Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.366/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_366/2013

Sentenza del 30 ottobre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
procedimento penale,

ricorso contro la decisione emanata il 27 agosto 2012 dalla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale.

Considerando:
che A.________ ha inoltrato numerose istanze a diverse autorità cantonali e
federali, nonché estere;
che con "ricorso" del 17 ottobre 2013 A.________ impugna segnatamente uno
scritto del 9 luglio 2013 della Presidente del Consiglio della magistratura,
che spiega perché le denunce dell'insorgente non rientrano nelle sue
competenze, indicando la facoltà di adire un giudizio del "plenum";
che il ricorrente precisa d'aver inoltrato ricorso al "plenum" del Consiglio
della magistratura, per cui manifestamente non si è in presenza di una
decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza;
che, per di più, come noto al ricorrente (vedi da ultimo sentenza 1B_720/2012
del 17 dicembre 2012 nei suoi confronti), il gravame dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato
viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4);
che, al riguardo, la lettera del 16 settembre 2013 con la quale l'Ufficio
federale di giustizia ribadisce al ricorrente di non intervenire nella
procedura giudiziaria, non costituisce manifestamente una decisione
impugnabile, come del resto vale anche per altri scritti analoghi prodotti dal
ricorrente;

che il ricorrente contesta inoltre uno scritto del 27 agosto 2012 con il quale
il Tribunale penale federale (TPF) lo invitava a rimediare alle carenze di un
suo ricorso del 17 agosto 2012 inerente a una denuncia, gravame dichiarato poi
inammissibile con decisione del 5 settembre 2012 del TPF;

che il ricorso, peraltro chiaramente tardivo, in quanto diretto contro il
citato scritto incidentale o, implicitamente, contro la menzionata sentenza di
merito è inammissibile, poiché non concerne provvedimenti coattivi (art. 79
LTF; sentenza 6B_119/2013 dell'11 aprile 2013), conclusione che vale anche per
l'impugnazione della decisione del 13 agosto 2012 del Ministero pubblico della
Confederazione;

che l'atto di ricorso in esame, manifestamente inammissibile e che disattende
completamente le citate esigenze di motivazione, può essere deciso sulla base
della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF e non deve
quindi essere esaminato nel merito;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. 
Il ricorso è inammissibile.

2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, al
Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali e, per conoscenza, al
Consiglio della magistratura del Cantone Ticino.

Losanna, 30 ottobre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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