Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.221/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_221/2013

Sentenza del 2 dicembre 2013

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

C.________ SA,
opponente.

Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 24
ottobre 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che C.________ SA ha escusso A.A.________ e B.A.________ (con separati precetti
esecutivi) per il pagamento di pigioni;
che con due decisioni 11 ottobre 2013 (l'una riferita a A.A.________, l'altra
riferita a B.A.________) il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha
rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dagli escussi ai
rispettivi precetti esecutivi;
che mediante reclamo 17 ottobre 2013 gli escussi hanno impugnato la decisione
pretorile emanata nei confronti di A.A.________;
che con sentenza 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile il reclamo nella misura in cui era presentato da B.A.________,
quest'ultima non essendo toccata dalla decisione pretorile impugnata;
che il menzionato Presidente ha dichiarato inammissibile il reclamo anche nella
misura in cui era presentato da A.A.________, quest'ultimo non essendosi
confrontato con gli argomenti del Pretore secondo cui il contratto di locazione
costituiva valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione e le obiezioni
sollevate in merito a pretesi difetti dell'ente locato non erano state
dimostrate o risultavano superate;
che con ricorso 27 novembre 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la
sentenza 24 ottobre 2013 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di
essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito
patrocinio);
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore
litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF),
motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di
diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in
relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati
violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con
rinvii);
che nel gravame all'esame i ricorrenti non si prevalgono di alcuna violazione
dei loro diritti costituzionali, ma si limitano a postulare l'annullamento del
contratto di locazione (per assenza dell'impianto di riscaldamento e
dell'autorimessa) ed il risarcimento dei danni;
che tali conclusioni, presentate per la prima volta in sede federale, sono
inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e non motivato
in modo sufficiente, e può essere deciso dal giudice unico nella procedura
semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per
mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in
solido.

4. 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 dicembre 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

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