusatore privato, che non ha la possibilità di presentare
pretese civili, deve indicare quali conclusioni intenderebbe fare valere ed
esporre in che misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza
negativa sul giudizio delle stesse, a meno che lo si possa dedurre d'acchito e
senza ambiguità (DTF 137 IV 219 consid. 2.4 pag. 223).

Nella fattispecie non si scorge, né è spiegato nel gravame, quale incidenza la
sentenza della CRP possa avere su eventuali pretese civili desumibili
direttamente dai reati ipotizzati, d'altronde neppure ventilate
dall'insorgente. Sicché ella difetta della necessaria legittimazione per
contestare nel merito la decisione impugnata, ciò che conduce a dichiarare il
suo ricorso inammissibile.

2.2. Questo esito si impone anche alla luce dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, che
esige dalla parte ricorrente di formulare delle conclusioni e di spiegare,
anche solo in modo conciso, perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi
degli art. 95 segg. LTF (DTF 138 I 171 consid. 1.4).

 Sennonché l'impugnativa non contiene alcuna conclusione e non censura alcuna
violazione del diritto da parte della CRP, la ricorrente limitandosi a
contestare alcuni considerandi dell'avversata decisione e a esporre il proprio
personale punto di vista.

3. 
Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione e di
motivazione, deve essere deciso sulla base della procedura semplificata
dell'art. 108 LTF.

L'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento,
essendo il gravame d'acchito privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1
LTF). Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente, secondo
soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), il loro importo viene comunque ridotto per
tener conto della sua situazione (art. 65 cpv. 1 LTF). Non essendo stati
invitati a esprimersi sul gravame, agli opponenti non spetta alcuna indennità
per ripetibili della sede federale (art. 68 LTF).

Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 dicembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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