Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.200/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_200/2013

Sentenza del 17 giugno 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale, decisione di disgiunzione,

ricorso contro la sentenza emanata il 24 aprile 2013
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nel 2008 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento
penale sull'attività di una società d'intermediazione finanziaria, poi posta in
fallimento, e in particolare contro i suoi titolari B.________ e C.________.
Nella procedura sono coinvolte numerose persone, alcune solo quali controparti.
A.________, già dipendente presso una banca a Londra, vi è coinvolto solo
marginalmente in relazione a poche, singole operazioni finanziarie. Mediante
sentenza 1B_316/2011 del 27 luglio 2011 il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile un suo ricorso, chiedente l'accesso agli atti anteriormente al
"primo" interrogatorio.

B.
Con decisione del 22 giugno 2012 il PP, che intende deferire alla Corte delle
assise criminali i due imputati principali che hanno chiesto l'applicazione del
rito abbreviato, ritenuta matura la posizione processuale ha ordinato la
disgiunzione del loro procedimento da quelli a carico delle altre persone
coinvolte, che sarebbero rinviate a una Corte correzionale. A.________ ha
contestato la disgiunzione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP), che con giudizio del 24 aprile 2013 ne ha respinto il reclamo.

C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al
Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di
annullare la decisione impugnata, unitamente alla criticata decisione di
disgiunzione del PP.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

1.2. Contro la decisione impugnata è dato il ricorso in materia penale ai sensi
degli art. 78 segg. LTF. Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e la
legittimazione del ricorrente pacifica.

1.3. Il ricorso è inammissibile in quanto diretto contro la decisione di
disgiunzione del PP, di cui è chiesto l'annullamento. In effetti, il gravame è
dato soltanto contro quelle delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80
cpv. 1 LTF) : d'altra parte, per l'effetto devolutivo del reclamo, la decisione
del PP è sostituita da quella della CRP e materialmente viene pure considerata
impugnata (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438
consid. 1).

1.4. Il ricorrente rileva, a ragione, che l'oggetto d'impugnazione è una
decisione incidentale, che non pone fine al procedimento penale e non concerne
né la competenza né una domanda di ricusa (art. 92 LTF; DTF 138 IV 214 consid.
1.4). Avverso la stessa il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni
dell'art. 93 cpv. 1 LTF, requisiti il cui adempimento dev'essere di massima
dimostrato dal ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; 136
IV 92 consid. 4), ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile (lett.
a) o quando l'accoglimento del rimedio comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (lett. b) : condizione quest'ultima manifestamente non adempiuta in
concreto.

1.4.1. Nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio
irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente. In questo campo l'art.
93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola del previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF
136 IV 92 consid. 4; 134 IV 43 consid. 2.1), fondata su motivi di economia
processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più
volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2). Un pregiudizio è
irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica,
che nemmeno una decisione favorevole nel merito, segnatamente con il giudizio
finale, permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto,
come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non
rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139
consid. 4).

1.4.2. Al riguardo il ricorrente adduce che le versioni fornite dagli imputati
principali divergerebbero radicalmente dalle dichiarazioni da lui rilasciate e
ch'essi, nell'ambito del procedimento a suo carico (appropriazione indebita
aggravata, subordinatamente amministrazione infedele aggravata) sarebbero
accusati di aver partecipato in qualità di complici. La criticata disgiunzione
comporterebbe un serio pregiudizio dei diritti di difesa degli imputati
"minori", tra i quali figura anch'egli. Esclusi dal procedimento "principale",
i coaccusati sarebbero privati del beneficio di un adeguato confronto tra le
varie tesi difensive. Critica poi il fatto che l'impianto probatorio del PP nei
confronti degli accusati principali poggerebbe sulle loro "ammissioni" e sulla
loro "collaborazione", mentre le ipotesi di reato formulate nei confronti degli
altri coaccusati sarebbero lungi dall'essere comprovate. Essi, come il
ricorrente, si troverebbero pertanto esposti al rischio di essere giudicati, a
posteriori, sulla base di una sentenza che avrebbe già accertato i fatti dai
quali verrebbe desunta la loro responsabilità. I pretesi pregiudizi processuali
e di difesa sarebbero pertanto non solo fattuali, ma giuridici e non sanabili
con un successivo giudizio finale di merito.

1.4.3. La tesi non può essere seguita. In effetti, il ricorrente, che non è
legittimato a far valere asserite lesioni di diritti di terzi e segnatamente di
altri coaccusati eventualmente toccati dalla criticata decisione da loro non
impugnata, disattende che la contestata decisione non lo priva del suo diritto
di confrontarsi, nell'ambito di un eventuale dibattimento nei suoi confronti,
con le loro dichiarazioni e, se del caso, di farli interrogare (art. 6 n. 3
lett. d CEDU). È d'altra parte palese che la corte di merito, anche nel caso di
una disgiunzione dei procedimenti, dovrà rispettare il principio della parità
di trattamento tra i coaccusati, in particolare riguardo alla commisurazione
della pena (cfr. sentenza 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 4.3).

1.5. In tale contesto, nemmeno l'accenno a un'asserita violazione del principio
di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 5 CPP), poiché il procedimento è
pendente da quattro anni, regge.

1.5.1. Con questo richiamo, che disattende le esigenze di motivazione degli
art. 42 cpv. 2 LTF (al riguardo vedi DTF 138 I 225 consid. 3.2; 136 I 49
consid. 1.4.1), il ricorrente non dimostra che la durata del procedimento
penale allo stadio attuale sarebbe già eccessiva, né rende verosimile che la
criticata disgiunzione e l'eventuale prolungamento della procedura, che ne
segue, comporterebbero necessariamente e in maniera evidente un rischio di
violazione della garanzia di essere giudicato entro un termine ragionevole (DTF
134 IV 43 consid. 2.2-2.4) e del principio di celerità. In siffatte condizioni,
conformemente alla prassi, non vi è motivo di rinunciare ai presupposti di
ammissibilità richiesti dall'art. 93 LTF (DTF 134 IV 43 consid. 2.5 e 2.6; cfr.
anche DTF 135 III 127 consid. 1.3; sentenza 1B_273/2007 del 6 febbraio 2008
consid. 1.3-1.5).

1.5.2. D'altra parte, la richiesta ricorsuale di non disgiungere i procedimenti
penali comporterebbe proprio una lesione del principio di celerità riguardo ai
due accusati principali, visto che nei loro confronti il procedimento è maturo
per il giudizio di merito. Per di più, dai fatti accertati nella sentenza
impugnata, vincolanti per il Tribunale federale perché non contestati o
comunque di cui il ricorrente non dimostra un accertamento arbitrario (art. 97
cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 139 II 7 consid. 4.2; 136 I 184 consid. 1.2;
136 II 508 consid. 1.2), risulta che in data 24 marzo 2010 il ricorrente
medesimo aveva chiesto la disgiunzione del procedimento a suo carico da quello
degli altri imputati.

1.5.3. In determinati casi una violazione del principio di celerità può
costituire un motivo obiettivo, che consente di rinunciare a giudicare
congiuntamente più accusati e ordinare la disgiunzione delle cause (sentenza
1B_684/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3. 2). Del resto, l'asserito ritardo
nella conduzione del procedimento nei confronti del ricorrente è in parte
dovuto anche alla strategia difensiva da lui legittimamente adottata,
segnatamente al suo rifiuto di sottoporsi, prima di aver esaminato gli atti del
procedimento, a un interrogatorio inteso a contestargli le risultanze di
commissioni rogatorie estere. Al proposito si ricorda che il ricorso contro il
mancato accesso agli atti prima del suo "primo" interrogatorio è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con la citata sentenza 1B_316/
2011. Questa strategia difensiva potrebbe anche rendere necessario l'inoltro di
una domanda di assistenza internazionale in materia penale, comportante
inevitabilmente un ulteriore non indifferente prolungamento della procedura. In
ogni modo, il PP dovrà procedervi senza indugio. Come la CRP rettamente rileva,
il diritto di non rispondere non rende infatti automaticamente inutile e
proceduralmente irrilevante una sua audizione, ricordato che, anche sotto il
profilo della garanzia di un contraddittorio, non spetta all'imputato stabilire
la necessità o meno di un suo interrogatorio. L'esposta scelta difensiva, per
non violare il principio di celerità, non può tuttavia comportare un
significativo differimento del giudizio già maturo concernente gli imputati
principali.

2.

2.1. La questione dell'ammissibilità del ricorso non dev'essere esaminata oltre
(al riguardo vedi anche sentenza 1B_405/2011 del 22 febbraio 2012 consid.
1.3.3, in RtiD 2012 II n. 38 pag. 182), visto ch'esso è comunque infondato nel
merito. In effetti, la CRP ha applicato correttamente la prassi relativa
all'art. 29 CPP concernente il principio dell'unità della procedura e le
eccezioni per la disgiunzione di procedimenti previste dall'art. 30 CPP per
motivi sostanziali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2, 29 consid. 3.2 con riferimenti
anche alla dottrina; sentenza 1B_258/2012 del 10 luglio 2012 consid. 3.2),
richiamando pure la dottrina.

2.2. In concreto, la CRP sulla base di motivi sostanziali, ha confermato la
decisione del PP, attuabile solo eccezionalmente, di disgiungere il
procedimento avviato nei confronti del ricorrente da quello a carico dei due
accusati principali, che hanno chiesto di procedere nei loro confronti con il
rito abbreviato. La situazione del ricorrente diverge infatti chiaramente, su
diversi punti, dallo loro per il grado di coinvolgimento nei fatti oggetto del
procedimento penale, poiché gli imputati principali li hanno ammessi, mentre il
ricorrente vi è coinvolto solo marginalmente, in relazione a poche, singole
operazioni finanziarie e non per tutto il complesso delle attività della
società di cui erano titolari gli autori principali. Per questo motivo, il PP
prospetta di deferire gli accusati principali e gli altri imputati a tribunali
di primo grado diversi (Corte criminale, Corte correzionale, eventualmente
Pretura penale).

Manifestamente diverso è pure lo stato dell'avanzamento del procedimento nei
confronti degli autori principali, per i quali, grazie alla loro
collaborazione, l'inchiesta è sostanzialmente terminata e il loro rinvio a
processo quindi già maturo. Per contro, a causa della sua residenza all'estero
e alle citate scelte difensive adottate dal ricorrente, che non ha partecipato
al suo interrogatorio fissato per il 28 novembre 2011 rendendo in tal modo
eventualmente necessaria una sua audizione sulla base di una rogatoria
internazionale, il procedimento a suo carico si trova lontano dalla fase
finale. In siffatte circostanze, sotto l'aspetto della celerità, la mancata
tenuta di un unico processo non lede le esigenze poste dall'art. 30 CPP.

2.3. Contrariamente all'assunto ricorsuale, anche l'ulteriore argomento
ritenuto dalla CRP, secondo cui, a causa del differente grado di coinvolgimento
tra gli accusati principali e quello meramente marginale del ricorrente, i
procedimenti potrebbero essere deferiti, come prospettato dal PP, a tribunali
diversi, non è per nulla irrilevante. Inconferente neppure è la circostanza che
il procedimento penale concerne un elevato numero di imputati, in parte
coinvolti anche in altri procedimenti. Certo, meri aspetti organizzativi che
coinvolgono le autorità di istruzione non sono sufficienti per non garantire lo
svolgimento di un unico procedimento penale con un'istruzione unitaria (DTF 138
IV 214 consid. 3). Nella fattispecie quest'ultimo aspetto non è chiaramente
decisivo, ma concorre nondimeno, unitamente a quelli citati, a giustificare,
per motivi obiettivi tendenti ad accelerare il procedimento principale e a
evitare un inutile ritardo, un'eccezione al principio dell'unità della
procedura (DTF 138 IV 214 consid. 3.2). Il ricorrente sostiene quindi a torto
che gli argomenti ritenuti dalla CRP sarebbero privi di rilevanza e l'accenno a
una pretesa carenza di motivazione della decisione impugnata in tale contesto è
chiaramente infondato (DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2).

Giova infine rilevare che l'asserita lesione dei diritti di difesa non può
essere seguita. La CRP ha infatti precisato, rettamente, che il ricorrente
potrà senz'altro avvalersi del suo diritto al contraddittorio, e interrogare,
qualora lo ritenesse necessario, gli accusati principali nell'ambito del suo
dibattimento (sul diritto delle parti di partecipare all'interrogatorio di
coimputati cfr. DTF 139 IV 25).

3.

3.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di
effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 giugno 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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