Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.283/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_283/2013

Sentenza del 14 ottobre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

1. B.________,
2. C.________,
Giudici della Corte dei reclami penali del
Tribunale di appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano,

Oggetto
Ricusa,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2013 dalla Corte di appello e
di revisione penale del Cantone Ticino.

Fatti:

A. 
Nel 2009, 2010 e 2012, A.________ ha denunciato determinate persone per titolo
di danneggiamento, calunnia, tentate soppressioni di documenti e abuso di
autorità, in relazione ad alcuni avvenimenti svoltisi presso la Cancelleria del
suo Comune di domicilio. Il Procuratore pubblico (PP) ha avviato due
procedimenti penali (incarti MP 2009.11877 e MP 2012.3788). Con decisione del
20 luglio 2012 il PP ha decretato il non luogo a procedere nell'ambito del
secondo incarto e, con decisione del 23 luglio 2012, anche riguardo al primo,
deciso con un decreto di non luogo a procedere interno.

B. 
Contro il non luogo a procedere del 20 luglio 2012, il denunciante è insorto
alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (CRP), presso la quale
ha più volte consultato l'incarto. Con giudizio del 26 novembre 2012, la CRP ha
respinto il reclamo. Un ricorso presentato avverso questa decisione è stato
respinto, in quanto ammissibile, dal Tribunale federale con sentenza 6B_31/2013
del 3 aprile 2013.

C. 
Il 4 gennaio 2013 A.________ ha inoltrato un'istanza di ricusa nei confronti
del presidente della CRP, giudice D.________. L'istanza è stata respinta il 5
marzo 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) : questa
sentenza non è stata impugnata dall'istante. In seguito, A.________ ha
denunciato il Presidente della CRP riguardo alle modalità di accesso agli atti
in relazione al quale il 25 febbraio 2013 il PP ha emanato un decreto di non
luogo a procedere. Il querelante lo ha impugnato dinanzi alla CRP, chiedendo,
nella replica del 19 aprile 2013, che non siano i giudici che avevano
partecipato alla precedente decisione del 26 novembre 2012 a decidere la causa.
I giudici interessati, B.________ e C.________, hanno trasmesso gli atti alla
CARP per decidere nell'istanza di ricusa formulata nei loro confronti. Con
giudizio del 15 luglio 2013, la CARP l'ha respinta in quanto ricevibile.

D. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postula che l'incarto
venga trasmesso all'autorità competente, affinché si pronunci in assenza dei
giudici ricusati.
Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

1.2. Come noto al ricorrente (vedi sentenza 1C_467/2011 del 7 novembre 2011 che
lo concerne), il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei
motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2
LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4, 225 consid. 3.2; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).
Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di
prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono
presentate nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6; 136 I 229 consid.
4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il
ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto
cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti
e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti
sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (
DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).

2.

2.1. Il ricorrente si limita ad asserire, in maniera del tutto generica, di
ritenere necessario e opportuno che i due giudici ricusati della CRP non
debbano essere membri della Corte giudicante, in quanto stretti collaboratori
del presidente della stessa.

2.2. Al riguardo la CARP ha dapprima precisato la portata dell'art. 56 lett. f
CPP, secondo cui chi opera in seno a un'autorità penale deve ricusarsi se ha
partecipato alla medesima causa in un'altra veste, ritenendo che in concreto i
magistrati ricusati non si sono pronunciati in due vesti diverse, ma sono
intervenuti più volte nella stessa veste, ossia di giudici della CRP, ciò che
non costituirebbe un motivo di ricusa.

Ora, il ricorrente neppure tenta di dimostrare perché questa conclusione
sarebbe lesiva del diritto federale.

2.3. La CARP ha poi ritenuto che, secondo la prassi, l'imparzialità soggettiva
di un magistrato è presunta e che secondo la giurisprudenza (sentenza 1B_598/
2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.) e la dottrina (Andreas J. Keller, in:
Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2010, n. 26 ad art. 56), con le quali il ricorrente non si confronta del tutto,
un rapporto collegiale o una relazione professionale tra persone appartenenti a
un'autorità penale non sono di per sé sufficienti a fondare un motivo di
ricusazione secondo l'art. 56 lett. f CPP.

Il ricorrente neppure tenta di dimostrare l'infondatezza di queste conclusioni,
peraltro corrette (sentenza 1B_189/2013 del 18 giugno 2013 consid. 3.2 e
rinvii).

2.4. Il ricorrente accenna poi a due domande di ricusa da lui inoltrate nei
confronti di due giudici della CARP, che hanno partecipato alla decisione
impugnata. Al riguardo, ricordato che quelle fattispecie esulano dall'oggetto
del presente giudizio, giova osservare che con sentenze odierne il Tribunale
federale ha respinto, in quanto ammissibili, due ricorsi sottopostigli in tale
ambito dal ricorrente (sentenze 1B_299/2013 e 1B_301/2013).

3. 
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese, ridotte vista la situazione
finanziaria del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art.
66 cpv. 1 LTF), l'implicita domanda di assistenza giudiziaria non potendo
chiaramente essere accolta, visto che le conclusioni ricorsuali erano di primo
acchito prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

2. 
Il ricorso è inammissibile.

3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino.

Losanna, 14 ottobre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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