Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 2D.33/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
2D_33/2013

Sentenza del 28 giugno 2013

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.

Oggetto
Permesso di dimora,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2013
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 12 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni del Cantone Ticino ha revocato, dopo avere fatto interrogare i
diretti interessati, il permesso di dimora, valido fino al 9 novembre 2012, di
cui A.________, cittadino dominicano (1972) era titolare dal mese di novembre
2009 in seguito al suo matrimonio con una connazionale al beneficio di un
permesso di domicilio. La citata autorità ha considerato che lo scopo per il
quale l'autorizzazione era stata accordata era venuto a mancare in seguito alla
cessazione della vita comune dei consorti, separati di fatto dal 15 aprile
2011. Il matrimonio degli interessati è stato sciolto per divorzio l'11 aprile
2012.

B.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il
10 ottobre 2012, e poi dal Giudice delegato del Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza del 24 maggio 2013. La Corte cantonale ha rilevato
che, essendo il quesito della revoca divenuto privo d'oggetto in seguito
all'intervenuta decadenza del permesso, oggetto di disamina era unicamente la
questione del suo rinnovo. Nel merito ha rilevato che l'interessato non poteva
pretendere, in virtù della legislazione determinante, al rinnovo della sua
autorizzazione e ha aggiunto che il fatto che l'insorgente convivesse con una
connazionale e il loro figlio, entrambi titolari di permessi di domicilio,
esulava dal litigio e andava semmai fatto valere nell'ambito della richiesta di
un nuovo permesso, da sottoporre in ogni caso per prima alla Sezione della
popolazione.

C.
Il 26 giugno 2013 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un
ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede, adducendo la
violazione dell'art. 8 CEDU, l'annullamento della sentenza cantonale. Domanda
poi che sia conferito effetto sospensivo al gravame e che egli sia esonerato
dal pagamento delle spese giudiziarie.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua
competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami
che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

2.

2.1. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari
in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima
istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a
89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il
rinnovo di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF,
il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni
in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni
al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale
conferiscono un diritto.

2.2. In concreto il ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un
diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un
trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. Egli si richiama
invece all'art. 8 CEDU, con riferimento alla sua convivenza con l'attuale
compagna e al loro figlio nato nel 2012 e facendo peraltro valere che ella
aspetta un altro bambino per il mese di gennaio 2014. Sennonché, come già
osservato dal Tribunale cantonale amministrativo, questa questione esula
dall'oggetto del contendere il quale si può riferire unicamente al rifiuto del
rinnovo del permesso di dimora concesso al ricorrente in seguito al suo
precedente matrimonio. Come rilevato dall'autorità precedente, per quanto
concerne questa nuova situazione il ricorrente deve chiedere il rilascio di un
nuovo permesso di dimora, sempre che ne adempia le esigenze, all'autorità di
prime cure che dovrà emanare una decisione formale, la quale potrà, se del
caso, essere contestata dinanzi alle competenti autorità ricorsuali. Da quanto
precede discende che non è quindi data la via del ricorso in materia di diritto
pubblico.

3.

3.1. Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia
ricevibile.

3.2. Giusta l'art. 115 lett. b LTF può proporre questo rimedio di diritto chi
ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione
impugnata. In concreto il ricorrente non può prevalersi di una situazione
giuridica tutelata dalla legge (su questa nozione, cfr. DTF 133 I 185) che gli
concederebbe un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Come già
spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art.
9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art.
115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata
applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). Osservato poi
che il ricorrente non fa valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la
cui violazione costituirebbe un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185
consid. 6.2), anche trattato quale ricorso sussidiario in materia
costituzionale, il gravame è inammissibile.

4.
Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente
inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv.
1 lett. a LTF.

5.

5.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

5.2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può
trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive
di probabilità di successo (art. 64 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv.
3 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della
migrazione.

Losanna, 28 giugno 2013

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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