Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.384/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_384/2013

Sentenza del 6 dicembre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S.
Franscini 3, 6500 Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________,
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo,
opponente,

Giudice dei provvedimenti coercitivi del
Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.

Oggetto
carcerazione preventiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2013 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Il 24 aprile 2013 A.________ è stato fermato dalla polizia comunale di
Bellinzona. Trovato in possesso di 11,8 grammi lordi di cocaina, di 9,2 grammi
lordi di marijuana e di tre spinelli, è stato arrestato lo stesso giorno con le
accuse di infrazione e di contravvenzione alla legge federale sugli
stupefacenti. Con istanza del 26 aprile seguente, il Procuratore pubblico (PP)
ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) di ordinare la
carcerazione preventiva dell'arrestato per un periodo di tre mesi, in ragione
dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e dei pericoli di collusione e
di recidiva. Il 27 aprile 2013 il GPC l'ha ordinata per un periodo di due
settimane, fino all'8 maggio 2013 compreso.

B. 
Il 3 maggio 2013 il magistrato inquirente ha postulato la proroga della
carcerazione preventiva per un periodo di tre mesi. Il 10 maggio seguente il
GPC ha respinto l'istanza. Adito dal PP, con giudizio del 24 settembre 2013, la
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha respinto il
reclamo.

C. 
Avverso questa decisione il PP presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata e di riformarla
nel senso che il Tribunale federale stabilisca, da una parte che nel quadro di
un'inchiesta concernente la vendita di sostanze stupefacenti, allo scopo di
sostanziare il pericolo di collusione, il Ministero pubblico non sia tenuto a
fornire le generalità delle persone implicate e che accerti, dall'altra, che la
proporzionalità della durata della carcerazione non sia giudicata
esclusivamente sulla base del quantitativo della sostanza trovata in possesso
dell'imputato. Postula poi di ritenere dati in concreto i presupposti dell'art.
221 lett. c CPP.

La CRP e il GPC rinunciano a presentare osservazioni e si rimettono al giudizio
del Tribunale federale. A.________ propone di dichiarare irricevibile il
ricorso, subordinatamente di respingerlo e di concedergli il gratuito
patrocinio. Le risposte sono state trasmesse al ricorrente per informazione.

Diritto:

1.

1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione
emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa
a una carcerazione preventiva è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione del pubblico ministero è data (art. 81 cpv. 1
lett. a e b n. 3 LTF) ed esso ha, limitatamente al presente caso come si vedrà,
un interesse pratico e attuale all'esame del ricorso (DTF 137 IV 87 consid. 1;
sentenza 1B_270/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 1).

1.2. A.________ contesta, non completamente a torto, trattandosi di una
decisione incidentale, l'adempimento delle condizioni previste dall'art. 93
cpv. 1 lett. a LTF, segnatamente dell'esistenza di un pregiudizio irreparabile.
In effetti, come da lui rilevato, le conclusioni principali del ricorrente non
concernono questioni riferite al caso concreto, ma, in maniera inammissibile,
in larga misura soltanto questioni teoriche e future, alle quali il ricorrente
non ha un interesse pratico e attuale alla disamina e quindi inammissibili (DTF
137 IV 87 consid. 1). Né si è in presenza, e il ricorrente non lo dimostra,
delle note eccezioni a tale principio (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 25; 136
I 274 consid. 1.3).

1.2.1. In effetti, nelle sue conclusioni, il Ministero pubblico in sostanza non
chiede al Tribunale federale di pronunciarsi sul caso in esame, ma di stabilire
quale regola generale astratta, che, nelle prime fasi di inchieste concernenti
la vendita di sostanze stupefacenti al dettaglio a diverse persone sull'arco di
un periodo di tempo relativamente lungo, il Ministero pubblico per sostanziare
il pericolo di collusione non sia tenuto a fornire le generalità degli
acquirenti, rispettivamente dei fornitori o correi, un'indicazione generica
dovendo essere sufficiente, perlomeno fino a quando l'autorità inquirente non
li abbia identificati in particolare tramite ricezione dei tabulati telefonici
retroattivi. Postula inoltre che la proporzionalità della durata della
carcerazione nelle prime fasi di una siffatta inchiesta non sia giudicata
esclusivamente sul quantitativo della sostanza stupefacente trovata in possesso
dell'interessato al momento dell'arresto.

1.2.2. Ora è manifesto che queste conclusioni, inammissibili, esulano
dall'oggetto del litigio, limitato al quesito di sapere se il rifiuto di
prorogare la carcerazione preventiva di A.________ sia giustificato. D'altra
parte, riguardo a dette conclusioni ricorsuali, non si è in presenza di una
decisione di principio che il Tribunale federale dovrebbe vagliare (cfr. DTF
136 I 274 consid. 1.3; 137 IV 13 consid. 1.2 inedito; sentenze 1B_94/2010 del
22 luglio 2010 consid. 1.3 e 1B_326/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 1.3). Non
spetta infatti al Tribunale federale emanare, come in sostanza preteso dal
Ministero pubblico, "direttive" applicabili in maniera generale e
indiscriminata per l'assolvimento delle premesse legali della carcerazione
preventiva e di sicurezza: i relativi presupposti sono infatti stabiliti
dall'art. 221 CPP e devono pertanto considerare le specificità di ogni singolo
caso, come stabilito dalla giurisprudenza (DTF 137 IV 122 consid. 4.2 e rinvio;
135 I 71 consid. 2.6), rettamente applicata dal GPC e dalla CRP, con la quale
del resto il ricorrente, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42
LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6), non si confronta.

2.

2.1. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva è ammissibile
soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e
vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o
alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di
prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b),
minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo
avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). Vi è inoltre la
fattispecie speciale del motivo di carcerazione fondato sul serio rischio di
commissione di un reato minacciato giusta l'art. 221 cpv. 2 CPP, che non entra
qui in considerazione.

2.2. Nell'ambito di ricorsi fondati su una restrizione del diritto alla libertà
personale (art. 10 cpv. 2, art. 31 Cost.) causata da una carcerazione
preventiva, il Tribunale federale in considerazione della gravità
dell'ingerenza esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione del CPP.
L'art. 98 LTF, con la relativa limitazione dei motivi di ricorso, non è
applicabile a una decisione sui provvedimenti coercitivi (DTF 137 IV 339
consid. 2.4, 122 consid. 2; sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid.
1.2). Tuttavia, laddove è questione di mero accertamento dei fatti,
dell'esercizio del potere di apprezzamento e della valutazione delle prove, il
Tribunale federale interviene solamente quando la precedente istanza abbia
agito in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF, ciò che il ricorrente non dimostra (art. 97 cpv. 1 in
relazione con l'art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 I 184
consid. 1.2).

3.

3.1. La CRP ha accertato che in concreto l'esistenza di seri indizi di
colpevolezza era chiaramente data. Occorre quindi vagliare se sussistano i
pericoli di collusione e di recidiva e se la durata della carcerazione
richiesta dal PP rispetti il principio di proporzionalità.

3.2. Il ricorrente critica la conclusione della Corte cantonale secondo cui in
concreto non sussisterebbe più un pericolo di collusione, né di inquinamento
dei mezzi di prova (art. 221 cpv. 1 lett. b LTF).

3.3. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati
soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta in genere di
evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni o i correi e i
complici, messi in atto per compromettere l'accertamento della verità,
dall'altro, di impedire interventi fraudolenti dell'imputato in libertà sui
mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di
distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in
tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell'imputato devono
essere apprezzate sulla base di indizi concreti, la realtà di questo rischio
non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta. L'esistenza
del motivo di carcerazione fondato su questi rischi dev'essere esaminata sulla
base delle circostanze del singolo caso (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21
consid. 3.2 e rinvii).

Elementi concreti per riconoscere un simile rischio possono risultare in
particolare dal comportamento dell'imputato nel procedimento penale, dalle sue
caratteristiche personali, dalla sua posizione e dal suo contributo alla
commissione dei reati, come pure dai suoi rapporti con le persone che hanno
rilasciato dichiarazioni a suo carico. Occorre inoltre considerare il genere e
l'importanza dei mezzi di prova che potrebbero essere messi in pericolo, la
gravità dei reati perseguiti e lo stato della procedura (DTF 132 I 21 consid.
3.2.1). Se il procedimento penale si trova in una fase avanzata e la
fattispecie è già stata chiarita in modo più preciso, le esigenze per
dimostrare un rischio di collusione e di inquinamento devono essere esaminate e
valutate più severamente e con particolare cura (DTF 137 IV 122 consid. 4.2).
Il giudice della carcerazione deve inoltre vagliare se un determinato rischio
di collusione può essere sufficientemente evitato mediante l'adozione di
adeguate misure sostitutive (DTF 137 IV 122 consid. 6.2; 133 I 270 consid.
3.3.1).

3.3.1. Nella decisione impugnata la Corte cantonale, richiamata la prassi e la
dottrina, ha applicato correttamente la giurisprudenza suesposta, ricordando
che in tale ambito occorre fondarsi su indizi concreti, la possibilità teorica
addotta dal PP che l'imputato possa inquinare prove a suo carico o crearne
illecitamente a suo scarico non essendo sufficiente. La CRP ha accertato che
B.________ ha ammesso d'aver acquistato dall'opponente nel periodo luglio 2012
- febbraio 2013 circa 9 grammi di cocaina, affermazioni contestate da
quest'ultimo. Ha aggiunto che il PP non ha menzionato ulteriori persone da
sentire e dall'incarto non risultano i nominativi di possibili acquirenti o
fornitori dell'imputato. La CRP ha poi ricordato che l'imputato non è tenuto a
deporre a suo carico e che spetta al PP indicare nel dettaglio quali atti
collusivi egli teme e con quali persone, la mera possibilità teorica che possa
farlo non essendo sufficiente. Ha rilevato che dall'analisi della rubrica del
telefono cellulare sequestrato all'imputato figuravano quindici numeri di
telefono intestati, al dire del PP, a "  persone conosciute per reati in urto
alla LStup ", precisato che per evidenti motivi d'inchiesta si ometteva di
menzionarli, come pure di indicare i loro intestatari. La CRP ha ritenuto che
il principio di celerità imponeva di eseguire immediatamente quegli
accertamenti e di interrogare, in seguito, gli interessati. Ha rammentato che,
secondo l'art. 227 cpv. 2 CPP, il PP deve allegare alla domanda di proroga gli
atti essenziali, ossia quelli dai quali deduce i gravi sospetti e i pericoli di
collusione e di inquinamento delle prove. Ha reputato che se il PP decide di
trattenere per sé atti o informazioni senza trasmetterli al GPC, egli deve
sopportare le conseguenze di questa sua scelta, visto ch'essi, senza violare il
diritto di essere sentito dell'imputato, non possono essere considerati nella
decisione di proroga. Ne ha concluso che il GPC poteva ritenere a ragione che
non ci fossero altre persone da identificare e da sentire, per cui eventuali
atti collusivi erano da ricondurre all'omissione del PP di indicare i nomi, da
lui conosciuti, dei possibili acquirenti e la necessità di un loro eventuale
interrogatorio prima della scarcerazione dell'opponente.

3.3.2. Il ricorrente ritiene arbitraria tale conclusione, poiché il GPC avrebbe
potuto pensare che, oltre al citato acquirente, vi fossero altre persone che
avrebbero potuto inquinare le prove. La carcerazione, vista l'assenza di
collaborazione dell'imputato, doveva pertanto essere prorogata fino
all'ottenimento dei dati retroattivi e a dopo l'interrogatorio di tutte le
persone coinvolte. Sarebbe infatti notorio che una volta scarcerato l'imputato
avrebbe contattato gli acquirenti per informarli dell'inchiesta penale.

3.4. La tesi, meramente teorica e che non si confronta con i motivi posti a
fondamento dell'impugnato giudizio, non può essere seguita. Del resto,
contrariamente all'assunto ricorsuale, la CRP non ha imposto al PP di sentire
entro il termine concesso di 15 giorni tutte le persone i cui numeri telefonici
erano registrati nelle rubriche dei telefoni cellulari sequestrati
all'imputato. Essa ha invero stabilito che il PP non poteva, come ribadito nel
ricorso in esame, limitarsi ad addurre che detti numeri sarebbero riconducibili
a persone conosciute per precedenti penali, ma delle quali per una sua
personale scelta procedurale non voleva indicare le generalità. Al riguardo, il
ricorrente non si confronta con la citata giurisprudenza secondo la quale
contrariamente alla sua tesi, la carcerazione fondata sul rischio di collusione
dev'essere esaminata sulla base delle circostanze concrete del singolo caso e
non su mere ipotesi. È pertanto evidente che il GPC prima e la CRP poi, in
assenza di indicazioni concrete e verificabili fornite dal PP, non potevano
prorogare la carcerazione litigiosa. La semplice affermazione del ricorrente,
non confortata da alcun dato concreto, che le rinvenute utenze telefoniche
sarebbero riconducibili a persone note nell'ambiente della vendita e
dell'acquisto di sostanze stupefacenti, non sovverte tale conclusione per nulla
arbitraria, anzi corretta.

4.

4.1. Il ricorrente ritiene arbitrario pure il fatto che la CRP non ha ritenuto
il motivo di carcerazione preventiva per il pericolo di recidiva secondo l'art.
221 cpv. 1 lett. c CPP.

4.2. La carcerazione preventiva fondata su un pericolo di recidiva serve a
impedire la commissione di altri gravi delitti e persegue quindi uno scopo di
prevenzione speciale, espressamente prevista quale motivo di carcerazione anche
dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, per il quale la privazione della libertà è
ammissibile quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che l'interessato
abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi per impedirgli di commetterlo.
Essa può inoltre contribuire a permettere la sollecita conclusione di un
procedimento pendente, impedendo che l'imputato differisca o renda impossibile
la fine del procedimento commettendo nuovi atti di delinquenza (DTF 137 IV 13
consid. 4.1, 84 consid. 3.2; 135 I 71 consid. 2.2). L'imputato deve poi
minacciare seriamente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti,
dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (cfr. DTF 137 IV 13, 84).

Occorre nondimeno dare prova di riserbo nel ritenere che un imputato possa
commettere altri reati di questa natura. Siccome la carcerazione preventiva
costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla libertà, occorre che essa si
fondi su una base legale sufficiente, sia giustificata dall'interesse pubblico
e rispetti il principio della proporzionalità. Secondo la giurisprudenza, il
mantenimento della detenzione preventiva per rischio di recidiva è ammissibile
quando, da una parte, la prognosi di una ricaduta è molto sfavorevole e,
dall'altra, i reati prospettati sono gravi. La possibilità soltanto ipotetica,
come quella addotta dal ricorrente, che l'accusato possa commettere altri reati
o la probabilità che si prospettino reati solo lievi non sono per contro
sufficienti per giustificare la detenzione (sentenza 1B_630/2011 del 16
dicembre 2011 consid. 3.2, in RtiD II-2012 n. 51 pag. 297). Inoltre, la
carcerazione preventiva può essere ordinata e mantenuta unicamente quale
"ultima ratio", occorrendo prescindere dalla stessa quando possa essere
adeguatamente sostituita da provvedimenti meno incisivi (art. 212 cpv. 2 lett.
c CPP; DTF 137 IV 13 consid. 4.1).

4.3. Al riguardo, la Corte cantonale ha accertato che al momento del suo
arresto l'imputato è stato trovato in possesso di 11,8 grammi di cocaina e di
9,2 grammi di marijuana e di tre spinelli. Ha ritenuto che queste circostanze,
come il fatto che con sentenza del 9 aprile 2013, da lui impugnata, l'imputato
è stato condannato alla pena detentiva di sedici mesi, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, per la vendita, tra l'altro, nel periodo
2006-2011 di un importante quantitativo di marijuana e di 11,83 grammi di
cocaina, non fondano seri indizi circa un'attuale attività di spaccio di
sostanze stupefacenti. Si tratterebbe di elementi a sostegno di un eventuale
pericolo di recidiva, di una possibilità soltanto ipotetica e quindi non
sufficiente per ammettere la proroga della carcerazione preventiva.

4.4. Al proposito il ricorrente sostiene semplicemente che si sarebbe in
presenza di un risultato arbitrario, che non terrebbe conto delle circostanze,
non meglio precisate, rilevabili dagli atti, le quali, se debitamente valutate
nel loro complesso, avrebbero potuto permettere di concludere che l'imputato
posto in libertà potrebbe compiere altri reati di pari genere. Sarebbe infatti
altamente verosimile, ch'egli per finanziare il suo consumo di sostanze
stupefacenti e conseguire introiti accessori regolari e aggiuntivi
ricomincerebbe la sua attività delinquenziale, fondando l'ipotesi dell'agire
per mestiere. Neppure in tale ambito egli dimostra tuttavia che la CRP, non
fondandosi su supposizioni ma su prove verificabili, prodotte dal PP, le
avrebbe valutate in maniera arbitraria.

5.

5.1. Il ricorrente critica infine, sempre in maniera generica, la circostanza
che la richiesta proroga di tre mesi non è stata ritenuta proporzionale.

La CRP, richiamando la prassi (sentenza 1B_229/2013 del 18 luglio 2013 consid.
3.1), ha rilevato che nell'esame della proporzionalità occorre tener conto
anche della gravità dei reati oggetto del procedimento: rilevanza non ritenuta
nel caso di specie, considerati gli esegui quantitativi di stupefacenti in
discussione. Il ricorrente sostiene che la CRP avrebbe arbitrariamente valutato
un solo indizio, segnatamente quello del quantitativo di sostanze stupefacenti
rinvenuto al momento dell'arresto, facendo astrazione del fatto che si tratta
della quantità sequestrata in una sola serata, mentre l'imputato avrebbe
effettuato un'attività di spaccio reiterata, comportante quantitativi ben
maggiori, essendo attivo anche nella vendita al dettaglio di cocaina.

5.2. Giusta l'art. 212 cpv. 3 CPP, la durata della carcerazione preventiva o di
sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile. Per
esaminare la proporzionalità della durata della detenzione preventiva occorre
in particolare prendere in considerazione la gravità dei reati perseguiti. Il
giudice della detenzione può prorogarla solo fintanto ch'essa non si avvicini
di molto alla durata concretamente presumibile della pena privativa della
libertà. La questione di sapere se la durata della carcerazione sia eccessiva
deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete del singolo caso (
DTF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 128 I 149 consid. 2.2). La
possibilità che venga pronunciata una sospensione condizionale (o una
sospensione condizionale parziale) della pena non deve di massima essere presa
in considerazione (DTF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60 consid. 3d). Si
giustifica nondimeno di attribuire un'attenzione particolare al limite della
pena privativa della libertà concretamente presumibile, poiché il giudice
penale potrebbe essere incline a considerare la durata della carcerazione
preventiva, da computare secondo l'art. 51 CP, nella fissazione della pena (DTF
133 I 270 consid. 3.4.2, 168 consid. 4.1).

5.3. Pure in questo contesto il ricorrente, in dispregio del suo obbligo di
motivazione (art. 42 LTF), contrappone semplicemente l'affermazione secondo cui
l'imputato sarebbe attivo nella vendita al dettaglio di cocaina, perseguendo
un'attività di spaccio reiterata comportante non meglio precisati quantitativi
da considerare ben maggiori rispetto a quelli sequestrati. Al proposito la
sentenza 1B_538/2011 del 17 ottobre 2011, cui accenna il ricorrente, non è
comunque decisiva, già per il fatto che in quella vertenza (consid. 3.2),
contrariamente al caso di specie, l'imputato aveva reso un'ampia confessione.

6. 
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Non si
prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Il Cantone Ticino rifonderà
all'opponente ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF) : la
domanda di gratuito patrocino diventa quindi senza oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
Non si prelevano spese giudiziarie.

3. 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'opponente un'indennità di fr.
1'000.-- per ripetibili della sede federale.

4. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Giudice dei
provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 dicembre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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