Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.121/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_121/2013

Sentenza del 3 maggio 2013
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Broggini,
ricorrente,

contro

Giudice B.________, Tribunale penale cantonale, Palazzo di giustizia, via
Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
procedimento penale, ricusazione,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 14 febbraio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con atto di accusa del 16 ottobre 2012, il Procuratore pubblico (PP) ha posto
in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali A.________, per i
reati di violenza carnale, tentata coazione sessuale e ripetuto sequestro di
persona e rapimento. L'imputato, sottoposto alla carcerazione preventiva dal 1°
luglio 2010 al 12 agosto 2010, avrebbe commesso detti reati nei confronti di
C.________ il 27 giugno 2010.

B.
Il 19 ottobre 2012, il Giudice B.________, Presidente della Corte, ha
comunicato alle parti che il sorteggio degli assessori-giurati avrebbe avuto
luogo il 25 ottobre successivo presso il Tribunale penale cantonale. Con
scritto del 22 ottobre 2012, il legale dell'imputato ha manifestato al
Presidente della Corte sorpresa per la priorità data al procedimento e gli ha
chiesto spiegazioni al riguardo. Dopo averlo contattato telefonicamente siccome
non aveva ricevuto una risposta, il legale gli ha ancora scritto il 16 novembre
2012, rilevando che l'inusuale priorità attribuita al procedimento sarebbe
riconducibile al fatto che la presunta vittima è la figlia di un giudice
supplente del Tribunale penale cantonale, il quale, secondo quanto concordato
dai membri del Tribunale, non avrebbe più partecipato a dibattimenti fino al
termine del processo in questione. Con lettera del 20 novembre 2012, il
Presidente della Corte ha comunicato al legale dell'imputato che i tempi di
organizzazione del dibattimento erano da porre in relazione solo con la gravità
delle imputazioni contenute nell'atto di accusa e oggetto del procedimento.

C.
Il 3 dicembre 2012 l'imputato ha presentato un'istanza di ricusa nei confronti
del Presidente della Corte, rimproverandogli di non avere valutato
oggettivamente se la competenza della Corte delle assise criminali fosse
giustificata e sollevando dubbi di parzialità sulla base del contenuto dei
citati scritti e del colloquio telefonico.

D.
Con sentenza del 14 febbraio 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello (CRP) ha respinto l'istanza di ricusa. Ha sostanzialmente negato
l'esistenza di circostanze oggettive e concrete atte a fondare una prevenzione
o parzialità del Presidente della Corte.

E.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al
Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarlo per violazione
del suo diritto di essere sentito. In via subordinata, chiede di riformare la
sentenza della CRP nel senso di accogliere l'istanza di ricusa e di annullare
tutti gli atti compiuti dal Giudice B.________, il quale non potrà presiedere
la Corte chiamata a giudicare l'imputato. Postula inoltre il conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente fa valere la violazione degli
art. 39, 56 lett. f e 329 CPP, nonché degli art. 8, 9, 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1
Cost.
Non sono state chieste osservazioni sul merito del gravame.

Diritto:

1.
1.1 Diretto contro una decisione incidentale su una domanda di ricusazione
(art. 92 cpv. 1 LTF), emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art.
80 cpv. 1 LTF), il ricorso concernente una causa in materia penale è, di
massima, ammissibile (art. 78 cpv. 1 LTF). Esso è tempestivo e la
legittimazione dell'imputato è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF).

1.2 Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, nell'ambito di un ricorso al Tribunale
federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se
ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Il Tribunale federale non
può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo la pronuncia del
giudizio impugnato, vale a dire veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1). I
documenti prodotti dal ricorrente, relativi alla convocazione da parte del
giudice ricusato ad un'udienza preliminare, sono successivi all'emanazione
della sentenza impugnata e in quanto tali inammissibili in questa sede.

1.3 L'oggetto della causa è circoscritto alla ricusazione del Giudice
B.________, chiesta dal ricorrente con l'istanza del 3 dicembre 2012 e fondata
sui contatti intervenuti con il difensore in vista della preparazione del
dibattimento. Eventuali manchevolezze rimproverate al PP nella fase
dell'inchiesta esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili in
applicazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF.

2.
2.1 Il ricorrente rileva di avere chiesto, con l'istanza di ricusa,
l'acquisizione di una lista anonimizzata di tutti i pubblici dibattimenti
avvenuti a carico di imputati non carcerati davanti alla Corte delle assise
criminali dal 1° gennaio 2009 al 30 novembre 2012, con l'indicazione della data
dei relativi atti d'accusa. Al riguardo fa valere una violazione dell'art. 29
cpv. 2 Cost. e degli art. 8 e 9 Cost., lamentando il fatto che la precedente
istanza non avrebbe assunto la prova, atta a dimostrare che al procedimento
penale a suo carico sarebbe stata data una priorità del tutto eccezionale ed
inusuale nella prassi del Tribunale penale cantonale.

2.2 Richiamando la lettera del 20 novembre 2012 del Giudice B.________ e
rilevando che il procedimento penale era pendente oramai dal mese di giugno del
2010, la CRP ha in sostanza riconosciuto che il giudice aveva applicato
rettamente l'imperativo di celerità (cfr. sentenza impugnata consid. 4.4.5).
Che alla preparazione del dibattimento sia stata attribuita una certa priorità
è quindi circostanza ammessa dalla stessa CRP, che poteva pertanto ritenere
superflua la prova richiesta dal ricorrente e rinunciare di conseguenza ad
assumerla senza violare il suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 136 I 229
consid. 5.3 e rinvii).
Richiamando poi semplicemente gli art. 8 e 9 Cost. e sostenendo che la costante
mancata applicazione dell'imperativo di celerità da parte del Tribunale penale
cantonale sarebbe notoria e ch'egli dovrebbe beneficiare di una parità di
trattamento nell'illegalità, il ricorrente non sostanzia una violazione degli
invocati diritti fondamentali con una motivazione conforme alle accresciute
esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 136 II 304 consid. 2.5 e rinvii).
Con la sua considerazione generica, il ricorrente non si confronta puntualmente
con le condizioni poste dalla giurisprudenza per ammettere eccezionalmente una
parità di trattamento nell'illegalità, in particolare non rende seriamente
verosimile l'esistenza di una prassi costante (da lui ritenuta notoria)
contraria al principio di celerità e dalla quale la Corte delle assise
criminali non intenderebbe scostarsi (cfr. DTF 136 I 65 consid. 5.6; 134 V 34
consid. 9 pag. 44).

3.
3.1 Il ricorrente lamenta la violazione degli 39 e 329 CPP, rimproverando al
giudice ricusato di avere ammesso la sua competenza senza esaminare
oggettivamente l'atto di accusa, in particolare senza valutare se la decisione
del PP di deferire l'imputato dinanzi alla Corte delle assise criminali con la
presenza obbligatoria di assessori-giurati fosse giustificata.

3.2 Secondo l'art. 39 cpv. 1 CPP, la cui collocazione sistematica si riferisce
innanzitutto alla competenza territoriale, qui non litigiosa, le autorità
penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il
caso all'autorità competente. Giusta l'art. 329 cpv. 1 CPP, chi dirige il
procedimento esamina se: l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti
regolarmente (lett. a); i presupposti processuali sono adempiuti (lett. b); vi
sono impedimenti a procedere (lett. c). L'art. 329 cpv. 2 CPP prevede che, se
da tale esame, o successivamente nel procedimento risulta che non può ancora
essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se
necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la
rettifichi.
L'esame dell'accusa da parte della direzione del procedimento giusta l'art. 329
cpv. 1 CPP, che comprende la verifica della competenza del Tribunale, è
tuttavia soltanto sommario e non viene svolto nell'ambito di una procedura
formale conclusa con una decisione sull'ammissibilità o meno dell'accusa (cfr.
Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21
dicembre 2005, in: FF 2006 pag. 1181; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 all'art. 329). Sotto questo
profilo, la direzione del procedimento deve in particolare esaminare
sommariamente se il comportamento contestato all'imputato è punibile penalmente
e se sussistono sufficienti elementi a sostegno dell'accusa (cfr. Messaggio
citato, pag. 1181; sentenza 1B_703/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 2.6, in:
Pra 2012 n. 36 pag. 243 segg.).

3.3 In concreto, il PP ha promosso nei confronti dell'imputato l'accusa dinanzi
alla Corte delle assise criminali per i reati di violenza carnale, tentata
coazione sessuale, nonché ripetuto sequestro di persona e rapimento. Nell'atto
di accusa, il PP ha indicato che la sanzione proposta sarà formulata al
dibattimento ed ha richiamato gli art. 50 cpv. 3 e 61 della legge cantonale
sull'organizzazione giudiziaria, del 10 maggio 2006 (LOG) riguardanti la
composizione della Corte delle assise criminali con la partecipazione di
assessori-giurati.
Il ricorrente sostiene che il giudice ricusato non avrebbe esaminato se la
competenza della Corte delle assise criminali fosse oggettivamente
giustificata, tenuto conto del fatto che, richiamando la presenza obbligatoria
di assessori-giurati, il PP prospetterebbe una pena superiore ai cinque anni,
chiaramente fuori luogo. Come visto, l'esame dell'accusa richiesto dall'art.
329 cpv. 1 CPP è tuttavia sommario e limitato al contenuto dell'atto di accusa,
all'esistenza dei presupposti processuali e di eventuali impedimenti a
procedere. Nella fattispecie, sono rimproverati al ricorrente reati gravi, che
prevedono pene detentive fino a dieci anni. La Corte delle assise correzionali,
composta di un giudice del Tribunale penale cantonale, giudica però
essenzialmente i reati per i quali il PP propone una pena detentiva superiore a
tre mesi e che non eccede due anni, una pena pecuniaria superiore a 90 aliquote
giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360 ore (cfr. art. 50
cpv. 4 LOG; cfr. inoltre art. 19 cpv. 2 lett. b CPP). Il giudizio sui reati per
i quali il PP propone una pena detentiva superiore a due anni, rientrano per
contro nella competenza della Corte delle assise criminali (cfr. art. 50 cpv. 2
LOG), a prescindere dalla possibilità di escludere in determinati casi la
partecipazione degli assessori-giurati (cfr. art. 61 LOG). In considerazione
della natura delle imputazioni prospettate contro il ricorrente, il giudice
ricusato non aveva quindi motivo di negare la competenza della Corte delle
assise criminali indicata dal PP nell'atto d'accusa. Ammettendo tale
competenza, non ha pertanto violato l'art. 329 CPP. D'altra parte, soltanto
errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come
lesioni gravi dei doveri del magistrato, potrebbero entrare in considerazione
ai fini della ricusa (DTF 116 Ia 135 consid. 3a; 115 Ia 400 consid. 3b). Simili
manchevolezze, sebbene rimproverate al giudice ricusato nella preparazione del
dibattimento, non sono ravvisabili nella fattispecie.

4.
4.1 Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 56 lett. f CPP e 30 cpv.
1 Cost., adducendo un rischio di parzialità del giudice ricusato per il fatto
che questi sarebbe compagno di partito e collega del padre della presunta
vittima, con cui avrebbe del resto preso contatto dopo avere ricevuto l'atto di
accusa. Gli rimprovera poi di avere in ogni caso avuto contatti con il PP o il
legale della vittima e di avere dato una priorità inusuale al procedimento
penale. Rileva inoltre, che nelle osservazioni del 4 dicembre 2012 all'istanza
di ricusa, il Giudice B.________ ha indicato il termine "vittima" invece di
"presunta vittima" e ribadisce il preteso mancato esame della competenza della
Corte delle assise criminali.

4.2 L'art. 56 CPP enumera diversi specifici motivi di ricusazione alle lettere
a-e, mentre la lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa
di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo
patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una
clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non
espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 138 IV 142 consid. 2.1).
L'art. 56 lett. f CPP concreta le garanzie derivanti dall'art. 30 cpv. 1 Cost.
e consente quindi alle parti di esigere la ricusazione di un giudice la cui
situazione o il cui comportamento siano di natura tali da far sorgere dubbi
sulla sua imparzialità. Questa garanzia vieta l'influsso sulla decisione di
circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria
oggettività a favore o a pregiudizio di una parte (DTF 136 I 207 consid. 3.1 e
rinvii). Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su
sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio
legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per
giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare
l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (DTF
136 I 207 consid. 3.1; 136 III 605 consid. 3.2.1). La ricusa riveste un
carattere eccezionale (DTF 131 I 24 consid. 1.1; 116 Ia 14 consid. 4). Sotto il
profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie
garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in
tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto
l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Decisivo è
sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi
oggettivamente giustificate (DTF 134 I 238 consid. 2.1, 20 consid. 4.2).

4.3 Ora, contrariamente a quanto presupposto dal ricorrente, non risultano
accertamenti vincolanti riguardo a specifici contatti del giudice ricusato con
il padre della vittima, il PP o il legale della controparte. Il semplice fatto
che i magistrati apparterrebbero allo stesso partito politico non costituisce
motivo di ricusa, il Tribunale federale avendo già avuto modo di precisare che,
una volta eletti, i magistrati sono presunti essere in grado di prendere la
distanza necessaria rispetto al loro partito politico e di pronunciarsi
obiettivamente sulla causa (cfr. sentenza 1B_460/2012 del 25 settembre 2012
consid. 3.2 e rinvii, in particolare con riferimento a DTF 105 Ia 157 consid.
6a e DTF 138 I 1 consid. 2.3-2.4). Solo circostanze eccezionali permettono
infatti di fare ritenere che il giudice potrebbe subire un'influenza dalla
formazione politica alla quale appartiene, al punto da non più apparire
imparziale nella trattazione della causa in questione (cfr. sentenza 1B_460/
2012 citata, consid. 3.2). Analogamente, anche un'eventuale amicizia tra gli
interessati può essere motivo di ricusa solo se fra essi esiste un legame che,
per la sua intensità e qualità, è di natura tale da fare temere che il giudice
sia influenzato nella conduzione del processo e nella sua decisione (DTF 138 I
1 consid. 2.4). Simili estremi non sono addotti né tantomeno resi verosimili
nella fattispecie.
Il giudice ricusato nemmeno è incorso in un'irregolarità per avere attribuito
una certa priorità al procedimento. Il principio di celerità impone infatti di
portare a termine i procedimenti senza ritardi ingiustificati (cfr. art. 5 cpv.
1 CPP), tenendo conto non da ultimo anche della gravità delle accuse e
dell'interesse delle parti (cfr. DTF 130 I 269 consid. 3.1, 312 consid. 5.2).
Una conduzione spedita della procedura è pure nell'interesse dell'imputato, che
non deve essere lasciato inutilmente nell'incertezza riguardo all'esito delle
imputazioni rimproverategli. Rilevati i gravi reati perseguiti nella
fattispecie, una conclusione rapida del procedimento penale, aperto nel giugno
2010, appare in tal senso giustificata e ragionevole. È d'altra parte
sostenibile ritenere che questa esigenza di celerità corrisponda in concreto
anche all'interesse di un buon funzionamento del Tribunale penale cantonale,
nella misura in cui può essere opportuno evadere senza ritardi una causa
pendente che, per la presenza di un giudice supplente parente stretto di una
parte in una procedura, potrebbe comportare provvisoriamente possibili
incertezze nella composizione delle Corti.
Quanto alla critica riguardante il mancato esame dell'atto di accusa, già si è
visto che è infondata. Utilizzando poi il termine "vittima", senza precisare
che la stessa è soltanto presunta, il giudice ricusato non ha comunque espresso
un'opinione sulla colpevolezza del ricorrente e non può quindi essere
considerato prevenuto per questo motivo.
Nel loro complesso, gli argomenti esposti dal ricorrente non sono pertanto
idonei a fondare un sospetto oggettivo o anche solo una parvenza di prevenzione
e di parzialità del giudice ricusato nei suoi confronti.

5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua
ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico
del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al patrocinatore del ricorrente, e
alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 maggio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni

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