Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 97/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_97/2012 {T 0/2}

Sentenza del 30 luglio 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
GastroSocial Cassa Pensione,
Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a,
6500 Bellinzona,
opponente,

C._________.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 22 dicembre 2011.

Fatti:

A.
Lamentando problemi psichici, C._________, nata nel 1967, già attiva
professionalmente nella gestione di un esercizio pubblico (di proprietà del
marito), in data 15 novembre 2006 ha presentato una domanda di prestazioni
dell'assicurazione invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) - esperiti
gli accertamenti medici e preso atto del rapporto del Centro X._________ del 18
ottobre 2007 attestante una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
media gravità (ICD 10 F33.1), che le causava una incapacità lavorativa del 100%
dal 29 agosto 2005 e dell'80% dal 20 marzo 2006 nella sua abituale professione
di cameriera come pure in qualsiasi altra attività - con decisione 24 giugno
2008 ha riconosciuto il diritto a una rendita intera, per un grado di
invalidità dell'80%, a partire dal 1° agosto 2006.

Adito dalla GastroSocial Cassa pensione che chiedeva in particolare
l'allestimento di una nuova perizia e che contestava che un disturbo depressivo
recidivo di medio grado determinasse un'inabilità totale, potendo a suo
giudizio tutt'al più giustificare una incapacità del 50%, il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino con pronuncia 13 luglio 2009 ha respinto il
ricorso dell'istituto di previdenza. Con sentenza del 25 ottobre 2010 (9C_779/
2009) il Tribunale federale ha tuttavia rinviato la causa all'amministrazione
per complemento istruttorio affinché attraverso una nuova perizia psichiatrica
chiarisse segnatamente gli atteggiamenti compulsivi e autolesionistici
descritti dall'interessata e da suo marito e si pronunciasse nuovamente sulla
capacità lavorativa residua, eventualmente in altra attività, e
sull'applicabilità di eventuali provvedimenti di integrazione professionale.

In seguito alla sentenza di rinvio, l'UAI ha affidato al Centro X._________ il
compito di allestire una nuova perizia specialistica. Il relativo referto 27
gennaio 2010 (recte: 2011), oltre alla diagnosi già nota, ha messo in evidenza
pure un disturbo della personalità instabile, tipo borderline (ICD 10:F60.31),
e una bulimia nervosa atipica (ICD 10:F50.3). Per il resto i periti hanno
confermato le conclusioni del precedente rapporto del 18 ottobre 2007,
ritenendo non praticabili provvedimenti di integrazione né l'esercizio di una
attività lavorativa in un diverso contesto. Aderendo a tale valutazione, l'UAI
ha confermato l'attribuzione di una rendita intera AI dal 1° agosto 2006 stante
un grado d'invalidità dell'80% (decisione del 15 marzo 2011, preavvisata il 1°
febbraio 2011).

B.
Nuovamente adito dall'istituto di previdenza, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ne ha respinto il ricorso con pronuncia del 22 dicembre 2011.

C.
GastroSocial Cassa pensione presenta ricorso al Tribunale federale al quale
chiede di annullare il giudizio cantonale e di disporre una perizia
supplementare. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per
violazione del diritto conformemente agli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale
federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore
(art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso
sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53
consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante
(cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte ricorrente che
intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in
maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle
eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso
contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto
a fondamento delle decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag.
254 con riferimento).

1.2 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i
motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in
modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto
(cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag.
254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa
perché l'atto impugnato viola il diritto federale; la motivazione deve essere
riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali
punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag.
245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre
genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali,
bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione
dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397
consid. 2a pag. 400).

2.
Nel caso concreto, l'atto di ricorso difficilmente adempie queste esigenze di
motivazione. Esso riprende per ampi stralci il testo del ricorso presentato in
sede giudiziaria cantonale. Inutile ricordare all'istituto di previdenza che in
questa misura il ricorso è irricevibile (DTF 134 II 244). Ma anche laddove
l'atto ricorsuale non si esaurisce in una ripresa bella e semplice del gravame
cantonale o non si limita altrimenti a considerazioni meramente astratte e
teoriche, slegate dalla risoluzione del caso di specie, esso non si confronta
nelle debite forme con il giudizio impugnato e non spiega adeguatamente in
quale misura l'apprezzamento del primo giudice in merito alle residue risorse
psichiche dell'assicurata e al suo grado di incapacità lavorativa sarebbe
arbitrario o comunque contrario al diritto (v. DTF 132 V 393).

2.1 Non bastano certamente a rendere qualificatamente errato l'accertamento
dell'autorità giudiziaria cantonale le apodittiche constatazioni tratte dalla
perizia 4 aprile 2011 del dott. H.________ secondo cui l'assicurata soffrirebbe
di una sindrome depressiva "soltanto" di grado medio giustificante tutt'al più
una incapacità lavorativa del 50%, visiterebbe la sua psichiatra una sola volta
al mese, seguirebbe una terapia insufficiente, non presenterebbe un disturbo
borderline, vivrebbe una situazione sul lavoro non ideale e presenterebbe
fattori estranei alla malattia quali tensioni con il marito e una mancante
motivazione per iniziare un'altra attività lavorativa (ricorso, pag. 2 seg.).
Ciò non è ovviamente sufficiente per stravolgere il giudizio impugnato che si è
diffusamente chinato sulle perizie in suo possesso contrapponendo le une alle
altre e spiegando in dettaglio perché ha attribuito pieno valore probatorio
alle premesse e conclusioni del Centro X._________ anziché a quelle del dott.
H.________ (v. pronuncia cantonale, pag. 13-22).

2.2 Un confronto critico con il giudizio cantonale è del tutto assente. Non
basta in particolare affermare che il rapporto 27 gennaio 2011 del Centro
X._________ sarebbe inutilizzabile perché secondo la perizia del dott.
H.________ conterrebbe diverse diagnosi sbagliate (ricorso, pag. 6). A parte il
fatto che la ricorrente nemmeno si dà la pena di indicare quali sarebbero le
diagnosi divergenti e quindi, a suo giudizio, errate, il giudice di prime cure
ha attentamente spiegato perché l'esistenza di un disturbo bulimico, peraltro
ripetutamente segnalato dai curanti sin dal 2005, e di un disturbo borderline
andavano ammesse (v. giudizio impugnato, pag. 16-18). Basandosi sulla
ricostruzione anamnestica oltre che sull'esame psichico operato dai periti del
Centro X._________, i quali hanno messo in evidenza una inadeguata modalità di
funzionamento e di gestione delle emozioni, accompagnata dalla tendenza
dell'assicurata ad agire in senso autolesionistico (cicatrici da taglio e da
bruciature di sigaretta, segni di morsicatura alle braccia, lesioni alle unghie
dei piedi) per placare il dolore psichico e dalla presenza di sentimenti
cronici di vuoto colmati con il cibo e lo shopping compulsivo, il primo giudice
ha accertato la presenza dell'elemento caratterizzante del disturbo
emotivamente instabile della personalità che determina una fragilità di base la
quale, di fronte ad eventi stressanti, porta l'assicurata a manifestare crolli
depressivi. Orbene, il ricorso, che non si confronta minimamente con queste
conclusioni, non contiene assolutamente nulla che faccia concludere per un
accertamento arbitrario delle prove.

2.3 Altrettanto apoditticamente l'insorgente rimprovera - senza minimamente
motivare la censura - al primo giudice di non avere dato correttamente seguito
alla decisione di rinvio 25 ottobre 2010 e di non essersi confrontato con le
divergenti diagnosi (ricorso, pag. 6) quando invece la semplice lettura del
giudizio impugnato dimostra il contrario. Quanto all'affermazione
(appellatoria) secondo cui la Corte cantonale avrebbe ignorato i fattori
psicosociali evidenziati dalla perizia 4 aprile 2011 del dott. H.________
(ricorso, pag. 7), la cassa ricorrente non spiega minimamente perché
l'accertamento dell'istanza precedente, che non ha riscontrato gli addotti
dissidi coniugali, ma ha anzi osservato come l'inserimento lavorativo al
ristorante del coniuge rappresentasse, come in una specie di ambito protetto,
l'unico ipotizzabile (pronuncia, pag. 18 segg.), e che ha ricondotto i limiti
funzionali, tra i quali anche la scarsa motivazione, allo stato depressivo
(pronuncia, pag. 15), sarebbe manifestamente inesatto. Lo stesso dicasi per
l'allegazione in base alla quale non vi sarebbero indicazioni per una mancante
capacità d'integrazione (ricorso, pag. 9) ma che, oltre a essere smentita dalle
considerazioni del giudizio impugnato (pag. 21) con le quali la ricorrente (una
volta di più) non si confronta, appare anche contraddetta dallo stesso dott.
H.________. Nella sua perizia del 4 aprile 2011 il perito ha infatti
espressamente sconsigliato la messa in atto di provvedimenti d'integrazione
professionale a causa della scarsa motivazione - riconducibile però, per quanto
poc'anzi visto, alla patologia depressiva - dell'interessata.

3.
Ne consegue che nei ristretti limiti della sua ammissibilità il ricorso
dev'essere respinto siccome (manifestamente) infondato. Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF)

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 luglio 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti