I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.396/2013
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 1B_396/2013 Sentenza del 12 novembre 2013 I Corte di diritto pubblico Composizione Giudice federale Fonjallaz, Presidente, Cancelliere Crameri. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente. Oggetto procedimento penale; istanza di dissequestro, ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Considerando: che A.________, arrestato il 24 aprile 2013 con le accuse di infrazione e di contravvenzioni alla legge federale sugli stupefacenti, è stato messo in libertà provvisoria l'8 maggio seguente; che, al momento del fermo, oltre a dosi di cocaina e marijuana il Procuratore pubblico (PP) ha sequestrato anche la somma di fr. 542.60, che l'interessato aveva su di sé; che con decisione del 17 giugno 2013 il PP, adito con un'istanza di dissequestro presentata dal legale dell'imputato, ha mantenuto il sequestro del citato importo; che con giudizio del 24 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo proposto direttamente dall'interessato; che con ricorso del 5 novembre 2013, impostato il giorno successivo, A.________ chiede in sostanza al Tribunale federale di ordinare il dissequestro della menzionata somma; che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1); che il ricorrente riconosce espressamente d'aver presentato in ritardo il ricorso al Tribunale federale (art. 100 cpv. 1 LTF), rilevando tuttavia che il suo legale - che lo rappresenta anche nel quadro della procedura di carcerazione (vedi al riguardo causa 1B_384/2013 in corso di istruzione) - non avrebbe dato seguito alla sua richiesta d'interporre ricorso contro la decisione impugnata, notificata al ricorrente medesimo; che questo rilievo non è deciso, ricordato che anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del termine ricorsuale fosse da ricondurre al comportamento di persone ausiliarie, tra le quali rientrano anche i patrocinatori, tale omissione, secondo la costante giurisprudenza, dev'essere nondimeno ascritta al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3; sentenza 2C_514/2013 del 10 giugno 2013 consid. 3.4); che il gravame, tardivo e quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; che del resto l'atto di ricorso non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato e sarebbe comunque inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 novembre 2013 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Fonjallaz Il Cancelliere: Crameri Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben