Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.15/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_15/2013

Sentenza del 5 marzo 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Giudice presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano,
ricorrente,

contro

1. A.A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Garbani,
2. B.A.________,
patrocinata dall'avv. Yasar Ravi,
3. Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901
Lugano,
opponenti.

Oggetto
procedimento penale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 28 dicembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 12 settembre 2012 il Procuratore generale del Cantone Ticino (PG) ha aperto
l'istruzione penale nei confronti di A.A.________ e della figlia B.A.________
per i reati di usura e di promovimento della prostituzione. Gli imputati
avrebbero commesso tali reati in relazione alla loro attività di gestione
dell'esercizio pubblico C.________ e del relativo postribolo, situati
nell'edificio sul fondo part. xxx di X.________.

B.
Dopo avere disposto l'accompagnamento coattivo e l'interrogatorio degli
imputati, il 21 settembre 2012 il PG ha proposto al Giudice dei provvedimenti
coercitivi (GPG) di ordinare due misure sostitutive della carcerazione
preventiva allo scopo di evitare un pericolo di recidiva. Ha segnatamente
chiesto che fosse ordinato agli imputati di regolarizzare formalmente
l'esercizio pubblico, presso il quale, secondo le disposizioni cantonali, non
poteva essere esercitata la prostituzione, e che fosse vietata loro la
conclusione di contratti di locazione delle camere per importi superiori a
canoni da fr. 90.-- a fr. 110.-- al giorno. Con decisione del 22 settembre 2012
il GPC ha respinto la domanda.

C.
Con sentenza del 28 dicembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP) ha respinto un reclamo del PG contro la decisione del GPC. La
Corte cantonale ha negato l'esistenza di gravi indizi di reato a carico degli
imputati.

D.
Il PG impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale
federale, chiedendo di accogliere le misure sostitutive proposte. Il ricorrente
fa valere la violazione del diritto federale.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 La sentenza impugnata emana da un'autorità cantonale di ultima istanza
(art. 80 LTF) e contro la stessa è di principio dato il ricorso in materia
penale giusta l'art. 78 segg. LTF. Il Tribunale federale ha di massima ammesso
la legittimazione a ricorrere del pubblico ministero giusta l'art. 81 cpv. 1
lett. a e b LTF contro una decisione di scarcerazione dell'imputato (DTF 137 IV
237 consid. 1.2 e rinvii). La decisione impugnata non concerne tuttavia la
messa in libertà degli imputati, ma la mancata approvazione delle misure
sostitutive proposte dal PG. La sua legittimazione a ricorrere in un caso come
quello in esame è quindi perlomeno dubbia, ove anche si consideri ch'egli ha
sin dall'inizio comunicato al GPC di rinunciare a partecipare ad un'eventuale
udienza (cfr. DTF 138 IV 92 consid. 3.3, 148 consid. 3). Il ricorrente non si
esprime d'altra parte sul fatto che la chiusura dell'esercizio pubblico, di cui
chiede l'imposizione quale misura sostitutiva, sarebbe stata accettata ed
eseguita dagli imputati. Non spiega in particolare per quali ragioni,
nonostante tale circostanza, egli avrebbe ancora un interesse pratico ed
attuale all'adozione della relativa misura sostitutiva. Visto l'esito del
gravame, la questione della sua legittimazione a ricorrere non deve comunque
essere approfondita oltre.

1.2 La decisione impugnata non pone fine al procedimento e costituisce una
decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il
ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b
LTF, ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile.
Spetta innanzitutto al ricorrente dimostrare l'adempimento di questo requisito
(cfr. DTF 138 III 46 consid. 1.2 e rinvii), la cui realizzazione non è in
concreto manifesta, non trattandosi nel caso di specie del rifiuto di ordinare
la carcerazione preventiva. Il ricorrente non si esprime al riguardo, in
particolare non spiega per quali ragioni la mancata imposizione delle
prospettate misure sostitutive potrebbe rendere più difficile od ostacolare la
continuazione del procedimento penale (DTF 138 IV 92 consid. 1.2; 137 IV 237
consid. 1.1). Per il resto non sono posti ulteriori limitazioni o accresciuti
requisiti di motivazione e il Tribunale federale esamina di principio
liberamente la legalità delle misure coercitive (cfr. sentenza 1B_277/2011 del
28 giugno 2011 consid. 1.2). In considerazione dell'esito del ricorso, anche la
questione dell'esistenza per il pubblico ministero di un pregiudizio
irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF può rimanere indecisa.

2.
2.1 Giusta l'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, la carcerazione preventiva o di
sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un
crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che minacci seriamente la
sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo avere già commesso
in precedenza reati analoghi. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice
competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione
preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della
carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP, sono misure sostitutive,
segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti
d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in
un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o
edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un
ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e);
l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il
divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g).
Questa lista non è esaustiva, ma in ogni caso anche l'imposizione di altre
possibili misure sostitutive presuppone che siano dati, come per la
carcerazione preventiva, gravi indizi di reato e un motivo di carcerazione (DTF
137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della
proporzionalità, il provvedimento meno incisivo deve infatti permettere di
raggiungere lo stesso scopo della detenzione (cfr. sentenza 1B_165/2012 del 12
aprile 2012 consid. 2.3 in: SJ 2012 I pag. 407). Il perseguimento di altri
scopi non è ammissibile (cfr. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozess,
Praxiskommentar, 2009, n. 5 all'art. 237; EDY MELI, in: Commentario CPP, 2010,
n. 3 all'art. 237).

2.2 In concreto, la Corte cantonale ha negato l'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico degli imputati. Vista la particolarità della fattispecie
e al fine di non pregiudicare l'eventuale giudizio di merito, la questione può
rimare qui indecisa. In effetti, per i motivi esposti ai considerandi seguenti,
il diniego delle istanze cantonali di ordinare l'adozione delle misure proposte
dal ricorrente non viola comunque il diritto federale.
2.3
2.3.1 Il ricorrente persegue gli imputati essenzialmente per i reati di
promovimento della prostituzione (art. 195 CP) e di usura (art. 157 CP), in
relazione al meretricio esercitato nel postribolo sul fondo part. xxx di
X.________. Prospetta quali misure sostitutive:
"1. la regolarizzazione dal profilo formale della gestione di C.________,
presso il quale secondo le disposizioni cantonali non può essere esercitata la
prostituzione, in ispecie attraverso la chiusura degli spazi quale esercizio
pubblico secondo l'art. 59 R-LEAR;

2. il divieto di concludere contratti di locazione per le stanze situate presso
C.________ a canoni superiori ai seguenti importi:

- fr. 110.-- (fr. 70.-- + fr. 40.-- per le spese) per la camera con bagno e
cucina;
- fr. 100.-- (fr. 60.-- + fr. 40.-- per le spese) per le stanze con cucina ma
senza bagno;
- fr. 90.-- (fr. 50.-- + fr. 40.-- per le spese) per le camere senza servizi".
Il ricorrente fonda la proposta di ordinare tali misure su un pericolo di
recidiva ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP. Occorre tuttavia dare prova
di riserbo nell'ammettere un simile pericolo che, secondo detta norma,
presuppone che gli imputati minaccino seriamente la sicurezza altrui
commettendo gravi crimini o delitti, dopo avere già commesso in precedenza
reati analoghi (cfr. DTF 137 IV 13). Il ricorrente non fornisce particolari
spiegazioni al riguardo. Nella misura in cui si volesse comunque ammettere in
concreto una grave minaccia per la sicurezza altrui, il provvedimento della
chiusura dell'esercizio pubblico, per quanto ancora attuale visto ch'esso
sarebbe stato nel frattempo eseguito, non è idoneo ad impedire tale rischio. La
sospetta attività di promovimento della prostituzione addebitata agli imputati
può infatti continuare nel postribolo dello stesso edificio. La misura di
regolarizzare formalmente la gestione dell'esercizio pubblico, mediante la
chiusura dei relativi spazi, persegue in realtà lo scopo di ristabilire una
situazione conforme al diritto sotto il profilo della legge ticinese sugli
esercizi alberghieri e sulla ristorazione, del 1° giugno 2010 (Lear) e rientra
innanzitutto nelle competenze dell'autorità amministrativa (cfr. art. 1 del
regolamento della Lear, del 16 marzo 2011). Essa non è in concreto idonea ad
evitare un rischio di recidiva ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP quale
motivo di carcerazione preventiva.
2.3.2 Il ricorrente ha inoltre proposto, quale ulteriore misura sostitutiva che
la pigione delle camere locate alle prostitute non superasse un importo
variante da fr. 90.-- a fr. 110.-- al giorno. Ritiene usurari i canoni di
locazione giornalieri da fr. 160.-- a fr. 180.-- chiesti dagli imputati, i
quali contestano l'illegalità della loro attività. La questione del carattere
usurario o meno dei canoni di locazione riguarda l'eventuale adempimento della
fattispecie di usura ed è pure strettamente connessa al reato di promovimento
della prostituzione, per il quale sono altresì perseguiti gli imputati.
L'aspetto del prezzo delle camere costituisce un elemento determinante sul
quale il ricorrente fonda essenzialmente gli indizi di colpevolezza, negati
dalle istanze cantonali. Esso dovrà se del caso essere oggetto del giudizio di
merito. Allo stadio attuale del procedimento penale, l'adempimento dei
prospettati reati non risulta manifesto e del resto il ricorrente non ha
ravvisato gli estremi per vietare agli imputati l'esercizio della loro attività
legata alla prostituzione. In sostanza, la misura richiesta si basa sul
presupposto che il maggior prezzo praticato dagli imputati, rispetto a quello
di fr. 90.--/110.-- fissato dal ricorrente, costituisce provento di reato ed è
finalizzata ad impedirne la pattuizione da parte dei locatori. Si tratta, come
visto, di una questione litigiosa su cui dovrà eventualmente statuire il
giudice di merito. Qualora la tesi del ricorrente circa il carattere usurario
delle pigioni dovesse essere confermata in tale contesto, i relativi importi
potranno se del caso essere soggetti a confisca (art. 70 CP). La fissazione
degli importi massimi prospettati dal ricorrente per concludere i contratti di
locazione appare per contro sproporzionata e non si giustifica quale misura
sostitutiva secondo l'art. 237 CPP, volta ad impedire una grave minaccia per la
sicurezza altrui.

3.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Non si prelevano spese a carico del ricorrente, che si è rivolto
al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66
cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili agli opponenti, non invitati a
presentare una risposta al gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte
dei reclami penali Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 marzo 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Merkli

Il Cancelliere: Gadoni