Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.286/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_286/2013

Sentenza del 17 settembre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
carcerazione di sicurezza,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 13 agosto 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Con sentenza del 5 luglio 2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto
A.________ (in carcere dal 30 marzo 2013) autrice colpevole di infrazione
aggravata alla legge sugli stupefacenti, in particolare per avere, il 30 marzo
2013, tra Chiasso e Bellinzona detenuto, trasportato ed importato in Svizzera
911.46 g di cocaina con un grado di purezza del 25 %. L'imputata è stata
condannata alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di ventinove mesi per un periodo
di prova di tre anni. Per i restanti sette mesi la pena era da espiare.
La Corte delle assise criminali ha contestualmente disposto il mantenimento
della carcerazione di sicurezza, per garantire l'esecuzione della pena o in
vista della procedura di appello.

B. 
L'imputata si è aggravata contro la decisione concernente il mantenimento della
carcerazione di sicurezza dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP) che, con sentenza del 13 agosto 2013, ha respinto il reclamo.

C. 
A.________ impugna la sentenza della CRP con un ricorso in materia penale del
29 agosto 2013 al Tribunale federale, chiedendo di essere messa immediatamente
in libertà. In via subordinata, chiede che la scadenza della carcerazione di
sicurezza sia fissata al 30 settembre 2013. Postula inoltre di essere ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La
ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. Contesta
sostanzialmente l'esistenza di un pericolo di fuga e la proporzionalità della
carcerazione di sicurezza.

D. 
Nel contempo, contro la sentenza di condanna della Corte delle assise criminali
la ricorrente ha presentato un appello dinanzi alla Corte di appello e di
revisione penale (CARP).

E. 
Invitata ad esprimersi sul ricorso in materia penale, la CRP rinuncia a
presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il
Procuratore pubblico chiede di respingere il gravame, senza formulare
osservazioni particolari.

Diritto:

1. 
Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata
dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una
carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv.
1 LTF). La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La
richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF
133 I 270 consid. 1.1).

2.

2.1. La ricorrente lamenta un'insufficiente motivazione della decisione di
mantenimento della carcerazione di sicurezza da parte della Corte delle assise
criminali, che avrebbe indicato nel dispositivo del suo giudizio
alternativamente le lettere a e b dell'art. 231 cpv. 1 CPP, senza precisare
specificatamente quale fosse l'obiettivo perseguito dal provvedimento.

2.2. Oggetto della presente impugnativa è esclusivamente la sentenza della CRP,
che nel suo giudizio ha richiamato gli scopi della carcerazione di sicurezza,
facendo in particolare riferimento sia all'esigenza di garantire l'esecuzione
della pena sia allo svolgimento della procedura di appello. La CRP ha comunque
esposto le ragioni per cui riteneva giustificato il provvedimento, ammettendo
l'esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza a carico della ricorrente,
di un suo pericolo di fuga e spiegando perché la misura appariva rispettosa del
principio della proporzionalità. Si è pertanto espressa sui punti rilevanti per
il giudizio, permettendo alla ricorrente di afferrarne la portata e di
contestarlo in questa sede con cognizione di causa. Dinanzi alla precedente
istanza, il diritto di essere sentito della ricorrente non è quindi stato
disatteso (cfr., al riguardo, DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid.
5.2).

3.

3.1. La ricorrente sostiene che la CRP avrebbe ammesso a torto un pericolo di
fuga. Sostiene che l'urgenza di ritornare in Spagna non avrebbe lo scopo di
sottrarla al procedimento penale, ma sarebbe dettata dalle sue esigenze
familiari e personali, dalle sue difficoltà economiche e da obblighi giuridici.
Adduce al riguardo la presenza dei figli e della madre in Spagna, il parto
previsto per l'inizio del prossimo mese di novembre, la mancanza di mezzi di
sostentamento in Svizzera e la necessità di comparire quale testimone e
denunciante in una causa pendente in Spagna contro l'ex compagno, al quale è
stato momentaneamente affidato uno dei figli. Secondo la ricorrente, una
partenza motivata dall'esigenza di tutelare la propria libertà personale e il
diritto alla vita familiare non potrebbe essere assimilata a una fuga ai sensi
dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP, tanto più che la pena detentiva rimanente
potrebbe essere espiata in Spagna.

3.2. Giusta l'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP, la carcerazione di sicurezza è in
particolare ammissibile quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine
o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al
procedimento penale o alla prevedibile sanzione. Secondo la giurisprudenza, il
pericolo di fuga non deve essere soltanto possibile, ma deve rivestire il
carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo
pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una
certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'esecuzione della pena. La
gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione;
devono essere piuttosto valutati ed accertati i motivi concreti che rendano la
fuga non solo possibile, ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle
circostanze, quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami
familiari, l'assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua
situazione finanziaria e le sue risorse economiche (DTF 125 I 60 consid. 3a;
117 Ia 69 consid. 4; sentenza 1B_82/2013 del 27 marzo 2013 consid. 3.1).

3.3. In concreto, la ricorrente medesima adduce l'urgenza di rientrare in
Spagna, dove è stabilita durevolmente e dove vivono i suoi tre figli e sua
madre. Non risulta per contro che abbia un legame con la Svizzera, dove è
giunta essenzialmente per trasportare cocaina, o che vi siano motivi per
ritenere che, una volta messa in libertà, possa farvi ritorno per eventualmente
partecipare al dibattimento di appello e per l'esecuzione della pena. In tali
circostanze, il pericolo di fuga è quindi più che probabile. Il fatto che
l'esecuzione della sanzione potrebbe anche essere delegata alla Spagna non è
determinante sotto questo profilo, giacché il rischio di fuga deve essere
esaminato con riferimento al procedimento penale condotto in Svizzera (cfr. DTF
123 I 31 consid. 3d).

4.

4.1. La ricorrente ritiene sproporzionata la durata della carcerazione di
sicurezza, adducendo che la presumibile condanna da parte dell'ultima istanza
cantonale non dovrebbe superare i due anni e dovrebbe essere interamente
sospesa con la condizionale, non potendosi ravvisare una prognosi negativa.

4.2. Giusta l'art. 212 cpv. 3 CPP, la durata della carcerazione di sicurezza
non può superare quella della pena detentiva presumibile. Per esaminare la
proporzionalità della durata della detenzione preventiva occorre in particolare
prendere in considerazione la gravità dei reati perseguiti. Il giudice della
detenzione può prorogarla solo fintanto ch'essa non si avvicini di molto alla
durata concretamente presumibile della pena privativa della libertà. La
questione di sapere se la durata della carcerazione sia eccessiva deve essere
valutata sulla base delle circostanze concrete del singolo caso (DTF 133 I 168
consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 128 I 149 consid. 2.2; 126 I 172 consid. 5a;
124 I 208 consid. 6; 123 I 268 consid. 3a). In quest'ambito, la possibilità che
venga pronunciata una sospensione condizionale (o una sospensione condizionale
parziale) della pena non deve di massima essere presa in considerazione (DTF
133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60 consid. 3d; 124 I 208 consid. 6). Si
giustifica nondimeno di attribuire un'attenzione particolare al limite della
pena privativa della libertà concretamente presumibile, poiché il giudice
penale potrebbe essere incline a considerare la durata della carcerazione
preventiva, da computare secondo l'art. 51 CP, nella fissazione della pena (DTF
133 I 270 consid. 3.4.2, 168 consid. 4.1).

4.3. In concreto, la ricorrente è stata condannata in prima istanza alla pena
detentiva di tre anni, sospesa parzialmente in ragione di ventinove mesi, con
un periodo di prova di tre anni. Come visto, la circostanza che l'esecuzione
della pena sia stata sospesa parzialmente dal tribunale di primo grado non è
determinante per valutare la proporzionalità della carcerazione di sicurezza.
Si tratta in ogni caso di una condanna per infrazione aggravata alla legge
sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che può
mettere in pericolo la salute di molte persone. La quantità di cocaina
accertata è infatti importante e non è di per sé contestata dalla ricorrente,
che mette in discussione essenzialmente l'aspetto del dolo eventuale. D'altra
parte, la ricorrente medesima ritiene presumibile una pena detentiva di due
anni, limite entro il quale potrebbe entrare in considerazione una sospensione
condizionale integrale. Le argomentazioni da lei addotte riguardo alla
commisurazione della pena e alla possibilità di sospenderla condizionalmente
concernono tuttavia il giudizio di appello, di competenza della CARP. Non
spetta per contro al giudice della carcerazione statuire al proposito, ritenuto
che la durata della restrizione della libertà personale, cui è sottoposta la
ricorrente a partire dal 30 marzo 2013, allo stadio attuale è inferiore a sei
mesi ed è quindi senz'altro ancora proporzionata alla luce della pena detentiva
presumibile.

5. 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. La domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata in questa sede
deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità
di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono di conseguenza
poste a carico della ricorrente, in considerazione della sua soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di
prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 settembre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Gadoni

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