Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.144/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_144/2013

Sentenza del 2 luglio 2013

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________ AG,
patrocinata dall'avv. Patrik Odermatt,
opponente.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 29
maggio 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:
che B.________ AG ha escusso A.________ per il pagamento di fr. 29'020.38 oltre
interessi e spese;
che con decisione 8 maggio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta
dall'escusso al precetto esecutivo;
che con sentenza 29 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione
pretorile;
che secondo l'appena menzionato Presidente la documentazione presentata dalla
creditrice procedente (sentenza 9 luglio 2002 del Tribunale cantonale dei
Grigioni, passata in giudicato, e dichiarazione di cessione 15 novembre 2012)
costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre
l'escusso non si è avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie di cui
all'art. 81 cpv. 1 LEF;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso sussidiario in
materia costituzionale 26 giugno 2013 con cui ha chiesto di stralciare la
cessione di credito, di pronunciare " l'ammissibilità dell'opposizione ", di
stralciare la procedura d'esecuzione e - implicitamente - di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere
censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106
cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati
violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nel gravame all'esame il ricorrente imputa il mancato pagamento del credito
posto in esecuzione alle difficoltà finanziarie nelle quali si troverebbe in
seguito a malattia ed invoca la violazione dell'art. 7 Cost. (dignità umana),
ma non prende in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento del
giudizio querelato, di mancanza di adeguata motivazione del reclamo;
che la pretesa insolvenza del ricorrente in seguito a malattia potrà essere
esaminata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti nell'ambito del pignoramento;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si
rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella
procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per
mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3
LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben