Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.48/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_48/2013

Sentenza del 18 settembre 2013

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Permesso di dimora,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2013
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Dopo un primo soggiorno in Svizzera dal 1993 a fine 1996 che non occorre qui
rievocare, A.________, cittadino bosniaco, è tornato illegalmente nel nostro
Paese assieme alla madre nel dicembre 1997 per chiedervi asilo; essi sono poi
stati ammessi provvisoriamente nel settembre 2002. Il 5 febbraio 2004
A.________ è stato posto al beneficio di un permesso di dimora in applicazione
dell'art. 13 lett. f vOLS (caso personale particolarmente rigoroso), il quale è
stato rinnovato l'ultima volta fino al 29 gennaio 2012.
Il 20 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino ha rifiutato
di rinnovargli il permesso di dimora, fissandogli nel contempo un termine per
lasciare la Svizzera. A sostegno della sua decisione l'autorità ha rilevato che
malgrado fosse stato ammonito nell'aprile 2011, A.________ era tuttora a carico
dell'assistenza pubblica, alla quale doveva oltre fr. 90'000.--.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, il 24 ottobre 2012, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, il 3 luglio 2013.

B. 
Il 16 settembre 2013 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso sussidiario in materia costituzionale, nel quale chiede che la sentenza
cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso. Domanda inoltre
che sia conferito effetto sospensivo al gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

2.

2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari
in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima
istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a
89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il
rinnovo di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF,
il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni
in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni
al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale
conferiscono un diritto.

2.2. In concreto il ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un
diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o
convenzionale oppure di un trattato bilaterale concluso con il suo paese
d'origine. Ne discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di
diritto pubblico.

3.

3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia
ricevibile. Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato a proporre tale
rimedio chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della
decisione impugnata.

3.2. Il ricorrente lamenta implicitamente la violazione del divieto
dell'arbitrio. Sennonché, come già precisato da questa Corte, il divieto
generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé,
un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in
concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I
185 consid. 6.1 pag. 197 e 6.3 pag. 200). La censura è quindi inammissibile. Va
poi osservato che il principio della proporzionalità, la cui disattenzione è
censurata dal ricorrente, non è un diritto costituzionale con portata propria (
DTF 131 I 91 consid. 3.3 pag. 99 e rinvii). Infine dato che il ricorrente non
fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione
costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2 pag.
198), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il
gravame è inammissibile.

4. 
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF.

5.

5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

5.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 18 settembre 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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