Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 5C.1/2013
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2013
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
5C_1/2013

Sentenza dell'11 novembre 2014

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. B.________,
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
2. I  Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio
16, 6900 Lugano,
opponenti,

Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud,
avv. Enrico Pusterla, via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio.

Oggetto
autorità di ricorso in materia di ricusazione (divorzio ecc.),

ricorso contro la risoluzione emanata il 9 luglio 2013 dal Consiglio di Stato
del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza 5A_680/2012 del 19 novembre 2012, il Tribunale federale ha
dichiarato inammissibile un ricorso 14 settembre 2012 di A.________ diretto
contro una decisione della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino - concernente, segnatamente, una domanda di ricusa del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Sud presentata dallo stesso A.________ nell'ambito
delle procedure giudiziarie che lo oppongono alla moglie B.________ - e lo ha
trasmesso all'autorità inferiore affinché, eventualmente dopo essersi
concertata con le altre autorità suscettibili di entrare in linea di conto, lo
faccia pervenire ad un tribunale superiore competente per giudicare in seconda
istanza conformemente all'art. 75 cpv. 2 LTF.

B. 
Il Tribunale d'appello ha trasmesso l'incarto al Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, il quale con risoluzione 9 luglio 2013 ha designato la Commissione di
ricorso sulla magistratura del Cantone Ticino quale autorità giudiziaria
superiore competente per statuire sul predetto ricorso.

C. 
Con " ricorso cautelativo" 13 agosto 2013 A.________ ha impugnato la
risoluzione 9 luglio 2013 del Consiglio di Stato dinanzi al Tribunale federale,
postulando di dichiararla nulla, nonché "di giudicare: è accolto l'oggetto del
ricorso 14 settembre 2012 dell'avvocato A.________, al Tribunale federale
confermato con sentenza del TF, 19 novembre 2012 incarto n. 5A_680/2012 che è:
l'escussione di due testi, la ricusa del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud e dei Segretari assessori, l'annullamento degli atti da loro
emanati in violazione del diritto nonché delle ripetibili riconosciute alla
curatrice, oltre al gratuito patrocinio", di "non notificare il giudizio al
curatore", di accordargli un risarcimento danni "per aver il TdA e il CdS
notificato le loro decisioni al curatore" e "per non avere il Cantone Ticino
rispettato il termine transitorio accordato ai Cantoni per adeguare la loro
legislazione alle esigenze dell'Art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF" e di essere posto
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Avendo il ricorrente indicato di aver impugnato la risoluzione del Consiglio di
Stato anche dinanzi al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con decreto
presidenziale 21 agosto 2013 la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata
sospesa fino ad emanazione del giudizio su tale gravame. Con decisione 10 marzo
2014 il Tribunale cantonale amministrativo lo ha dichiarato irricevibile. Con
sentenza 5A_406/2014 del 28 maggio 2014 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il ricorso presentato da A.________ avverso la decisione 10 marzo
2014.
Non sono state chieste determinazioni.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità
dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 con rinvio).

2. 
Il gravame all'esame, di difficile lettura, contiene domande di giudizio che
non attengono all'oggetto della risoluzione impugnata - come la richiesta di
accoglimento del ricorso 14 settembre 2012 e la richiesta di risarcimento danni
nei confronti dello Stato del Cantone Ticino - e che esulano pertanto dal
presente litigio. Tali conclusioni risultano di primo acchito inammissibili.

3. 
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre determinare se la criticata
risoluzione del Consiglio di Stato sia un atto normativo oppure una decisione.

3.1. Nel caso in cui costituisse un atto normativo, la risoluzione sarebbe
direttamente impugnabile mediante ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale, atteso che il diritto ticinese non prevede alcun rimedio
giuridico cantonale (art. 82 lett. b e 87 cpv. 1 LTF; sentenza 4C_3/2013 del 20
novembre 2013 consid. 2, non pubblicato in DTF 140 III 59; DTF 124 I 159
consid. 1b).
L'atto normativo è un atto generale e astratto. Un atto è generale quando è
destinato ad applicarsi ad un numero indeterminato di persone ed è astratto
quando si riferisce ad un numero indeterminato di situazioni (sentenza 2C_721/
2012 del 27 maggio 2013 consid. 1.3, non pubblicato in DTF 139 II 384; DTF 135
II 328 consid. 2.1; 135 II 38 consid. 4.3).
Nella risoluzione criticata il Consiglio di Stato ha osservato che "Poiché nel
caso specifico il Tribunale federale ha stabilito che nella controversia in
questione non è stato rispettato l'articolo 75 capoverso 2 LTF, occorre
designare un'autorità superiore che possa giudicare quale seconda istanza sulla
ricusa. La legislazione cantonale non contempla norme che prevedano la
costituzione di nuovi tribunali straordinari. Occorre però trovare una
soluzione in conseguenza all'invito del Tribunale federale. Nel caso in esame,
reputiamo che la soluzione più appropriata per dare seguito all'invito
formulato dal Tribunale federale di mettere a disposizione un rimedio giuridico
sia la designazione della Commissione di ricorso sulla magistratura per
dirimere la controversia". La risoluzione è stata intimata alle parti
partecipanti alla procedura di ricusa, alla Commissione di ricorso sulla
magistratura ed alla I Camera civile del Tribunale d'appello.
Le considerazioni del Governo cantonale indicano che la sua risoluzione mira a
risolvere soltanto il "caso in esame", garantendo il doppio grado di giudizio
imposto dall'art. 75 cpv. 2 LTF alla domanda di ricusa presentata dal
ricorrente. La risoluzione non è destinata ad applicarsi ad una cerchia
indeterminata di persone e di fattispecie, ciò che può anche essere dedotto dal
fatto che non è stata oggetto di alcuna pubblicazione, ma è stata semplicemente
notificata alle parti ed alle autorità coinvolte nella procedura di ricusa. E
ssa risulta pertanto priva del carattere generale ed astratto proprio ad un
atto normativo.

3.2. La criticata risoluzione del Consiglio di Stato va piuttosto qualificata
quale decisione incidentale sulla competenza e la ricusazione notificata
separatamente (art. 92 LTF; v. anche sentenza 1C_9/2010 del 14 dicembre 2010
consid. 1.2, in cui la l Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha
ritenuto che una risoluzione con la quale il Consiglio di Stato del Cantone
Ticino ha costituito una Camera straordinaria per esaminare un'istanza di
ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello costituisse una decisione ai
sensi dell'art. 92 LTF). Non emanando da un'autorità cantonale di ultima
istanza con natura di tribunale superiore, essa non è però direttamente
impugnabile dinanzi al Tribunale federale (86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF per
il ricorso in materia di diritto pubblico, rispettivamente art. 75 LTF per il
ricorso in materia civile; v. DTF 121 II 219 consid. 2b; sentenza 1C_9/2010 del
14 dicembre 2010 consid. 2.3.1).
Il fatto che la risoluzione del Governo cantonale potesse non essere
direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale era del resto noto al
ricorrente, il quale l'ha infatti pure contestata dinanzi al Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino. Detta procedura si è conclusa con la
sentenza del Tribunale federale 5A_406/2014 del 28 maggio 2014 che ha
dichiarato inammissibile il ricorso rivolto contro la decisione di
irricevibilità pronunciata da tale autorità giudiziaria cantonale (v. supra
consid. in fatto C).

3.3. Non essendo rivolto né contro un atto normativo cantonale né contro una
decisione pronunciata da un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere
di tribunale superiore, il ricorso si rivela inammissibile e non può essere
esaminato nel merito.

4. 
Il ricorrente accenna di passaggio al fatto che, incaricata dal Tribunale
federale della trasmissione del suo ricorso 14 settembre 2012ad un tribunale
superiore competente per giudicare in seconda istanza ai sensi dell'art. 75
cpv. 2 LTF, era la I Camera civile del Tribunale d'appello e non il Consiglio
di Stato. Ciò non basta però a ritenere che con il gravame all'esame il
ricorrente, di formazione avvocato, intenda far valere un'esecuzione viziata
della sentenza del Tribunale federale 5A_680/2012 del 19 novembre 2012 ai sensi
dell'art. 70 cpv. 4 LTF. Una trasmissione del gravame al Consiglio federale (v.
art. 30 cpv. 2 LTF) non entra perciò in linea di conto.

5. 
Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. La
domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta per mancanza di
possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese
giudiziarie sono quindi poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vi è
motivo di assegnare ripetibili alle opponenti, le quali non sono state invitate
a presentare una risposta al ricorso e non sono quindi incorse in spese per la
procedura innanzi al Tribunale federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento, al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino e per informazione al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 11 novembre 2014

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: von Werdt

La Cancelliera: Antonini

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben