Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.139/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5D_139/2013

Sentenza del 24 giugno 2013

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,

contro

Comune di X.________,
opponente.

Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 15
maggio 2013 dal Presidente
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Considerando:
che il Comune di X.________ ha escusso A.________SA per l'incasso della somma
di fr. 2'410.55 (riferita alla tassa comunale sui rifiuti per l'anno 2011
emessa a carico del ristorante gestito dall'escussa) oltre interessi e spese;
che con decisione 27 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo del Ceresio ha
accolto l'istanza del creditore procedente di rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dall'escussa;
che con sentenza 15 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato
inammissibile un reclamo presentato da A.________SA avverso la decisione del
Giudice di pace;
che, secondo l'appena menzionato Presidente, la decisione relativa alla tassa
comunale sui rifiuti per l'anno 2011 - munita dell'attestazione del suo
passaggio in giudicato - costituisce un titolo di rigetto definitivo
dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e l'escussa non ha proposto alcun
valido motivo liberatorio ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF, la sua richiesta di
rifusione di un asserito danno patito a causa del comportamento del creditore
procedente essendo improponibile nel contesto di una procedura di rigetto
dell'opposizione e comunque insufficientemente motivata, per tacere del fatto
che giusta l'art. 125 n. 3 CO non possono estinguersi per compensazione, contro
la volontà del creditore, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso
gli enti pubblici;
che A.________SA si è aggravata al Tribunale federale contro la sentenza 15
maggio 2013;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore
litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato
quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113
segg. LTF;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di
diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali
soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in
relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla
luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati
violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nella misura in cui la ricorrente censura la sentenza di prima istanza il
gravame si appalesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF);
che inoltre il ricorso, alquanto confuso, non soddisfa i predetti requisiti di
motivazione;
che infatti la ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti e a
spiegare per quale motivo non è stata in grado di pagare il credito posto in
esecuzione, ma non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti
costituzionali e non si confronta minimamente con gli argomenti addotti nel
giudizio impugnato a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e va deciso dal Presidente
della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108
cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 giugno 2013

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

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