Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.89/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_89/2013

Sentenza del 13 marzo 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,

Oggetto
procedimento penale, ricusazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2013 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nell'ambito di denunce penali presentate da tre ex clienti nei confronti della
loro legale A.________, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto tre
procedimenti penali (n. 2010.10322, 2010.10723 e 2010.10727). In seguito a
un'ulteriore querela del 2 maggio 2012 è stato aperto un nuovo procedimento nei
confronti della legale per titolo di diffamazione, calunnia, ingiuria, abuso di
impianti di telecomunicazione, minaccia e coazione (incarto n. 2012.9602).
Nell'ambito di quest'ultima procedura, la denunciata è stata interrogata l'8
ottobre 2012 dal Procuratore pubblico (PP) C.________. Lo stesso giorno la
querelata ha inviato una segnalazione "della inaccettabile condotta dei pm
della Procura di Lugano" al Consiglio della magistratura e al Dipartimento
federale di giustizia e polizia.

B.
Con istanza del 29 ottobre 2012 A.________ ha poi chiesto la ricusazione del
Procuratore generale (PG) B.________ e del PP C.________, chiedendo il
trasferimento dei procedimenti a suo carico a una procura di un altro Cantone.
Con la medesima domanda, l'istante ha postulato pure la ricusazione del
Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino (CRP), istanza respinta con sentenza del 13 dicembre 2012 dalla Corte di
appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). Con giudizio del 21
gennaio 2013 la CRP ha dichiarato irricevibile l'istanza di ricusazione,
siccome tardiva.

C.
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di accertarne la nullità rispettivamente di
annullarla.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).

1.2 Diretto contro una decisione incidentale, e non finale come a torto addotto
dalla ricorrente, notificata separatamente e riguardante una domanda di
ricusazione, il ricorso concernente una causa in materia penale è, di massima,
ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF). Esso è
tempestivo e la legittimazione dell'imputata è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b
n. 1 LTF). La CRP, quale autorità di reclamo, è competente per statuire su una
domanda di ricusazione nei confronti di un PP e il gravame è diretto contro una
decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (DTF 138 IV 142; sentenze
1B_385/2012 del 4 ottobre 2012 consid. 1.1-1.2 destinata a pubblicazione,
1B_488/2011 del 2 dicembre 2011 consid. 1.1 e 1B_712/2012 del 18 febbraio 2013
consid. 1).

1.3 La ricorrente, insistendo sui motivi che al suo dire giustificherebbero la
domanda di ricusazione e quindi inerenti al merito del litigio, disattende che,
quando un ricorso è dichiarato irricevibile come in concreto per la tardività
dell'istanza di ricusazione, l'insorgente può far valere soltanto che la
domanda a torto non sarebbe stata esaminata nel merito e, semmai, una
violazione dei suoi diritti di parte: non può per contro censurare il merito
della vertenza (DTF 135 II 145 consid. 4). Nella misura in cui si diffonde su
censure di merito, segnatamente sull'organizzazione del Ministero pubblico
(art. 65 e segg. della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006) e sui pretesi motivi che fonderebbero la ricusazione dei citati
magistrati, dette critiche sono inammissibili (sulla ricusazione di un
procuratore pubblico vedi DTF 138 IV 142 consid. 2.1-2.3; sentenza 1B_598/2012
dell'11 dicembre 2012 consid. 3.2 e 3.3).
Gli accenni di critica, che si limitano in sostanza a riprendere le norme
sull'organizzazione e sulle competenze del Ministero pubblico e del PG,
sarebbero del resto in gran parte inammissibili per carenza di motivazione
(art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Infatti, quando è
invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale
secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e
nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le
censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II
304 consid. 2.4 e 2.5). In larga misura, le critiche addotte dalla ricorrente
non adempiono queste esigenze di motivazione.

1.4 La ricorrente, accennando al fatto che la CRP "avrebbe quantomeno potuto
ordinare uno scambio ulteriore di allegati, utopistico pensare a un'udienza con
un minimo di istruttoria o amministrazione di prove", adduce una violazione del
diritto di essere sentito richiamando gli art. 29 cpv. 2 e 6 CEDU. L'asserita
lesione di diritti di parte è infondata. In effetti, dai fatti descritti nella
decisione impugnata, vincolanti per il Tribunale federale perché la ricorrente
non dimostra che sarebbero stati accertati in maniera arbitraria (art. 97 cpv.
1 in relazione con l'art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 184 consid. 1.2),
risulta ch'ella ha potuto replicare alle osservazioni delle parti; d'altra
parte, la ricorrente non sostiene e tanto meno dimostra di aver espressamente
chiesto che fosse organizzato un dibattimento in una seduta pubblica.

2.
La ricorrente adduce una "nuova aggiuntiva ed emblematica" lesione delle norme
sulla ricusazione da parte del Presidente della CRP, da lei già ricusato nel
quadro di una precedente procedura. Rilevato che detta istanza è stata respinta
dalla CARP, aggiunge che il Presidente avrebbe dovuto nondimeno ricusarsi
spontaneamente ai sensi dell'art. 57 CPP, accennando, peraltro in maniera del
tutto generica e limitandosi ad addurre mere congetture, ch'egli sarebbe molto
amico di un suo ex difensore. Ora, la ricorrente non sostiene d'aver impugnato
la decisione della CARP, per cui, in tale misura, il ricorso non diretto contro
una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza è inammissibile (art.
80 LTF). Del resto, in seguito alla decisione della CARP, il Presidente della
CRP non era tenuto a escludersi.

3.
3.1 La ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica e
quindi inammissbile (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 229 consid. 4.1), con la
tesi posta a fondamento del giudizio impugnato, ossia la tardività della sua
istanza di ricusa. Al riguardo la CRP ha stabilito che, nell'istanza del 29
ottobre 2012, la ricorrente adduceva che i procedimenti penali nei suoi
confronti sarebbero formalmente condotti dal citato PP, che eseguirebbe
tuttavia materialmente gli ordini del PG, suo superiore diretto. L'istante in
quella sede sosteneva che avrebbe "scoperto proprio da un paio di giorni che il
PP C.________ continua a coadiuvare il PG B.________ (...). E questa
circostanza è manifesta, stante soltanto la posizione istituzionale e di ruolo
in punto al rapporto di subordinazione che contraddistingue i due Magistrati.
Come noto, l'avv. B.________ è stato il mio legale proprio per i tre clienti di
D.________ (...). Il periodo del rapporto di mandato tra l'avv. B.________ e
chi scrive è durato dalla primavera 2009 fino a giugno/luglio 2010 quando è
terminato in ragione della sua nomina a PG con inizio in autunno del 2010. In
perfetta concertazione e coincidenza con questo fatto i tre clienti (...) mi
hanno denunciata proprio in corrispondenza dell'entrata in carica di PG da
parte dell'avv. B.________, ovvero nel corso di novembre 2010 (...). Ora nel
caso concreto, l'avv. B.________, già mio difensore e consulente (...) è
manifestamente ora il mio accusatore effettivo, perché anche qui occorre
considerare chi comanda e non chi appare formalmente"

3.2 La Corte cantonale ha ricordato che, secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte
che intende chiedere la ricusazione deve presentare senza indugio la relativa
domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo
verosimili i fatti su cui fonda la domanda. Richiamando la prassi e la
dottrina, la CRP ha ritenuto che l'istanza va inoltrata nei giorni successivi
la conoscenza del motivo di ricusazione, che dev'essere addotto prima
dell'esecuzione del prossimo atto processuale allo scopo di escludere
tatticismi. Ha poi stabilito che in concreto la ricorrente, sostenendo d'aver
scoperto "da un paio di giorni" che la conduzione del procedimento a suo carico
sarebbe assegnata solo formalmente al menzionato PP, mentre al suo dire
l'inchiesta sarebbe effettivamente portata avanti dal PG, non precisa con
elementi precisi di tempo, di modo e di luogo, tale "scoperta".

3.3 Nemmeno nel gravame in esame la ricorrente, che non dimostra affatto la
mancata conformità al diritto federale di tale conclusione conforme alla prassi
e alla dottrina citata dalla CRP, con la quale ella non si confronta (vedi
inoltre sentenza 1B_277/2008 del 13 novembre 2008 consid. 2.1-2.3; MARKUS BOOG,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 e 7 ad art.
58) precisa quando e in che circostanze avrebbe avuto conoscenza dell'asserito
motivo di ricusazione. Sostiene che quantomeno fino al 1° gennaio 2011, quando
ancora vigeva la funzione di sostituto procuratore pubblico, il ricusato PP era
formalmente e materialmente legato in un rapporto di "subordinazione" con il PG
e ricorda poi che i suoi ex tre clienti l'hanno denunciata in concomitanza con
l'entrata in carica, nell'autunno del 2010, dell'allora suo legale quale PG.
Anche questi rilievi militano chiaramente a favore della tardività della
domanda di ricusazione. Al proposito l'assunto secondo cui i due magistrati
avrebbero dovuto ricusarsi d'ufficio, nulla muta al fatto ch'ella non poteva
aspettare più mesi per inoltrare l'istanza litigiosa (DTF 138 I 1 consid. 2.2
in fine pag. 4).

4.
4.1 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

4.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda
d'effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 marzo 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Crameri