Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.123/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_123/2013

Sentenza del 26 aprile 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Federica Molo Pagano,
ricorrente,

contro

1. Prof. C.________,
2. B.________SA,
patrocinata dall'avv. Francesco Laghi,
opponenti,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Oggetto
procedimento penale, ricusa di un perito,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 13 febbraio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Contro A.________, conducente professionale di veicoli pesanti, il Procuratore
pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto un procedimento penale, per i reati
di incendio intenzionale e di tentata truffa, in relazione all'incendio di un
autocarro della sua ditta. Nell'ambito dell'inchiesta, al fine di accertare le
cause del rogo, il 6 agosto 2009 il PP ha nominato quale perito giudiziario il
prof. C.________, esperto di incendi e di esplosioni.

B.
Il 28 settembre 2009 il perito ha reso il suo rapporto, secondo il quale la
causa più probabile dell'incendio sarebbe un'azione umana diretta, fortuita o
intenzionale. Ha ribadito questa conclusione nel corso di un'audizione del 20
ottobre 2009 e in due ulteriori complementi peritali, del 2 febbraio 2010 e del
19 febbraio 2010, chiesti dal PP a seguito di corrispondenti atti presentati
dall'imputato. Il perito ha in particolare escluso un incendio per un corto
circuito sul veicolo fermo.

C.
Il 16 marzo 2010 A.________ ha trasmesso al PP un parere del 12 marzo 2010
allestito da D.________, consulente in infortunistica stradale ed estimo danni,
che escludeva un'origine dolosa dell'incendio. Il 2 luglio 2010 il PP ha deciso
di assumere agli atti questo referto, incaricando il perito giudiziario di
eseguire una valutazione dello stesso. Ha per contro respinto una domanda
dell'imputato di ordinare una nuova perizia.
Il 22 ottobre 2010 il perito ha dato seguito alla richiesta del PP e risposto a
un altro quesito formulato dal magistrato inquirente, rendendo un ulteriore
complemento peritale confermativo sostanzialmente delle sue precedenti
conclusioni.

D.
Il 15 novembre 2010 l'imputato ha presentato al PP un'istanza di ricusa del
perito in relazione al tono e al contenuto dell'ultimo complemento peritale e
della relativa lettera accompagnatoria. Con decisione del 2 dicembre 2010 il
magistrato inquirente ha respinto l'istanza. Il 13 dicembre 2010 A.________ ha
impugnato la decisione del PP con un reclamo all'allora Giudice dell'istruzione
e dell'arresto (GIAR). Con sentenza del 10 gennaio 2012 il Giudice dei
provvedimenti coercitivi (GPC), sedente quale autorità competente in materia di
reclami contro decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del CPP, ha
statuito sul gravame, respingendolo. Con sentenza del 30 marzo 2012 il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'imputato contro
il giudizio del GPC, siccome non emanava da un tribunale superiore quale
autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LTF (causa
1B_97/2012).

E.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 13
febbraio 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha
respinto un reclamo dell'imputato contro il giudizio del GPC. La Corte
cantonale ha negato l'esistenza di circostanze oggettivamente idonee a
suscitare timori di parzialità del perito, rilevando altresì che l'istanza di
ricusazione sembrava piuttosto finalizzata a contestare il contenuto della
perizia, questione che rientrava tuttavia nelle competenze del giudice di
merito.

F.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo di annullare il dispositivo relativo alla
reiezione del reclamo e di accogliere la domanda di ricusa del perito,
estromettendo dagli atti la perizia giudiziaria e i suoi rapporti
complementari. Il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio. Fa valere la violazione del diritto federale, del divieto
dell'arbitrio e l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
1.1 Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente
riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso concernente una causa in
materia penale è, di massima, ammissibile (art. 78 cpv. 1 in relazione con
l'art. 92 cpv. 1 LTF). Esso è tempestivo e la legittimazione dell'imputato è
pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF). La CRP, quale autorità di ricorso,
è competente per statuire su una domanda di ricusazione nei confronti di un
esperto e il gravame è diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di
ultima istanza (sentenza 1B_712/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 1).

1.2 La CRP ha lasciato indecisa la questione del diritto applicabile alla
fattispecie, facendo riferimento sia alle disposizioni in materia di ricusa del
CPP sia a quelle del previgente CPP/TI. Ha in particolare rilevato che l'art.
144 CPP/TI (in relazione con l'art. 43 cpv. 1 CPP/TI) disciplinava la
ricusazione del perito analogamente all'art. 56 lett. f CPP (in relazione con
l'art. 183 cpv. 3 CPP). Questa considerazione non è contestata dal ricorrente,
che nel suo gravame, oltre alla violazione della disposizione federale, lamenta
l'arbitrio nell'applicazione delle norme cantonali. D'altra parte, i motivi di
ricusazione invocati in concreto riguardano la clausola generale dell'art. 56
lett. f CPP, che concreta le garanzie derivanti dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF
138 IV 142 consid. 2.1). L'esame del gravame deve quindi in ogni caso essere
eseguito sotto il profilo dei principi derivanti dalla garanzia costituzionale,
sicché la questione del diritto procedurale applicabile può rimanere indecisa
anche in questa sede.

2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere accertato in modo
manifestamente inesatto i fatti, per avere trascurato che il perito aveva
omesso di considerare nel suo rapporto la presenza nella cabina di guida
dell'autocarro di un riscaldamento a gasolio della marca Webasto. Sostiene
inoltre che la CRP non avrebbe nemmeno considerato la critica rivolta contro
l'accertamento del GPC, secondo il quale anche il linguaggio utilizzato dal
perito di parte sarebbe stato "piuttosto colorito".

2.2 Secondo l'art. 97 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti
soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere
determinante per l'esito del procedimento. Spetta al ricorrente rendere
verosimile che il difetto sarebbe suscettibile di avere un'influenza sul
risultato della procedura, vale a dire che la decisione sarebbe stata diversa
se i fatti fossero stati accertati conformemente al diritto (DTF 134 V 53
consid. 3.4).

2.3 La CRP ha rettamente rilevato che le critiche relative al contenuto della
perizia giudiziaria e alle modalità di esecuzione della stessa concernevano di
principio la valutazione delle prove, di competenza del giudice di merito. La
questione della rilevanza del riscaldamento a gasolio nella cabina di guida
quale possibile causa dell'incendio rientra in tale ambito e non costituisce
una circostanza di per sé idonea a mettere in dubbio l'imparzialità e
l'indipendenza del perito. A differenza del GPC, la CRP non ha poi fondato la
sua sentenza sul tenore "colorito" del linguaggio utilizzato anche dall'esperto
incaricato dal ricorrente, ma ha essenzialmente esaminato il tenore delle
espressioni usate dal perito giudiziario, specificatamente criticate, negando
che dalle stesse trasparisse insofferenza od ostilità nei confronti del
ricorrente. Gli aspetti di cui quest'ultimo lamenta la mancata presa in
considerazione da parte della CRP (presenza del riscaldamento a gasolio in
cabina e linguaggio colorito o meno dell'esperto di parte) non erano quindi
determinanti ai fini del giudizio sulla ricusa e non avrebbero di conseguenza
mutato la sentenza impugnata.

3.
3.1 Il ricorrente sostiene che alcune considerazioni espresse dal perito
giudiziario nel complemento peritale del 22 ottobre 2010 e nella relativa
lettera accompagnatoria denoterebbero risentimento ed insofferenza nei suoi
confronti a tal punto da fare oggettivamente dubitare dell'imparzialità del
perito, il quale non poteva peraltro ignorare che le richieste complementari
gli erano state sottoposte dal magistrato inquirente. Secondo il ricorrente, il
perito avrebbe dovuto limitarsi a prendere posizione sulla perizia di parte,
segnatamente sulle questioni di natura tecnica, senza formulare commenti
personali inappropriati volti a screditare l'esperto della difesa.

3.2 L'art. 56 CPP, applicabile ai periti giusta il rinvio dell'art. 183 cpv. 3
CPP, enumera diversi specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre
la lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti
di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe
avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella
quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle
lettere precedenti (DTF 138 IV 142 consid. 2.1).
L'art. 56 lett. f CPP concreta le garanzie derivanti dall'art. 30 cpv. 1 Cost.
Poiché il perito non è membro del tribunale, la sua ricusazione non viene
esaminata sotto il profilo di questa norma, bensì sotto quello dell'art. 29
cpv. 1 Cost., che garantisce un processo equo (DTF 125 II 541 consid. 4a).
Riferita alle esigenze d'imparzialità e di indipendenza poste a un esperto,
questa disposizione assicura tuttavia all'interessato una tutela equivalente a
quella dell'art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF 127 I 196 consid. 2b; sentenza 1B_243/
2012 del 9 maggio 2012 consid. 2.1, in: RtiD II-2012, n. 47, pag. 284 segg.).
Le parti a una procedura hanno quindi il diritto di esigere la ricusazione di
un perito la cui situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far
sorgere dubbi sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla
decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della
necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (DTF 136 I 207
consid. 3.1 e rinvii). Sebbene la semplice affermazione della parzialità,
basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare
un dubbio legittimo, non occorre che il perito sia effettivamente prevenuto:
per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a
suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di
parzialità (DTF 136 I 207 consid. 3.1; 136 III 605 consid. 3.2.1).
La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116 Ia 14
consid. 4). Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona
ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di
parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere
funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono
rivestire le apparenze stesse. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive
dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 134 I
238 consid. 2.1, 20 consid. 4.2). Espressioni del perito rivolte contro la
persona e il comportamento di una parte possono metterne in dubbio
l'imparzialità quando il contenuto o la modalità della comunicazione denota
particolari simpatie o antipatie nei suoi confronti. Tali espressioni possono
essere rese prima, durante o dopo la perizia, come pure nel referto peritale
medesimo. Non costituisce per contro motivo di ricusa la circostanza che il
perito ha formulato nel suo rapporto conclusioni sfavorevoli per una parte (DTF
132 V 93 consid. 7.2.2; sentenza 8C_781/2010 del 15 marzo 2011 consid. 7.1;
KIENER/KRÜSI, Die Unabhängigkeit von Gerichtssachverständigen, in: ZSR 2006 I
pag. 504).

3.3 Nella lettera accompagnatoria al complemento peritale del 22 ottobre 2010,
il perito giudiziario ha rilevato che: "La réalisation de ce travail a
nécéssité plus de 30 heures de traduction, d'analyses et de rédaction; j'ose
espérer qu'elle mettra un point final aux demandes de compléments et
d'expertises déposées par M. A.________ ou son conseil". Nel complemento
peritale stesso, prendendo posizione su un'obiezione sollevata dall'esperto
della difesa, secondo cui era vero che il contatto tra due fili scoperti
provoca il corto circuito, ma andava di fatto verificata la causa che ne aveva
determinato l'effetto, il perito giudiziario ha rilevato "Aucun commentaire si
ce n'est que le principe aurait dû s'appliquer aux arguments de l'expertise
D.________". Esprimendosi poi sulla critica di non avere riportato sullo schema
del circuito elettrico un cavo che alimenta la sponda idraulica situata nella
parte posteriore del camion, il perito giudiziario ha tra l'altro ritenuto che:
"(...) cette mention: ne constitue qu'une remarque totalement inopportune, à la
limite de la diffamation mettant en cause le travail d'investigation du
soussigné qui tient à préciser que, durant 40 années d'expertises judiciaires,
aucune d'entre elles n'a été réalisée sans une investigation approfondie de la
scène de feu. Quant à ses compétences et à son honnêté intellectuelle, il
n'appartient pas à l'expert D.________ d'en juger".

3.4 Il ricorrente ritiene che con la prima considerazione, utilizzando in
particolare l'espressione "j'ose espérer qu'elle mettra un point final aux
demandes" invece di fare capo a una formula neutrale, come per esempio
"j'espère avoir répondu à toutes les questions encore ouvertes", il perito
giudiziario avrebbe manifestato stizza e fastidio nei suoi confronti,
trascurando peraltro che le richieste complementari non gli erano state
sottoposte dall'imputato o dal suo difensore, ma dal PP medesimo. Sostiene poi
che le due citate considerazioni contenute nel complemento peritale,
diversamente da quanto ritenuto dalla Corte cantonale, non rientrerebbero
nell'ambito di una discussione di natura tecnica tra esperti, ma
costituirebbero esternazioni inopportune non rispondenti alle obiezioni
sollevate e screditerebbero l'esperto della difesa, denotando oggettivamente
una parvenza di prevenzione.
Certo, dalle frasi in discussione traspare una certa irritazione del perito. Il
complemento peritale del 22 ottobre 2010, alla base dell'istanza di ricusa, fa
tuttavia seguito ad un'udienza successiva alla consegna della perizia e a due
ulteriori complementi peritali del 2 febbraio 2010 e del 19 febbraio 2010, in
cui egli si era pure espresso sull'ipotesi di un corto circuito quale possibile
causa dell'incendio. Tale probabilità è ancora stata avanzata dall'esperto
della difesa nel suo parere, sicché il perito giudiziario vi si è dovuto
nuovamente confrontare nel complemento peritale. A questi era peraltro noto che
pur se presentate formalmente dal PP, le richieste complementari erano
prevalentemente riconducibili alle contestazioni della difesa. Contrariamente
all'opinione del ricorrente, il perito giudiziario si è comunque espresso sulle
questioni tecniche, spiegando in particolare perché la mancata indicazione del
cavo di alimentazione della sponda idraulica non sarebbe di rilievo in quanto
un'eventuale sua disfunzione non sarebbe stata all'origine dell'incendio. È
comprensibile ch'egli abbia poi liquidato succintamente la critica secondo cui
riguardo al corto circuito andava verificata la causa che ne aveva determinato
l'effetto, giacché si trattava di una considerazione generale, formulata
dall'esperto della difesa prima di esporre argomenti più specifici, che invero
sono stati affrontati dal perito. Valutate in questo contesto, tenendo conto
delle richieste complementari sottoposte al perito in diverse riprese e della
manchevolezza rimproveratagli, le criticate espressioni possono tutto sommato
ancora essere considerate oggettivamente proporzionate. Esse non denotano
particolare antipatia nei confronti del ricorrente, del suo legale e
dell'esperto di parte, né consentono di ritenere di per sé non neutrale ed
oggettivo il rapporto redatto dal perito giudiziario. A ragione la Corte
cantonale ha quindi negato un sospetto oggettivo di prevenzione e di
parzialità, respingendo conseguentemente l'istanza di ricusa.

4.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. La domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, vista la
situazione finanziaria del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
La cassa del Tribunale federale verserà alla patrocinatrice del ricorrente fr.
1'500.-- a titolo di indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al
Tribunale federale.

5.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero
pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 26 aprile 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni

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