Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.169/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_169/2013

Sentenza del 6 dicembre 2013

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.A.________,
ricorrente,

contro

Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Alain Susin,
opponente.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 6
agosto 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.

A.a. Alla base della presente procedura sta la pretesa del Comune di X.________
nei confronti di B.A.________ e della moglie A.A.________ relativa al pagamento
dei conguagli delle imposte comunali per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008,
oltre a interessi e tasse di diffida. Con precetto esecutivo 14/15 gennaio 2013
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, il creditore ha
escusso A.A.________ per l'importo di fr. 11'574.40 oltre a interessi e tasse
di diffida.

A.b. A.A.________ ha interposto opposizione, di cui il Comune di X.________ ha
formulato istanza di rigetto definitivo avanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona. Con decisione 4 giugno 2013, quest'ultimo ha respinto l'istanza.

B. 
Adito dal Comune di X.________, il Tribunale di appello del Cantone Ticino - e
più precisamente il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti sedente
quale giudice unico - con la qui impugnata sentenza 6 agosto 2013 ha riformato
il giudizio di prima sede e ha rigettato in via definitiva l'opposizione
interposta da A.A.________ per gli importi dedotti in esecuzione.

C. 
Avverso la decisione cantonale insorge A.A.________ (qui di seguito:
ricorrente) avanti al Tribunale federale con il qui discusso ricorso 13
settembre 2013. Ella postula che in accoglimento del suo gravame sia annullata
la decisione cantonale e sia invece confermata la decisione pretorile 4 giugno
2013.

Con decreto 1° ottobre 2013 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.

Diritto:

1.

1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione
sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla
relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.--
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il
ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte
ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115
consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia
costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio
2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).
Il valore di lite ammonta incontestatamente a fr. 12'314.--. La ricorrente non
pretende che si ponga una questione di diritto di importanza fondamentale ai
sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. A ragione, dunque, ella ha inoltrato un
ricorso sussidiario in materia costituzionale.
Rivolto contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di ultima
istanza (art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 117 e 100
cpv. 1 LTF) ed è stato inoltrato da una parte che ha partecipato al
procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone soccombente, e che ha
dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (art. 115 LTF). In relazione ai requisiti menzionati, il gravame è
pertanto in linea di massima ammissibile.

1.2. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata
la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale
esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha
sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Questo significa
che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi
della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti
costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2).

2. 
La questione sottoposta nel presente caso al giudizio del Tribunale federale è
quella di delimitare il potere di cognizione del giudice del rigetto in merito
al genere di obiezioni che egli è competente a trattare. In particolare è
controverso se egli sia abilitato ad applicare una norma della legislazione
fiscale cantonale ed eventualmente constatare la decadenza della responsabilità
solidale dei coniugi per debiti fiscali.

2.1. Il Tribunale di appello espone che a sostegno della propria opposizione al
precetto esecutivo fatto spiccare contro di lei dal Comune di X.________, la
ricorrente ha addotto l'art. 12 della legge tributaria ticinese del 21 giugno
1994 (LT; RL/TI 10.2.1.1). Questa norma prevede, al suo cpv. 1, la
responsabilità solidale dei coniugi non separati legalmente o di fatto per
l'imposta complessiva (idem l'art. 13 cpv. 1 LIFD [RS 642.11] per l'imposta
federale diretta). In determinate circostanze tale responsabilità solidale
decade tuttavia per legge ed è allora sostituita dalla responsabilità personale
di ogni coniuge limitata alla rispettiva quota parte nell'imposta complessiva.
Fra queste circostanze è d'interesse, nel presente caso, l'insolvenza di uno
dei due coniugi (art. 12 cpv. 1 seconda frase LT e art. 13 cpv. 1 seconda frase
LIFD) : da un estratto 30 aprile 2013 dell'UEF di Bellinzona si evince che a
carico del marito della ricorrente sono state promosse, sull'arco degli ultimi
dieci anni, 65 esecuzioni per un importo complessivo superiore al milione di
franchi, e fra marzo 1998 ed agosto 2010 sono stati emessi 19 attestati di
carenza beni.

Il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla qui ricorrente
rendeva verosimile l'insolvenza del marito di lei, e ha ammesso che ella
avrebbe dovuto rispondere unicamente per la sua quota personale e non per
l'imposta complessiva posta in esecuzione. Egli ha di conseguenza respinto
l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione. Il Tribunale di appello, per
contro, ha ritenuto che decidendo in tal modo, il Pretore abbia riesaminato nel
merito la decisione di tassazione, oltrepassando il limitato potere di
cognizione del giudice del rigetto: in virtù dell'art. 80 LEF, questi deve
infatti limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato
su un titolo esecutivo ai sensi di detta norma, non rientrando nel suo limitato
potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito. Per il vaglio
di tale eccezione, la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi all'autorità
fiscale.

2.2. La ricorrente, dal canto suo, contesta che la controversia riguardi la
sussistenza materiale del credito. A suo avviso, si pone piuttosto la questione
dell'identità fra debitore della pretesa fiscale e persona escussa. Questo
requisito per il rigetto dell'opposizione, da esaminarsi d'ufficio, non sarebbe
in concreto adempiuto, poiché ella non deve " rispondere solidalmente delle
imposte del marito che è manifestamente e notoriamente insolvibile ". Il
Tribunale di appello avrebbe pertanto applicato in modo arbitrario l'art. 80
LEF.

3.

3.1. Come rettamente rammentato dal Tribunale di appello, la cognizione del
giudice del rigetto secondo l'art. 80 LEF è limitata alla constatazione
dell'esistenza di un titolo esecutivo (sentenze 5A_102/2011 del 2 maggio 2011
consid. 3.2; 5D_88/2012 del 13 luglio 2012 consid. 4); in particolare è vietato
al giudice del rigetto dedicarsi ad un'approfondita interpretazione del titolo
di rigetto e trattare delicate questioni di diritto materiale (DTF 115 III 97
consid. 4b; 124 III 501 consid. 3a; sentenze 5A_102/2011 del 2 maggio 2011
consid. 3.2; 5P.356/2002 del 5 dicembre 2002 consid. 2). Al contrario: egli è
tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione sino a quando il
debitore non abbia dimostrato che l'autorità competente abbia ritirato il
carattere esecutivo al titolo invocato, ad esempio in seguito a una procedura
di revisione o riconsiderazione ( PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 21 ad art.
80 LEF). Resta riservato l'esame d'ufficio, da parte del giudice del rigetto,
dell'eventuale nullità assoluta del titolo invocato - eventualità, peraltro,
assai rara ( DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 ^aed. 2010, n. 128 ad art. 80 LEF).

3.2. Come già accennato supra (consid. 2.1), la legge tributaria ticinese
prevede la responsabilità solidale dei coniugi non separati legalmente o di
fatto per l'imposta complessiva. Essa decade tuttavia per legge nel caso - fra
altri - in cui uno dei coniugi sia insolvibile (art. 12 cpv. 1 seconda frase
LT). Secondo la dottrina, è compito dell'autorità fiscale accertare tramite una
speciale decisione (suscettiva di impugnazione) che la responsabilità solidale
è nel frattempo decaduta e fissare inoltre per ogni coniuge la sua quota
personale nell'imposta complessiva ( PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. I,
2001, n. 16 ad art. 13 LIFD, di contenuto identico - per quanto qui di rilievo
- alla legislazione cantonale qui in discussione; CHRISTINE JAQUES, in
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n. 13 e 19 ad art. 13 LIFD; v.
anche Thomas A. Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, 1999,
pag. 220). Una tale incombenza travalica manifestamente il potere di cognizione
del giudice del rigetto.

3.3. Il Tribunale di appello non è quindi caduto nell'arbitrio quando ha
ritenuto che non rientra nelle competenze del giudice del rigetto esaminare se
la responsabilità solidale dei coniugi sia decaduta in seguito alla (pretesa)
insolvibilità di uno di essi. Fintanto che (come in concreto) non vi è una
decisione dell'autorità fiscale, entrambi i coniugi continuano a rispondere
solidalmente per l'imposta complessiva.

4.

4.1. La ricorrente eccepisce che, decidendo come ha fatto, il Tribunale di
appello ha arbitrariamente omesso di verificare l'identità della persona del
debitore. Sembra voler dire, in altre parole, che il Tribunale di appello
l'avrebbe arbitrariamente identificata quale debitrice dell'imposta, ciò che
ella non sarebbe più, considerata la decadenza della sua responsabilità
solidale.

4.2. Quest'obiezione è infondata. Certo, la responsabilità solidale del coniuge
decade senz'altro non appena sia accertata l'insolvibilità dell'altro coniuge;
e ben si può ammettere che, nel presente caso, l'insolvibilità del marito della
ricorrente appaia verosimile. È parimenti vero che le leggi tributarie
cantonali sono sovente imprecise nel distinguere fra debito fiscale e
responsabilità fiscale, e di conseguenza nel definire il debitore e la persona
solidalmente responsabile (v. in proposito Thomas A. Müller, op. cit., pag. 211
e 218 seg.). Tuttavia, già si è detto che la responsabilità solidale dei
coniugi per la totalità del debito fiscale sussiste per legge, e che tale
responsabilità permane sino a quando ne è stata accertata la decadenza da parte
dell'autorità fiscale (supra consid. 3.2. e 3.3), ciò che in concreto non è
avvenuto. In tali condizioni, la ricorrente risulta senz'altro debitrice
dell'imposta complessiva posta in esecuzione. Contrariamente a quanto fatto
valere nel gravame all'esame, la questione dell'identità tra debitore e persona
escussa non pone quindi problemi.
Peraltro, secondo la giurisprudenza non contravviene al divieto dell'arbitrio
considerare una decisione intimata a terze persone corresponsabili per legge
quale titolo sufficiente per una procedura esecutiva nei loro confronti, a
patto che quella decisione sia stata loro intimata, ed esse abbiano avuto
facoltà di opporvisi (v. Daniel Staehelin, op. cit., n. 131 ad art. 80 LEF con
rinvii). Nel medesimo senso non è stato ritenuto arbitrario considerare una
decisione fiscale pronunciata nei confronti di una comunione ereditaria quale
titolo sufficiente per una procedura esecutiva introdotta contro uno degli
eredi (DTF 48 I 131 pag. 134 segg., ove viene peraltro evidenziato che ciò vale
quand'anche la responsabilità solidale si fondi su una base legale materiale
dubbia, loc. cit. pag. 138; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, op. cit., n. 22 ad art. 80
LEF).

5.

5.1. In conclusione, è assodato - ed incontestato - che la legge tributaria
ticinese prevede espressamente la responsabilità solidale del coniuge; che la
decisione di tassazione posta alla base del precetto esecutivo spiccato nei
confronti della ricorrente è cresciuta in giudicato ed è pertanto esecutiva; ed
infine, che nessuno, tanto meno la ricorrente, si è attivato per ottenere una
decisione dall'autorità fiscale che accerti la realizzazione dei presupposti
per una decadenza della responsabilità solidale. Peraltro, la ricorrente non ha
sollevato motivi di nullità della decisione di tassazione, né tali emergono
dagli atti. Il Tribunale di appello poteva dunque senza arbitrio ritenere che,
per il giudice del rigetto, la decisione di tassazione in virtù della quale la
qui ricorrente è responsabile solidale per la totalità del debito fiscale dei
coniugi rimane valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione da lei
interposta.

5.2. Il ricorso va pertanto respinto, con conseguenza di tassa e spese a carico
della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili
(art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è respinto.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. 
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 dicembre 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben