Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.188/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_188/2013

Sentenza del 4 giugno 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Gianluca Padlina,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
sequestro penale,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2013
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
B.________SA è proprietaria di alcuni fondi siti sul territorio di Y.________,
sui quali si trovano il centro commerciale "Centro X.________" e una stazione
di rifornimento. A circa centro metri di distanza dal detto centro è ubicato un
pozzo di captazione di acqua potabile. Il 21 febbraio 2000 B.________SA ha
locato la stazione di rifornimento alla A.________SA. Nell'ambito di
accertamenti per un cambiamento della gestione, nel gennaio 2001, nel
sottosuolo nei pressi della stazione e del centro è stata rinvenuta la presenza
di olio da riscaldamento, riversatosi in seguito alla rottura tra il 1991 e il
1993 di un tubo dell'impianto di riscaldamento del centro commerciale, condotta
poi sostituita.

B.
Per quanto qui interessa, il 14 maggio 2008 sul piazzale della stazione di
rifornimento è avvenuta una fuoriuscita di benzina provocata da una
disattenzione di un automobilista: ne sono poi state riscontrate tracce nel
sottosuolo e nell'acqua potabile del Comune di Z.________. Per accertare le
cause dell'inquinamento, il 29 agosto 2008 il Procuratore pubblico (PP) ha
nominato l'ing. Michel Agassiz quale perito: il referto è stato consegnato il
19 febbraio 2009. La causa principale dell'inquinamento sarebbe da ricondurre a
una perdita di carburante della vecchia condotta che collegava la cisterna alle
pompe di benzina. Il perito ha ammesso d'essersi fatto aiutare per l'esecuzione
dei "sondaggi" da un collaboratore della Sezione per la protezione dell'aria,
dell'acqua e del suolo (SPAAS), senza la preventiva autorizzazione del PP.

C.
Il 30 marzo 2012 il PP ha decretato l'apertura dell'istruzione penale, tra
altri, nei confronti di A.________. Con istanza del 21 novembre 2012, questi ha
chiesto il sequestro di tutta la documentazione cartacea ed elettronica
concernente gli inquinamenti. Mediante decisione del 12 dicembre successivo, il
PP ha respinto la richiesta, ritenuta peraltro tardiva. Adita dall'istante, con
giudizio dell'8 aprile 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo.

D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale e un
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, in
via principale, di annullare la decisione della CRP e quella del PP e di
ordinare a quest'ultimo di procedere al richiesto sequestro, in via
subordinata, di invitarlo a sequestrare determinati atti presso il perito e, in
via ancor più subordinata, di ordinargli di statuire nuovamente nel merito
dell'istanza.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può
essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).

1.2. In concreto è chiaramente dato il ricorso in materia penale (art. 78 segg.
LTF), per cui il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile
(art. 113 segg. LTF). Il ricorso è inammissibile pure in quanto diretto contro
la decisione del PP, di cui è chiesto l'annullamento. In effetti, il gravame è
dato soltanto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza
(art. 80 cpv. 1 LTF) : d'altra parte, per l'effetto devolutivo del reclamo, la
decisione del PP è sostituita da quella della CRP (cfr. DTF 136 II 101 consid.
1.2; 134 II 142 consid.1.4; 129 II 438 consid. 1).

1.3. Il ricorrente, che fa valere una violazione del diritto di essere sentito,
in particolare di partecipare all'assunzione delle prove, chiede al Tribunale
federale che al procedimento partecipino solo le parti comparse davanti alla
CRP e quindi unicamente il PP e che questi non inserisca nel fascicolo
processuale gli atti riconducibili all'istanza in esame per non vanificare la
richiesta di sequestro. Visto l'esito del gravame, la richiesta non dev'essere
esaminata oltre.

1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali
ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno
concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione
impugnata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto
tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le
questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede
federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione
di diritti fondamentali secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché, come in
concreto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo
chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).

1.5. Nella misura in cui il ricorrente critica, quale valutazione errata,
l'accertamento nel 2001 da parte dei funzionari della SPAAS di benzina nel
sottosuolo, il quesito esula dall'oggetto del litigio. D'altra parte, in quanto
egli si diffonde a censurare i fatti posti a fondamento del giudizio impugnato,
criticandoli in maniera appellatoria, tendente a sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell'autorità precedente, e ad addurre fatti non
accertati, egli non dimostra ch'essi siano stati accertati in modo
manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv.
2 LTF), per cui essi sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1
LTF; DTF 139 II 7 consid. 4.2; 136 I 184 consid. 1.2; 136 II 508 consid. 1.2).
D'altra parte, censurando il fatto che il PP, riferendosi al modo operativo del
perito, avrebbe parlato di "limitata collaborazione di ordine tecnico", egli
disattende che oggetto del litigio può essere unicamente il giudizio della CRP.

1.6. Il ricorrente rileva, rettamente, che l'oggetto d'impugnazione è una
decisione incidentale, che non pone fine al procedimento penale. Avverso la
stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1
LTF, requisiti il cui adempimento dev'essere di massima dimostrato dal
ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2; 133 III 629 consid.
2.3.1), ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o quando
l'accoglimento del rimedio comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa
(lett. b) : quest'ultima condizione non è manifestamente adempiuta in concreto.

1.6.1. Nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio
irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente. In questo campo l'art.
93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola del previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF
134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 139 consid. 4), fondata su motivi di economia
processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più
volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2). Un pregiudizio è
irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica,
che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare
completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di
fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo
non rappresentano di massima siffatti pregiudizi (DTF 133 IV 288 consid. 3.2,
139 consid. 4).

1.6.2. Il ricorrente ricorda che le decisioni, come quella in esame, relative
all'assunzione di mezzi di prova, non causano di massima un pregiudizio
irreparabile, siccome la richiesta può essere riproposta durante il
dibattimento e la censura addotta di nuovo formulata con un ricorso contro
un'eventuale decisione finale di condanna. Fa nondimeno valere, richiamando la
sentenza 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.2.3, che nella fattispecie si
sarebbe in presenza di un'eccezione a detta regola, poiché sussisterebbe il
rischio di una perdita degli atti litigiosi e poiché vi sarebbero ancora fatti
decisivi da chiarire.
Al riguardo, il ricorrente adduce che il perito si sarebbe fatto aiutare, senza
l'autorizzazione del PP, dal dott. Eros Crivelli, all'epoca capo dell'Ufficio
industrie, sicurezza e protezione del suolo presso la SPAAS, per cui si sarebbe
in presenza di una situazione irrita. Poiché il dott. Crivelli è andato in
pensione il 1° gennaio 2013, sarebbe ragionevole supporre che la corrispondenza
elettronica presente sul computer del suo posto di lavoro sia stata cancellata,
mentre non è dato di sapere se quella cartacea sia ancora disponibile presso
gli uffici della SPAAS. Sarebbe per contro probabile che la corrispondenza
cartacea sia ancora disponibile presso il perito. Sussisterebbe comunque un
rischio elevato che non lo sia più quella elettronica, risalente a cinque anni
or sono, tenuto conto che i computer verrebbero sostituti ogni 4-5 anni e che,
contrariamente alla richiamata causa 1B_189/2012 relativa a documenti bancari,
in concreto non vi è alcun obbligo legale di conservare i dati litigiosi: si
sarebbe quindi in presenza di un rischio di distruzione, per lo meno parziale,
della documentazione di cui è chiesto il sequestro.

1.6.3. La tesi non regge. In effetti, il ricorrente fonda la richiesta di
sequestro sul fatto che si dovrebbe verificare se vi siano state violazioni
procedurali nell'ambito dell'allestimento della perizia o una lesione dei suoi
diritti di partecipare alla sua assunzione. Ora, nella decisione impugnata
(fatti k in fine ed n) si precisa che nell'ambito di un interrogatorio il
perito ha ammesso d'essersi fatto aiutare, senza preventiva autorizzazione del
PP, dal citato funzionario della SPAAS e che tale partecipazione era nota ai
precedenti titolari dell'inchiesta. Non si è quindi in presenza di fatti
decisivi non ancora chiariti e pertanto di un'eccezione alla prassi secondo cui
la negata assunzione di un mezzo di prova non comporta di massima un
pregiudizio irreparabile.

D'alta parte, neppure la generica tesi ricorsuale sul rischio di distruzione,
peraltro parziale, di mezzi di prova può essere condivisa, ritenuto che o i
dati esistenti del computer professionale del dott. Crivelli sono già stati
cancellati o ch'essi potrebbero ancora trovarsi, se del caso, su un'eventuale
memoria centralizzata del sistema informatico dell'amministrazione cantonale.
La stessa conclusione vale, per analogia, per la corrispondenza professionale
cartacea. Del resto, di per sé, i dati in questione dovrebbero essere
conservati sulla base della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici
del 15 marzo 2011 e non vi è motivo per non poterlo ritenere. Riguardo
all'eventuale corrispondenza nelle mani del perito, il semplice accenno al
fatto che un computer possa essere sostituito non implica di per sé che i
messaggi elettronici memorizzati sul disco duro dello stesso non siano più
accessibili neppure sul server, utilizzando un altro terminale. La questione,
per i motivi di cui si dirà, non dev'essere comunque esaminata oltre.

2.

2.1.
In effetti, il ricorso, indipendentemente dell'eventuale tardività dell'istanza
litigiosa (l'interrogatorio del perito ha infatti avuto luogo il 15 novembre
2011, mentre l'istanza di sequestro è del 21 novembre 2012), sarebbe infondato
nel merito.

2.2. La CRP ha ritenuto che la documentazione richiesta non è nemmeno
indirettamente connessa ai reati ipotizzati a carico del ricorrente, poichè il
perito è stato attivo solo a partire dal 29 agosto 2008, mentre l'inquinamento
oggetto dei reati ipotizzati a carico del ricorrente sarebbe avvenuto tra il
2001 e il 2004. Il perito non potrebbe pertanto aver ricevuto o prodotto, in
quel periodo, documenti o comunicazioni relative all'inquinamento stesso. Ne ha
concluso che l'unica documentazione reperibile presso il perito o la SPAAS
potrebbe concernere eventualmente le modalità di esecuzione della perizia, ma
non aspetti riguardanti azioni o omissioni che hanno portato al verificarsi
dell'inquinamento. Non vi sarebbe inoltre alcun indizio di reato che potrebbe
giustificare l'adozione del postulato provvedimento coercitivo (art. 197 cpv. 1
lett. b CPP).

2.3. È vero che il ricorrente incentra il gravame sulle criticate modalità con
cui sarebbe stata allestita la perizia, ricordando nondimeno che ha potuto
formulare domande all'esperto e porgli quesiti peritali supplementari, dopo che
una sua istanza di sostituzione dello stesso era stata respinta. Nel merito fa
valere una violazione dell'obbligo di verbalizzazione (art. 76 CPP), del
"divieto di conservare atti segreti" o di allestire un incarto separato da
quello ufficiale, dell'obbligo di documentazione e di fondare le decisioni solo
sugli atti di cui l'imputato ha potuto prendere conoscenza (art. 100 CPP).
Aggiunge che un perito non dovrebbe intrattenere contatti diretti con le parti,
precisando che in concreto sarebbe pacifico e incontestato che l'esperto
avrebbe avuto, ad esclusione delle parti al procedimento, contatti con alcuni
funzionari della SPAAS, approcci che non sarebbero stati verbalizzati.

Sostiene che la decisione della CRP sarebbe carente di motivazione, poiché non
si esprime sulla criticata gestione degli atti da parte del PP (art. 100 CPP).
La censura non regge, ritenuto che la CRP si è espressa su tutti i punti
rilevanti per il giudizio, segnatamente quelli relativi alla richiesta di
sequestro (DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2). D'altra parte,
queste critiche, inerenti a decisioni incidentali e a modalità di conduzione
dell'inchiesta, sono inammissibili e potranno essere sollevate se del caso nel
quadro del dibattimento. Si tratta del resto, in sostanza, di un preteso
divieto di utilizzare mezzi di prova asseritamente assunti in maniera irrita
(sul divieto di utilizzare prove illecite cfr. art. 140 seg. CPP; DTF 138 IV
169 consid. 3.1; 137 I 218). Ora, non spetta al Tribunale federale esprimersi
già in questo stadio della procedura sull'utilizzazione o meno della criticata
perizia (cfr. DTF 136 IV 92 consid. 4.1; sentenza 1B_584/2011 del 12 dicembre
2011 consid. 3.2). L'imputato non può infatti chiedere che la questione di
sapere se la perizia sia stata allestita in modo irrito o meno sia decisa
definitivamente prima della chiusura della procedura (sentenza 1B_61/2012 del 9
febbraio 2012 consid. 2), ricordato che spetta del resto in primo luogo al
giudice di merito pronunciarsi sulla valutazione dei mezzi di prova. Infine,
nella misura in cui il ricorrente mette in sostanza in discussione
l'imparzialità del perito a causa dei contatti avuti con determinati
funzionari, indipendentemente dalla proponibilità in questa sede e dalla
tempestività della censura (art. 58 CPP), va rilevato che l'eccezione dell'art.
92 LTF, visto che si tratta implicitamente della ricusa del perito, non si
applica di massima quando la perizia, come in concreto, è già stata allestita
(sentenza 4A_255/2011 del 4 luglio 2011 consid. 1.2).

3.

3.1. II ricorrente adduce poi un'asserita errata applicazione degli art. 196,
197 e 263 CPP ed in particolare di quest'ultima norma, secondo cui a
determinate condizioni all'imputato o a terzi possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come
mezzi di prova (cpv. 1 lett. a). Al riguardo, egli disattende che nei confronti
di terzi non imputati il richiesto provvedimento coercitivo, come sottolineato
dalla dottrina da lui richiamata, dev'essere adottato con particolare riserbo e
che, sebbene gli indizi non debbano necessariamente essere diretti contro il
terzo in questione, essi devono nondimeno sussistere ( JONAS WEBER, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 15 ad art. 197). Ora,
come accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale, la CRP ha
stabilito che la documentazione non è nemmeno indirettamente connessa ai reati
ipotizzati a carico del ricorrente. In siffatte condizioni, il criticato
rifiuto non lede il diritto federale, per il quale i provvedimenti coercitivi
che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con
particolare cautela (art. 197 cpv. 2 CPP). Del resto, scopo della richiesta
litigiosa non è tanto il fatto di assicurare prove (art. 196 lett. a CPP) e di
mettere in discussione le azioni o omissioni che hanno portato al verificarsi
dell'inquinamento, unica fattispecie oggetto del procedimento penale, bensì,
come rettamente rilevato dalla CRP e sottolineato dal ricorrente, di criticare
le modalità di esecuzione della perizia e la sua valutazione.

3.2. A ragione la CRP ha poi ritenuto che la postulata misura, assimilabile a
una ricerca indiscriminata di prove, non rispetta il principio di
proporzionalità, per di più prestandosi allo scopo misure meno incisive (per
esempio richiesta di rapporti scritti, assunzione di testi). Ciò vale a maggior
ragione, poiché, come visto, i criticati contatti tra il perito e membri della
SPAAS sono già stati accertati mediante l'interrogatorio del perito. Le
relative censure non adempiono del resto le citate esigenze di motivazione
(art. 42 LTF).

4.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla
Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 giugno 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

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