Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1023/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1023/2013

Sentenza del 17 dicembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Schneider, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (furto e soppressione di documenti),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 19 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 28 maggio 2013 A.A.________ ha presentato una denuncia penale contro ignoti,
per i titoli di furto e di soppressione di documenti, in relazione con la
scomparsa o possibile sottrazione di documentazione dell'anno 1985 concernente
suo padre B.A.________, deceduto quello stesso anno. Gli atti si sarebbero
trovati nell'archivio dell'avv. C.________, che allora patrocinava il padre
della denunciante e, dopo il decesso del legale nel 2003, sarebbero stati
depositati presso l'avv. D.________.

B. 
Con decisione del 5 giugno 2013, il Procuratore pubblico (PP) ha ritenuto che
non fossero adempiuti i presupposti processuali ed ha decretato il non luogo a
procedere.

C. 
Con sentenza del 19 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP) ha respinto un reclamo della denunciante contro tale decreto.
Ha ritenuto che l'esame dei presupposti dei reati non sarebbe più possibile,
essendo inverosimile che la documentazione ricercata sia ancora esistita dopo
gli anni 1995/1996.

D. 
A.A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo che la causa sia rinviata al Ministero pubblico
per eseguire gli atti istruttori volti a verificare le ipotesi di reato. Chiede
in particolare di essere interrogata dal PP, postulando altresì
l'interrogatorio della moglie dell'avv. C.________, degli allora collaboratori
dello studio legale, come pure dell'avv. D.________.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato
l'incarto cantonale.

Diritto:

1. 
La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone
quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale
pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro
la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1
e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).

2.

2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha
partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire
il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio
delle sue pretese civili. Spetta di principio al ricorrente addurre i fatti a
sostegno della sua legittimazione. In particolare gli incombe il compito di
spiegare quali pretese intenda fare valere e in quale misura la decisione
impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ciò in specie laddove,
tenendo conto della natura del reato perseguito, l'influenza sulla decisione
relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (DTF 138
IV 86 consid. 3, 186 consid. 1.4.1 e rinvii).

2.2. La ricorrente non si esprime sulla questione delle pretese civili che
potrebbe fare valere in caso di condanna penale nella presente procedura.
Accenna invero, in modo implicito, alla sua qualità di erede del padre ed
adduce genericamente possibili interessi di altri eredi o congiunti a
sottrarre, in considerazione dell'entità della successione, dei documenti che
si sarebbero ancora trovati presso il legale. Con questo accenno, la ricorrente
non spiega tuttavia conformemente alle esigenze di motivazione dell'art. 42
cpv. 2 LTF quali pretese civili intenda fare valere, nei confronti di chi e in
quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro
giudizio. Ciò a maggiore ragione ove si consideri che l'esistenza di simili
pretese, verosimilmente di natura ereditaria, non appare manifesta né
immediatamente deducibile dagli atti, ritenuto altresì che il decesso del padre
della ricorrente risalirebbe al 1985. Secondo la ricorrente, i documenti in
questione si riferirebbero al 1985, ma sarebbero stati sottratti nel periodo
tra il 2005 e il 2010 in relazione con la riapertura in Italia dell'inchiesta
penale concernente il decesso del padre. I suoi interessi sembrano invero
piuttosto connessi con le nuove indagini avviate dalle autorità italiane e con
la possibilità di acquisire prove ai fini di quel procedimento. In tali
circostanze, non è resa seriamente verosimile l'esistenza di eventuali pretese
civili, sicché la sua legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett.
b n. 5 LTF non può essere ammessa in concreto.

3.

3.1. Il gravame è inoltre inammissibile poiché non rispetta le esigenze di
motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Conformemente a quanto
stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale
federale può infatti essere presentato per violazione del diritto, nel quale
rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36
consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per
quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi
almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione
impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre
accresciute, laddove è censurata la violazione di garanzie di rango
costituzionale. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina
infatti tali censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso,
conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di
diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II
244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni
vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono
quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).

3.2. La ricorrente non fa valere la violazione degli art. 309 e 310 CPP, che
disciplinano i presupposti dell'apertura dell'istruzione da parte del PP e
dell'emanazione di un decreto di non luogo a procedere. Né censura una
violazione del principio "in dubio pro duriore" (cfr. al riguardo DTF 138 IV 86
consid. 4.1.1 e 4.1.2) o un accertamento manifestamente insostenibile, e quindi
arbitrario, dei fatti alla base del giudizio impugnato. La Corte cantonale ha
infatti rilevato che l'avvocato del padre non era obbligato a conservare
l'incarto oltre dieci anni dalla conclusione del mandato (terminato con la
morte del cliente nel 1985) ed ha esposto le ragioni per cui non era stata resa
verosimile l'esistenza degli atti dopo gli anni 1995/1996. Ha quindi ritenuto
che non era possibile esaminare i presupposti dei reati di furto e di
soppressione di documenti, non essendo questi ultimi effettivamente ancora
disponibili presso lo studio legale dopo la metà degli anni novanta. La
ricorrente si limita ad esporre la propria diversa opinione, sollevando
sospetti generici. Fornisce inoltre una sua interpretazione dell'art. 19
(recte: 14) della previgente legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre
2002 (vLAvv), adducendo in sostanza che un avvocato diligente non potrebbe in
ogni caso spossessarsi di atti senza l'autorizzazione del cliente. Il cpv. 3
dell'invocata disposizione, corrispondente all'attuale art. 19 cpv. 3 LAvv,
prevede per contro che gli atti affidati, di cui non è richiesta la
restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci
anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione
extragiudiziale dopo l'invio della nota d'onorario. Presentando argomentazioni
di natura essenzialmente appellatoria, la ricorrente non sostanzia arbitrio
alcuno, né fa valere una violazione del diritto con una motivazione conforme
alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

3.3. Il gravame è parimenti inammissibile laddove l'interessata ribadisce la
sua richiesta di interrogare determinate persone. Premesso che non censura
puntualmente una violazione del diritto di essere sentita, la citata garanzia
non impedisce comunque all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento
anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta
che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa
valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale
federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I
140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). In concreto, la CRP ha accertato che
nessuna delle persone indicate dalla ricorrente è in grado di riferire
dell'effettiva esistenza, dopo gli anni 1995/1996, di incarti relativi a
B.A.________ nell'archivio dell'avv. C.________. Questo accertamento non è
censurato d'arbitrio conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto
vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Nemmeno i documenti
prodotti in questa sede dalla ricorrente, a prescindere da un esame della loro
ammissibilità sotto il profilo dell'art. 99 cpv. 1 LTF, sono idonei a metterlo
in dubbio. Non sono quindi seriamente addotti motivi oggettivi per ritenere che
l'assunzione delle prove richieste potrebbe modificare l'esito del giudizio.

4. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della
ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 dicembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Mathys

Il Cancelliere: Gadoni

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