Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.299/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

1B_299/2013,       

1B_301/2013

Sentenza del 14 ottobre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1B_299/2013
B.________, Giudice, Corte di appello e di revisione penale, del Cantone
Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno,

e

1B_301/2013
C.________, Giudice, Corte di appello e di revisione penale, del Cantone
Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno,

Oggetto
Ricusa,

ricorsi contro le sentenze emanate il 26 luglio 2013 dalla Corte di appello e
di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con decreto di accusa dell'8 giugno 2011, confermato il 21 giugno seguente, il
Procuratore pubblico (PP) ha ritenuto A.________ autore colpevole di lesioni
semplici, per avere colpito al volto con due schiaffi sua sorella, cagionandole
lesioni attestate da certificati medici. In seguito all'opposizione sollevata
dall'interessato, con decisione del 16 gennaio 2013, il Presidente della
Pretura penale ha confermato l'imputazione del decreto di accusa. Contro la
sentenza pretorile, A.________ ha presentato un appello alla Corte di appello e
di revisione penale del Cantone Ticino (CARP).

B. 
Per quanto qui interessa, il 21 marzo 2013 la Presidente della CARP ha
comunicato alle parti la composizione dell'autorità giudicante, segnatamente i
giudici B.________, Presidente, D.________ e C.________. Dopo aver chiesto e
ottenuto il rinvio del dibattimento, il 6 maggio seguente l'interessato ha
inoltrato un'istanza, sollevando dubbi sull'imparzialità della Presidente e del
giudice C.________. Al dibattimento del 6 maggio 2013, l'imputato ha precisato
che lo scritto dev'essere interpretato quale istanza di ricusa. Con giudizi
distinti del 26 luglio 2013, la CARP ha respinto l'istanza di ricusa nei
confronti della Presidente (incarto n. 17.2013.150) e quella ulteriore nei
confronti del giudice C.________ (incarto n. 17.2013.151). Con giudizio del 16
luglio 2013 (incarto n. 17.2013.16) la CARP ha respinto l'appello proposto da
A.________.

C. 
Il 3 settembre 2013 A.________ presenta, con un unico allegato (causa 1B_301/
2013), una "istanza di ricusa" contro le decisioni del 26 luglio 2013 della
CARP, concernente in particolare la ricusa di D.________, giudice presidente
nell'ambito delle decisioni impugnate. Aggiunge che il gravame completerebbe un
suo precedente ricorso concernente un'altra domanda di ricusa, segnatamente la
causa 1B_283/2013, pure decisa in data odierna. Il gravame rappresenterebbe
parimenti una domanda di ricusa dei giudici della CARP che hanno partecipato
alla sentenza del 16 luglio 2013, con la quale è stato respinto l'appello
(incarto 17.2013.16, oggetto della causa 6B_855/2013).
Il 5 settembre 2013, A.________ inoltra poi un ricorso in materia penale contro
le decisioni del 26 luglio 2013 (causa 1B_301/2013), chiedendo che i giudici
B.________, C.________ e D.________ non siano membri della Corte giudicante la
ricusa nell'ambito del procedimento 17.2013.16, oggetto del citato giudizio del
16 luglio 2013, e che le decisioni del 26 luglio 2013 siano annullate.

Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

1.2. Le impugnative, impostate entrambe il 5 settembre 2013, riguardano due
decisioni distinte emanate dalla medesima autorità, concernono fattispecie
analoghe e le censure sollevate sono essenzialmente uguali. Si giustifica
quindi, come peraltro chiesto dal ricorrente, di trattare congiuntamente i
ricorsi e di statuire con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con
l'art. 24 cpv. 2 PC).

1.3. L'istanza di ricusa, che dev'essere trattata anch'essa come il gravame
quale ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), sono tempestivi (art. 100
cpv. 1 in relazione all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). I ricorsi, presentati
contro due decisioni incidentali, notificate separatamente e riguardanti
domande di ricusa (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 92 cpv. 1 LTF)
emanate dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) sono,
sotto questo profilo, di per sé ammissibili. La legittimazione del ricorrente è
pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b cpv. 1 LTF).

1.4. Per contro, sia le censure ricorsuali sollevate contro la decisione del 16
luglio 2013, e in particolare l'asserito mancato accesso integrale agli atti,
nonché la criticata rifiutata assunzione e la valutazione delle prove, sia
quelle inerenti alla pretesa imparzialità dei giudici sia le censure di merito,
concernenti la contestata colpevolezza del ricorrente, sono strettamente
connesse con la contestata conferma della sentenza pretorile ed esulano
dall'oggetto del litigio in esame, circoscritto alle due sentenze del 26 luglio
2013. Dette censure saranno se del caso esaminate nel quadro della causa 6B_855
/2013.

I ricorsi in esame tendono nondimeno in gran parte a contestare il merito della
decisione del 16 luglio 2013: in tale misura essi sono chiaramente
inammissibili.

1.5. Le critiche sollevate tempestivamente a complemento e a integrazione del
ricorso interposto dal ricorrente contro la decisione della CARP del 15 luglio
2013, deciso in data odierna (causa 1B_283/2013), sono inammissibili per
carenza di motivazione.

1.6. Non vi è motivo per dar seguito alla domanda ricorsuale di richiamare
l'incarto e la decisione del 2 aprile 2013 del Consiglio della magistratura,
giudizio non impugnato dal ricorrente, nonché di acquisire incarti di altre
procedure. In effetti, il ricorrente confonde e mischia in maniera
inammissibile procedimenti diversi, differenti, terminati o pendenti da lui
avviati o che lo concernono.

1.7. Come noto al ricorrente (vedi sentenza 1C_467/2011 del 7 novembre 2011 che
lo riguarda), il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei
motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2
LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4, 225 consid. 3.2). Questa Corte, in particolare,
non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza,
tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate
nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6; 136 I 229 consid. 4.1). Le
esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta
la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art.
106 cpv. 2 LTF), nonché, come in concreto, l'arbitrio nell'accertamento dei
fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i
fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto
federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).

I ricorsi, che si limitano in gran parte a illustrare, del resto in modo
tutt'altro che chiaro, la cronistoria dei diversi procedimenti che concernono
il ricorrente, non adempiono queste esigenze e sono pertanto in larga misura
inammissibili. Il ricorrente si limita per di più a riprendere semplicemente
interi passaggi dell'appello proposto dinanzi alla CARP, senza confrontarsi con
gli argomenti posti a fondamento delle decisioni impugnate, le uniche a essere
oggetto del litigio, nonché a riproporre richieste in gran parte superate con
l'emanazione delle decisioni impugnate, come quella, sulla quale insiste in
maniera prolissa e inutilmente ripetitiva, di posticipare ulteriormente il
dibattimento in appello. Ora, quando la motivazione del gravame al Tribunale
federale è identica a quella già presentata nella procedura cantonale, il
ricorso in tale misura è inammissibile per carenza di motivazione (DTF 134 II
244 consid. 2.1-2.3). Anche i richiami del ricorrente ai suoi scritti
presentati nelle sedi cantonali sono inammissibili, ritenuto che le censure
devono essere contenute nell'atto di ricorso medesimo (DTF 133 II 396 consid.
3.1).

2.

2.1. In una prima decisione del 26 luglio 2013 (incarto n. 17.2013.150), la
CARP ha stabilito che non si era in presenza di una violazione dell'art. 56
lett. b CPP, secondo cui si ricusa chi ha partecipato alla medesima causa in
altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una
parte, perito o testimone. Ha rilevato che la Presidente della Corte aveva
infatti operato nel quadro di un procedimento penale e in uno amministrativo
quale Presidente del Consiglio della magistratura e pertanto in procedure
diverse e indipendenti, per cui, richiamando la dottrina, non si può dubitare
della sua imparzialità solo per il fatto ch'ella ha statuito anche in una causa
che presenta connessioni con quella penale.

2.2. Il ricorrente non contesta del tutto questa conclusione, con la quale non
si confronta se non in maniera generica, accennando semplicemente che "c'è da
chiedersi" se, sotto il profilo istituzionale e di organizzazione giudiziaria,
il fatto che la Presidente della CARP, pure membro del Consiglio della
magistratura, possa decidere istanze di ricusa e partecipare a giudizi di
merito sia compatibile con la "separazione" che il Consiglio della magistratura
"quale quarto potere" dovrebbe garantire.

In quanto diretto contro la citata sentenza, il ricorso è quindi manifestamente
inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF).

3.

3.1. L'art. 56 CPP enumera diversi specifici motivi di ricusazione alle lettere
a-e, mentre la lettera f, richiamata dal ricorrente, la impone a chi per altri
motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una
parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di
ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 138 IV 142
consid. 2.1).

3.2. L'art. 56 lett. f CPP concreta le garanzie derivanti dall'art. 30 cpv. 1
Cost. e consente alle parti di esigere la ricusazione di un giudice la cui
situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi
sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di
circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria
oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice
affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte,
non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice
sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano
circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far
sorgere un rischio di parzialità (DTF 136 I 207 consid. 3.1 e rinvii; 136 III
605 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24
consid. 1.1; 116 Ia 14 consid. 4). Sotto il profilo oggettivo, occorre
ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere
ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche
aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento
sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se
le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente
giustificate (DTF 139 I 121 consid. 5.1; 134 I 238 consid. 2.1, 20 consid.
4.2).

4.

4.1. Nell'ulteriore sentenza del 26 luglio 2013 (incarto n. 17.2013.151)
concernente la ricusa del giudice C.________, la cui tempestività era dubbia,
la CARP ha accertato, in maniera vincolante per il Tribunale federale ritenuto
che il ricorrente non dimostra del tutto che i fatti posti a fondamento del
giudizio impugnato sarebbero stati accertati in modo manifestamente inesatto o
in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 7
consid. 4.2; 138 II 331 consid. 1.4), il seguente motivo di ricusa da lui
addotto: in relazione alla citazione per il nuovo dibattimento fissato per il 6
maggio 2013, il magistrato ricusato al dire del ricorrente avrebbe detto che
"se non si evitava di inviare per posta raccomandata la nuova citazione, ci
sarebbero le spese della raccomandata, e mi disse che le spese della
raccomandata poi la pago ancora io in definitiva". Da questa sostenuta
esternazione il ricorrente deduce un atteggiamento del magistrato che
denoterebbe una prevenzione nei suoi confronti concernente il giudizio sulla
causa in oggetto, sapendo il giudice che tasse e spese sono a carico del
soccombente, considerandolo quindi già colpevole prima del dibattimento. La
CARP ha ritenuto che la parzialità di un giudice non può essere ammessa sulla
scorta di una simile giustificazione, peraltro neppure comprovata. La Corte
cantonale ha inoltre aggiunto che del resto, anche nell'ipotesi addotta dal
ricorrente, qualora una siffatta frase fosse stata effettivamente pronunciata,
non costituirebbe motivo di ricusa. Ciò anche poiché un magistrato può
incorrere involontariamente in un errore di formulazione e che pure
l'affermazione di un magistrato dev'essere esaminato nel suo insieme, non
estrapolando strumentalmente determinate frasi.

4.2. Il ricorrente, riproponendo semplicemente la discutibile frase, non
dimostra affatto l'incostituzionalità della citata conclusione della CARP, né
si confronta con la dottrina e la giurisprudenza relativi ai motivi di ricusa
dell'art. 56 CPP richiamate nel giudizio impugnato. Anche in tale misura il
ricorso è inammissibile per carenza di motivazione. Del resto, egli non adduce
alcun motivo che potrebbe far ritenere, obiettivamente, una prevenzione del
giudice ricusato nei suoi confronti. Per di più, quando la decisione impugnata,
come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé
sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena
l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I
97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).

4.3. Del resto, oltre all'accenno ricorsuale al rapporto di collegialità
esistente tra i magistrati ricusati, anche un'eventuale loro amicizia,
circostanza peraltro neppure addotta dal ricorrente, potrebbe essere motivo di
ricusa solo se fra gli stessi sussistesse un legame che per la sua intensità e
qualità sarebbe di natura tale da fare temere che un giudice sia influenzato
nella conduzione del processo e nella sua decisione (DTF 139 I 121 consid. 5.3
e 5.4; 138 I 1 consid. 2.4). Simili estremi non sono dimostrati né ravvisabili
nella fattispecie, per cui su questo punto i ricorsi devono essere respinti.

4.4. D'altra parte, neppure regge l'accenno del ricorrente al fatto che i
giudici ricusati non avrebbero potuto decidere essi medesimi sull'istanza di
ricusa. In effetti, i giudici di un tribunale, di cui è postulata la ricusa in
blocco, possono statuire essi medesimi sulla stessa, anche quando la legge di
procedura applicabile attribuisce tale competenza a un'altra autorità, qualora
essa sia, come in concreto, priva di ogni fondamento, abusiva o manifestamente
irricevibile (DTF 129 II 445 consid. 4.2.2 pag. 464; sentenze 6B_846/2009 del
26 gennaio 2010 consid. 3.2, in RtiD 2010 II pag. 86 e 1C_103/2011 del 24
giugno 2011 consid. 2.4). L'applicazione di questa giurisprudenza da parte di
tribunali cantonali non è arbitraria (sentenza 6B_338/2008 del 7 gennaio 2009
consid. 3.1).

4.5. Il semplice fatto che il giudice D.________ ha operato quale giudice
presidente nell'ambito delle decisioni del 26 luglio 2013, con le quali sono
state respinte le istanze di ricusa del ricorrente, non costituisce
manifestamente un motivo di ricusazione. Le semplici apprensioni soggettive del
ricorrente circa una prevenzione di parzialità nei suoi confronti non appaiono
chiaramente giustificate sotto un profilo oggettivo. La relativa domanda di
ricusa, formulata direttamente davanti al Tribunale federale, dev'essere
pertanto respinta.

4.6. Il ricorrente precisa infine di inoltrare un'istanza di ricusa contro
l'intera Corte di appello e di revisione penale.

Ora, di massima, i motivi di ricusazione dell'art. 56 CCP si riferiscono al
singolo membro dell'autorità e non all'autorità penale nel suo complesso
(sentenze 8C_712/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 3.3, 1B_86/2011 del 14 aprile
2011 consid. 3.3.1 con rinvii anche alla dottrina e 1B_189/2013 del 18 giugno
2013 consid. 2.3). Come visto, in concreto né sono stati dimostrati né sono
ravvisabili motivi di ricusa contro i singoli giudici e pertanto, a maggior
ragione, contro l'intera Corte.

5.
I ricorsi, nella minima misura della loro ammissibilità, devono pertanto essere
respinti. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), le implicite
richieste di assistenza giudiziaria dovendo essere respinte, le conclusioni dei
ricorsi essendo di primo acchito prive di probabilità di successo (art. 64 cpv.
1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Le cause 1B_299/2013 e 1C_301/2013 sono congiunte.

2. 
La domanda di ricusa nei confronti del giudice D.________ è respinta.

3. 
Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte.

4. 
Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono respinti.

5. 
Le spese giudiziarie complessive di fr. 1'000.-- sono poste a carico del
ricorrente.

6. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 14 ottobre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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