Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 992/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_992/2012 {T 0/2}

Sentenza del 27 marzo 2013
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Pfiffner Rauber, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
A._________,
patrocinato dall'avv. Marzio Gianora, ricorrente,

contro

GastroSocial Cassa Pensione,
Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
patrocinata dall'avv. Mattia A. Ferrari, opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 31 ottobre 2012.

Fatti:

A.
A.a A.________ , nato nel 1966, è entrato alle dipendenze della Fondazione
X.________ in qualità di manutentore tuttofare nel mese di marzo 2008 e in
quanto tale, tramite il datore di lavoro, è stato assicurato ai fini
previdenziali presso la GastroSocial Cassa pensione (in seguito: GastroSocial)
fino al 31 marzo 2010. Il 28 maggio 2008 è rimasto vittima di un "infortunio"
sul lavoro ("strappo alla schiena") a seguito del quale non ha più ripreso
l'attività professionale.
A.b Il 12 febbraio 2009 A.________ ha presentato una domanda di prestazioni AI.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha esperito gli accertamenti del caso,
tra i quali una perizia reumatologica a cura del dott. C.________, il quale con
referto del 22 marzo 2010 - posta la diagnosi di sindrome da dolore cronico,
alterazioni degenerative del rachide lombare, esiti da morbo di Scheuermann,
disturbi statici del rachide - ha dichiarato l'interessato inabile al lavoro in
maniera completa dal 28 maggio 2008 al 9 dicembre 2009, parzialmente inabile al
lavoro (al 40%) nell'attività pregressa dal 10 dicembre 2009 e, sempre da tale
data, pienamente abile in attività sostitutiva confacente al suo stato di
salute. Sulla base di questa valutazione, l'amministrazione con decisione del 2
febbraio 2011 (preavvisata il 10 settembre 2010 e notificata anche a
GastroSocial) ha attribuito all'assicurato una rendita intera AI (per un grado
d'invalidità del 100%) dal 1° agosto 2009 (sei mesi dopo la presentazione della
domanda: art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 marzo 2010 (tre mesi dopo il miglioramento
constatato in ambito medico). Per il seguito l'UAI ha negato ulteriori
prestazioni, accertando un grado d'invalidità insufficiente (1.4%).

Adito su ricorso dell'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino ha annullato la decisione amministrativa e ha rinviato gli atti all'UAI
per complemento istruttorio, segnatamente per valutazione degli aspetti di
natura psichiatrica (pronuncia del 17 agosto 2011). L'UAI ha quindi incaricato
a tale scopo il Centro peritale per le assicurazioni sociali. Con rapporto del
2 dicembre 2011, i periti, rilevata una sindrome depressiva con episodio di
media gravità (ICD 10:F32.1), hanno stabilito una incapacità lavorativa del 50%
in ogni attività dalla data della perizia. Preso atto di queste conclusioni e
accertata una situazione invariata dal profilo somatico, l'UAI ha confermato il
diritto alla rendita intera dal 1° agosto 2009 al 31 marzo 2010, mentre ha
riconosciuto una (nuova) mezza rendita dal 1° gennaio 2012 (al termine di un
nuovo periodo annuo di attesa iniziato, secondo l'UAI, il 1° gennaio 2011),
oltre alle rendite per i due figli X.________ e Y._________ (decisione del 2
marzo 2012, preavvisata il 6 dicembre 2011 e ugualmente notificata a
GastroSocial).
A.c A.________ si è quindi rivolto a GastroSocial, la quale ha tuttavia negato
un suo obbligo di prestazioni dal profilo della previdenza professionale
osservando che non poteva essere ritenuta responsabile per la nuova malattia
insorta successivamente alla fine del rapporto di affiliazione, terminato il 31
marzo 2010.

B.
Mediante petizione del 2 luglio 2012, l'interessato ha chiesto al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare GastroSocial al versamento
di una rendita intera d'invalidità della previdenza professionale dal 1° maggio
2009 e di una mezza rendita dal 1° gennaio 2012, oltre alle rendite per i suoi
due figli (X.________ e Y.________). Per pronuncia del 31 ottobre 2012 la Corte
cantonale ha respinto la petizione. In sintesi, il giudice di prime cure ha
ritenuto che la Cassa pensione non era tenuta a versare prestazioni
d'invalidità poiché l'inizio dell'incapacità lavorativa di rilievo che aveva
portato al riconoscimento di una mezza rendita risaliva a una data successiva
al marzo 2010, sicché faceva difetto il nesso materiale con la precedente
rendita intera temporanea. Per il resto, ha concesso all'assicurato
l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

C.
A.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale ribadisce le
richieste di sede cantonale oltre a chiedere l'assistenza giudiziaria e il
gratuito patrocinio anche per la procedura federale. Dei motivi si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi.

GastroSocial propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF.
Costituisce una violazione del diritto federale, liberamente riesaminabile, in
particolare anche l'accertamento incompleto dei fatti determinanti come pure la
violazione della massima inquisitoria che costituisce una norma essenziale di
procedura (cfr. sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 consid. 1.2 con
riferimento). Il riesame di una tale questione entra in particolare in linea di
considerazione nell'ipotesi in cui un fatto decisivo è stato stabilito sulla
base di un sostrato probatorio incompleto. Per il resto, il Tribunale federale
fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105
cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti
dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto,
ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del
diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che
l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante
sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il Tribunale cantonale ha
correttamente esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la
materia, rammentando in particolare le regole che reggono il diritto alle
prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria (art. 23
LPP), l'estensione del diritto alla rendita (art. 24 cpv.1 LPP), la nascita di
tale diritto (art. 26 cpv. 1 LPP in relazione con l'art. 29 LAI) e il concetto
di incapacità lavorativa rilevante dal profilo della LPP. A tale esposizione
può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ricordare
che affinché un istituto di previdenza possa essere chiamato a fornire
prestazioni, l'incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un'epoca in cui
l'assicurato era ad esso affiliato. Inoltre, tra detta incapacità e la
susseguente invalidità deve sussistere uno stretto nesso materiale e temporale.
A questo riguardo questa Corte ha precisato che vi è segnatamente connessione
materiale se il danno alla salute all'origine dell'invalidità è essenzialmente
lo stesso che si era già manifestato durante l'affiliazione al (precedente)
istituto di previdenza e che ha causato un'incapacità di lavoro di una certa
importanza (di almeno il 20%; DTF 123 V 262 consid. 1c pag. 264; cfr. inoltre
sentenza 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 2 con riferimenti). Questi
principi valgono di massima, in assenza di disposizioni statutarie contrarie,
anche in materia di previdenza professionale più estesa (cfr. SVR 1994 BVG n.
14 pag. 38 consid. 2b; DTF 117 V 329 consid. 3 pag. 332).

3.
La Corte cantonale ha negato, sulla base degli atti medici all'inserto,
l'esistenza di un nesso materiale tra l'incapacità lavorativa per motivi
somatici manifestatasi prima del marzo 2010 e i (successivi) problemi psichici
che hanno fondato il diritto alla mezza rendita dal 1° gennaio 2012
essenzialmente poiché non risultava che i problemi psichici invalidanti
avessero causato un'incapacità lavorativa di rilievo durante l'affiliazione
alla convenuta.

3.1 Pur essendo quella della connessione materiale e temporale una questione di
diritto e in quanto tale liberamente riesaminabile dal Tribunale federale, essa
si apprezza comunque sulla base dei fatti accertati dall'autorità giudiziaria
cantonale, e in particolare dei documenti medici. I quali fatti vincolano la
Corte federale nella misura in cui non sono stati accertati in maniera
manifestamente inesatta o incompleta (o comunque contraria al diritto). Spetta
pertanto al ricorrente che nella fattispecie intende contestare i fatti
accertati dall'autorità inferiore spiegare, in maniera circostanziata, per
quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste
all'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (v. sopra, consid. 1).

3.2 Sennonché, il ricorrente, limitandosi a sollevare perlopiù censure di
natura appellatoria, in quanto tali inammissibili in sede federale,
difficilmente adempie a queste esigenze di motivazione in relazione ai fatti
posti a fondamento del giudizio impugnato. Allegando al gravame un ulteriore
attestato medico dello psichiatra dott. M.________, datato 22 novembre 2012,
l'insorgente osserva di essere già stato in cura, nel periodo tra agosto 2008 e
gennaio 2009, per uno stato depressivo reattivo all'infortunio del 28 maggio
2008. Il danno psichico si sarebbe dunque manifestato già durante il rapporto
di previdenza e avrebbe contribuito all'evoluzione della malattia, essendo
indissolubilmente legato con il danno somatico. A parte il fatto che il nuovo
documento è chiaramente irricevibile poiché posteriore alla data del giudizio
impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF), il
ricorrente dimentica che non è l'apparizione dei disturbi in quanto tale a
costituire l'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP, ma piuttosto
l'intervento di una incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il
20%) dovuta all'affezione invalidante. Anche volendo ammettere che l'affezione
psichica fosse già apparsa in un'epoca in cui l'assicurato era ancora affiliato
presso la Cassa opponente, ciò non basta a giustificare un obbligo di
prestazione a carico di quest'ultima poiché il disturbo in questione non aveva
ancora avuto alcuna incidenza (di rilievo) sulla capacità lavorativa. Il
momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa determinante deve infatti
essere sufficientemente provata. Se nel diritto del lavoro già un'incapacità
lavorativa di pochi giorni dev'essere dimostrata con un certificato medico o in
altro modo, a maggior ragione non si può prescindere dal pretendere sufficienti
e chiare prove in relazione all'inabilità lavorativa di riferimento per la
previdenza professionale, dove le conseguenze sono di più ampia portata
(rendite vitalizie, ecc.). Queste prove non possono essere sostituite da
considerazioni e congetture speculative, bensì devono potersi dedurre con il
grado di verosimiglianza preponderante usuale nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. sentenza B 68/06 del 31 agosto 2007 consid. 6.4 con riferimenti).
Ora, l'accertamento del primo giudice che nel caso di specie ha rilevato
l'assenza di indizi chiari e sufficienti per ammettere non soltanto la presenza
di un'affezione psichica, ma anche e soprattutto di una incapacità lavorativa
di rilievo ad essa associabile già durante il rapporto di previdenza è
tutt'altro che arbitrario. Del resto non va dimenticato che pure l'UAI ha
riconosciuto il diritto alla mezza rendita dal 1° gennaio 2012 per motivi
psichici riconducendo la nuova inabilità a un danno alla salute diverso
dall'incapacità lavorativa oggetto della prima rendita. Ne discende che su
questo punto il ricorso va respinto siccome manifestamente infondato e la
pronuncia cantonale confermata.

4.
Diverso è invece il discorso per quanto concerne la richiesta di prestazioni a
dipendenza dell'affezione somatica, per la quale l'UAI ha riconosciuto una
rendita intera limitata nel tempo, e più precisamente dal 1° agosto 2009 (sei
mesi dopo la presentazione della domanda conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI)
al 31 marzo 2010 (tre mesi dopo l'accertato miglioramento).

4.1 Come si evince dagli art. 23, 24 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPP, fra primo
(assicurazione per l'invalidità) e secondo pilastro (previdenza professionale)
esiste un forte legame funzionale. Questo legame mira, da un lato, a garantire
un coordinamento materiale esteso tra primo e secondo pilastro e, dall'altro, a
esentare quanto più possibile gli organi della previdenza professionale dai
dispendiosi accertamenti riguardanti le condizioni, l'estensione e l'inizio del
diritto alle prestazioni d'invalidità del secondo pilastro (DTF 133 V 67
consid. 4.3.2 pag. 69; 132 V 1 consid. 3.2 pag. 4). Tanto in materia di
previdenza obbligatoria quanto in materia di previdenza più estesa (se
l'istituto di previdenza ha deciso per via di regolamento di estendere la
previdenza al di là delle esigenze minime di legge), la valutazione
dell'invalidità effettuata dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità
assume, in assenza, come in concreto, di disposizione statutaria contraria,
forza vincolante per gli organi della previdenza professionale. Sempre che tale
valutazione non risulti manifestamente insostenibile e che l'istituto di
previdenza sia stato adeguatamente coinvolto nella procedura AI, ciò significa
in particolare che il diritto a una rendita d'invalidità LPP (art. 23 LPP), la
sua entità (art. 24 cpv. 1 LPP) e il suo inizio (art. 26 cpv. 1 LPP) si
determinano per analogia alle disposizioni della LAI (DTF 134 V 64 consid.
4.1.2 pag. 70).

4.2 La Corte cantonale ha pacificamente accertato che l'affezione di natura
somatica, conseguente all'infortunio del 28 maggio 2008 e posta a fondamento
dell'assegnazione della rendita intera AI dal 1° agosto 2009 al 31 marzo 2010,
è intervenuta in un periodo in cui l'assicurato era affiliato alla GastroSocial
e subiva una (completa) inabilità lavorativa di rilievo. Il ricorrente,
ancorché in maniera invero un po' confusa, si prevale di questa situazione e
chiede di riprendere la valutazione dell'AI - vincolante, poiché correttamente
notificata all'istituto di previdenza e non (più) contestata dalle parti - per
ottenere (pure) l'assegnazione di una rendita intera dal 1° maggio 2009 per le
conseguenze invalidanti sia delle affezioni somatiche che - a torto, per quanto
visto in precedenza - di quelle psichiche.

4.3 Richiamata la prassi esposta al considerando 4.1, non vi è motivo per non
riprendere la vincolante valutazione dell'AI e per non riconoscere
all'assicurato, almeno nel suo principio, una rendita intera dal 1° agosto 2009
(cfr. art. 26 cpv. 1 LPP in relazione con l'art. 29 cpv. 1 LAI; Hans-Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2a ed. 2012, pag. 337 n. 921) al 31 marzo 2010,
oltre alle rendite per i due figli X.________ e Y.________ (art. 25 LPP), per
le conseguenze invalidanti di natura somatica.
4.3.1 La pronuncia cantonale non si è minimamente espressa su questo aspetto.
Verosimilmente - ma in mancanza di concrete constatazioni della Corte cantonale
si tratta di mere congetture - perché ha fatto affidamento sulla nota
all'incarto 28 febbraio 2011 e sul successivo scritto 14 marzo 2011
dell'istituto di previdenza. In particolare nella prima, l'opponente aveva
osservato, con riferimento all'incapacità lavorativa assicurata per motivi
somatici, di non dovere probabilmente ("wahrscheinlich") pagare alcuna rendita
(del secondo pilastro) perché, pur essendo di per sé dovuta fino al 31 marzo
2010, l'assicuratore d'indennità giornaliera in caso di malattia (AXA
Winterthur) aveva già versato indennità fino al 28 maggio 2010. Quand'anche il
motivo - l'unico ipotizzabile - fosse questo, la decisione di non esaminare il
diritto a una rendita del secondo pilastro non potrebbe comunque essere
condivisa.
4.3.2 L'ordinamento in materia di previdenza professionale contiene norme di
coordinamento con l'assicurazione malattia. L'art. 26 cpv. 2 LPP prevede in
particolare che l'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni
regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che
l'assicurato riscuote il salario completo. Basandosi su questa disposizione di
legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP - che l'ha incaricato di emanare
prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi
superstiti in caso di concorso di prestazioni - il Consiglio federale ha
autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli istituti di previdenza a differire il diritto
a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità
giornaliera se: a) l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve
indennità giornaliere dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino
almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e b) se le indennità
giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Si
tratta di una norma di coordinamento temporale tesa ad evitare che l'assicurato
- il quale riscuote il suo salario o delle prestazioni sostitutive che
esonerano il datore di lavoro dal relativo versamento - non disponga, dopo
l'invalidità, di mezzi finanziari superiori a quelli di cui beneficava in
precedenza. Il diritto a una rendita d'invalidità può tuttavia soltanto essere
differito se le disposizioni regolamentari lo prevedono espressamente (DTF 128
V 243 consid. 2b pag. 247; 123 V 193 consid. 5c/cc pag. 199 con riferimenti).
4.3.3 Dovendo necessariamente ricorrere all'esame dell'incarto (art. 105 cpv. 2
LTF), emerge che l'istituto di previdenza opponente contempla la possibilità di
differire le proprie prestazioni fintanto che vengono a scadenza prestazioni
d'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia o infortuni (art. 9.1 del
Regolamento). Allo stesso tempo risulta che le indennità giornaliere di
malattia versate dalla AXA Winterthur coprivano l'80% del salario. Non è per
contro chiaro se le indennità giornaliere fossero anche finanziate almeno per
la metà dal datore di lavoro. Il giudizio impugnato, come detto, non si
pronuncia su tale questione e rende pertanto necessario un complemento
istruttorio (cfr. DTF 129 V 15 consid. 5b pag. 26). Complemento che del resto
si impone anche perché l'Ufficio AI ha compensato, per fr. 9'944.-, parte delle
rendite AI arretrate con le pretese di restituzione della AXA Winterthur (cfr.
decisione del 2 febbraio 2011, poi sostituita da quella del 2 marzo 2012). La
Corte cantonale dovrà verificare se in questo modo le indennità giornaliere in
caso di malattia restanti (non toccate dalla restituzione/compensazione)
raggiungano comunque la soglia dell'80% stabilita dall'art. 26 OPP 2, posto che
se ciò non fosse il caso la possibilità di differimento riservata dalla stessa
norma verrebbe a cadere (cfr. RSAS 2010 pag. 280, 9C_1026/2008, consid. 7.2;
2006 pag. 37, B 27/04, consid. 1 e 2).
4.3.4 In sintesi, il ricorrente ha diritto a una rendita intera dal 1° agosto
2009 al 31 marzo 2010 (oltre alle rendite per i due figli X.________ e
Y.________), eventualmente differita. Di conseguenza la pronuncia impugnata
dev'essere annullata e la causa rinviata all'istanza precedente perché
stabilisca l'entità delle prestazioni d'invalidità (eventualmente) dovute ed
esamini ugualmente se (e in quale misura) non si giustifichi pure una riduzione
per ragioni di sovrindennizzo. In questa misura il ricorso dev'essere
parzialmente accolto.

5.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno ripartite fra le parti
(art. 66 cpv. 1 LTF). Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Tuttavia, nella misura
in cui non è divenuta priva d'oggetto a seguito dell'accoglimento parziale del
ricorso, la domanda va (per la parte rimanente) respinta (cfr. sentenza 5P.432/
2006 del 14 maggio 2007 consid. 5.4). In effetti, la richiesta di prestazioni
(anche dopo il 31 marzo 2010) a dipendenza dell'invalidità psichica era -
tenuto conto della prassi in materia e degli accertamenti della Corte cantonale
- sin dall'inizio priva di possibilità di successo. Parzialmente vincente in
causa A.________ , rappresentato da un legale, ha diritto a un'indennità di
parte ridotta (art. 68 cpv. 1 LTF). Per contro, sebbene risulti ugualmente
parzialmente vincente e patrocinata da un legale esterno, la Cassa pensione
opponente non ha diritto a ripetibili poiché è incaricata di compiti di diritto
pubblico (art. 68 cpv. 3 LTF; cfr. SVR 2011 BVG n. 19 pag. 70, 9C_80/2010,
consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 ottobre
2012 è annullata. La causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova
decisione nel senso dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto.

2.
Nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, la domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 500.-, sono poste a carico del
ricorrente in misura di fr. 300.- e dell'opponente in misura di fr. 200.-.

4.
L'opponente verserà al patrocinatore del ricorrente la somma di fr. 1'000.- a
titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

5.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 27 marzo 2013
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti