II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.221/2013
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 5D_221/2013 Sentenza del 2 dicembre 2013 II Corte di diritto civile Composizione Giudice federale Escher, Giudice presidente, Cancelliera Antonini. Partecipanti al procedimento A.A.________ e B.A.________, ricorrenti, contro C.________ SA, opponente. Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che C.________ SA ha escusso A.A.________ e B.A.________ (con separati precetti esecutivi) per il pagamento di pigioni; che con due decisioni 11 ottobre 2013 (l'una riferita a A.A.________, l'altra riferita a B.A.________) il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dagli escussi ai rispettivi precetti esecutivi; che mediante reclamo 17 ottobre 2013 gli escussi hanno impugnato la decisione pretorile emanata nei confronti di A.A.________; che con sentenza 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo nella misura in cui era presentato da B.A.________, quest'ultima non essendo toccata dalla decisione pretorile impugnata; che il menzionato Presidente ha dichiarato inammissibile il reclamo anche nella misura in cui era presentato da A.A.________, quest'ultimo non essendosi confrontato con gli argomenti del Pretore secondo cui il contratto di locazione costituiva valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione e le obiezioni sollevate in merito a pretesi difetti dell'ente locato non erano state dimostrate o risultavano superate; che con ricorso 27 novembre 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 24 ottobre 2013 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio); che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale; che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); che nel gravame all'esame i ricorrenti non si prevalgono di alcuna violazione dei loro diritti costituzionali, ma si limitano a postulare l'annullamento del contratto di locazione (per assenza dell'impianto di riscaldamento e dell'autorimessa) ed il risarcimento dei danni; che tali conclusioni, presentate per la prima volta in sede federale, sono inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF); che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e non motivato in modo sufficiente, e può essere deciso dal giudice unico nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 4. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 2 dicembre 2013 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben