Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 904/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_904/2012 {T 0/2}

Sentenza del 6 maggio 2013
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Meyer, Ursprung, Pfiffner Rauber, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
1. Municipio del Gambarogno, 6573 Magadino,
2. A._________,
3. B._________,
4. C._________,
5. D._________,
6. E._________,
7. F._________,
8. G._________,
9. H._________,
10. I._________,
11. L.________,
12. M._________,
13. N.________,
14. O.________,
15. P._________,
16. Q._________,
17. R._________,
tutti patrocinati dall'avv. Luca Maghetti,
ricorrenti,

contro

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato,
(ora Istituto di previdenza del Cantone Ticino), rappresentata dal suo
Comitato, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 settembre 2012.

Fatti:

A.
A.a In virtù di specifiche convenzioni di affiliazione passate a suo tempo con
la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino, i dipendenti
dei Comuni di Contone e di Magadino come pure quelli del Consorzio Centro
scolastico del Gambarogno e del Consorzio per il piano regolatore dei comuni
del Gambarogno sono stati assicurati per la previdenza professionale, tramite i
loro datori di lavoro, presso detto istituto di previdenza.

A seguito dell'aggregazione dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno,
Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira Gambarogno in
un unico Comune denominato Gambarogno, il 17 agosto 2010 la Cassa pensioni ha
informato quest'ultimo in merito alle ripercussioni previdenziali della
fusione. Premesso che le convenzioni passate con gli ex Comuni e Consorzi
andavano considerate decadute e che sulla base delle norme vigenti il nuovo
Comune per garantire la copertura previdenziale ai suoi dipendenti poteva
scegliere fra diverse soluzioni, l'amministrazione della Cassa pensioni le ha
così riassunte: "a) continuazione del rapporto assicurativo da parte del nuovo
Comune del Gambarogno (per tutti i dipendenti) con la Cassa pensioni dei
dipendenti dello Stato (CPDS); b) affiliazione ad altra Istituzione di
previdenza del Comune del Gambarogno; c) affiliazione del Comune del Gambarogno
a più Istituti di previdenza". Con riferimento a quest'ultima ipotesi,
l'amministrazione della Cassa ha quindi precisato che il Comune, in
applicazione dell'art. 7 cpv. 2 OPP 2, poteva decidere di affiliarsi a più
istituti, a condizione che definisse preventivamente ogni gruppo di assicurati.
In questo caso si sarebbero dovute esaminare le diverse fattispecie che
sarebbero poi state disciplinate, per quanto riguarda la CPDS, con uno
specifico allegato alla eventuale nuova convenzione. Al fine di poter
sottoporre al Comitato "per le decisioni di sua competenza - indipendentemente
dalle scelte che farete -", l'amministrazione ha invitato il Municipio del
Gambarogno a comunicare le sue decisioni.
A.b Il 1° dicembre 2010 la T.________ SA, incaricata dal nuovo Comune di
trovare una soluzione previdenziale che andasse incontro alle esigenze dei
dipendenti (già affiliati alla CPDS) e che fosse al tempo stesso
finanziariamente sostenibile per l'ente pubblico, ha comunicato che il
Municipio aveva deciso di permettere a un determinato gruppo di dipendenti
(composto di otto persone) affiliatisi prima del 1995 - ad eccezione di uno
solo che aveva chiesto di uscire e di affiliarsi all'istituto (privato) di
previdenza scelto dal nuovo Comune - di rimanere assicurati, previo accordo
della stessa, alla CPDS con una nuova convenzione e di dare invece la
possibilità a nove dipendenti, a suo tempo affiliati presso la CPDS, di
concludere un nuovo rapporto previdenziale con il nuovo istituto previdenziale
del Comune. L'amministrazione della Cassa, osservando tra l'altro che la
proposta dei gruppi non era congruente con la sua stessa definizione poiché nel
gruppo di otto persone che sarebbero rimaste presso la CPDS ve ne erano due
affiliate dopo il 1995, mentre un altro entrato prima di tale anno non ne era
compreso, ha risposto il 18 febbraio 2011 di non potere dare seguito alla
richiesta del Comune - che inoltre in quanto ente esterno non poteva
rivendicare un diritto - perché contraria agli interessi della CPDS,
aggiungendo che qualora il nuovo Comune avesse optato per l'adesione a un altro
istituto di previdenza, tutti gli affiliati degli ex Comuni vi sarebbero dovuti
essere trasferiti. Per tale evenienza la CPDS garantiva a tutti i dipendenti
uscenti la prestazione di libero passaggio integrale, con conseguente addebito
al Comune - in applicazione del Regolamento interno concernente la liquidazione
parziale - della differenza, pari a circa fr. 860'000.-, fra il grado di
copertura effettivo della Cassa pensioni al 31 dicembre 2010 e quello al 100%.
A.c Mediante nuova presa di posizione del 28 febbraio 2011 il Municipio si
diceva sorpreso del rifiuto opposto dalla Cassa per una soluzione che, oltre a
essere stata preventivamente discussa con il suo vicedirettore, appariva equa e
teneva in debita considerazione le aspettative e i diritti dei dipendenti.
Quindi contestava, data l'esiguità del numero dei partenti, l'adempimento degli
estremi per una liquidazione parziale oltre che l'onere finanziario a suo
carico per la differenza rispetto al grado di copertura totale. Nel domandare
di pronunciarsi nuovamente sulla questione, il Comune si diceva disposto a
rinunciare al trasferimento di P.________, unica eccezione di affiliazione
avvenuta prima del 1995, e di rimettersi al giudizio della Cassa in relazione
ai casi dei signori D._________ e S.________ - la cui posizione si è tuttavia
poi risolta poiché la Cassa ne ha incondizionatamente assunto il pensionamento
- che avevano espresso il desiderio di rimanere affiliati alla CPDS nonostante
la loro affiliazione fosse intervenuta dopo il 1995. Da parte sua, il Comitato
della Cassa ha ribadito il 21 aprile 2011 di non potere mantenere
l'assicurazione presso la CPDS per solo una parte dei dipendenti degli ex
Comuni poiché la proposta non tutelava sufficientemente dal profilo finanziario
la Cassa. Il Comitato si dichiarava tuttavia disposto a stipulare una nuova
convenzione con il Comune a condizione che tutti i dipendenti degli ex Comuni
rimanessero affiliati alla CPDS. In caso contrario, essi sarebbero dovuti
uscire dalla CPDS. Vista la mancata adesione del Municipio a detta proposta, il
Comitato ha segnalato con scritto del 30 novembre 2011 di avviare la procedura
di liquidazione parziale in relazione a tali (tutti) assicurati per disdetta
delle convenzioni di affiliazione con effetto al 31 dicembre 2010.
Contestualmente ha indicato, in un'allegata tabella, l'importo delle
prestazioni di libero passaggio dei 16 assicurati interessati e l'onere a
carico del Comune, quantificato in fr. 873'778.90. Con scritto di stessa data
ha inoltre informato anche gli interessati dell'avvio di questa procedura.

B.
Mediante petizione del 7 dicembre 2011 il Comune del Gambarogno, rappresentato
dal suo Municipio, e i dipendenti degli ex enti comunali affiliati alla CPDS
(A._________, B._________, C._________, D._________, E._________, F._________,
G._________, H._________, I._________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P._________, Q._________ e R._________) hanno chiesto, in via
preliminare, di sospendere la procedura di liquidazione parziale e, nel merito,
di accertare la nascita/modifica di un contratto di adesione, con effetto dal
1° gennaio 2011, tra la Cassa e il Comune del Gambarogno riguardante i
dipendenti - affiliati prima del 1995 - A._________, B._________, C._________,
D._________, E._________, F._________ ed G._________. Inoltre gli attori hanno
domandato di condannare la Cassa al trasferimento della prestazione d'uscita
integrale (valuta al 31 dicembre 2010) dei dipendenti H.________, I._________,
L.________, M._________, N.________, O.________, P._________, Q.________ e
R._________ al nuovo istituto di previdenza del Comune, Cassa pensioni Basilese
Vita SA, contestando gli estremi di una liquidazione parziale e l'obbligo di
fare assumere al Comune il disavanzo tecnico.

Per pronuncia del 26 settembre 2012 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha respinto la petizione nella misura in cui l'ha dichiarata
ricevibile. Rilevato come la richiesta di misure cautelari (domanda "di effetto
sospensivo") fosse divenuta priva di oggetto dopo che l'autorità di vigilanza
sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza aveva sospeso la procedura di
verifica della liquidazione parziale sino a conclusione della presente vertenza
- che deve esaminare il motivo (disdetta della convenzione) per il quale è
stata avviata la stessa procedura di liquidazione -, la Corte cantonale ha
negato l'esistenza di una proposta definitiva e vincolante da parte della Cassa
riguardo all'ipotesi - scelta dal Comune - di un frazionamento degli assicurati
affiliati alla CPDS. In particolare, i giudici cantonali, che hanno rilevato
non sussistere alcun obbligo da parte dell'ente previdenziale di accettare la
suddivisione dei gruppi - a maggior ragione se riferita ad assicurati
provenienti, come in concreto, da enti esterni allo Stato per i quali la legge
cantonale in materia concede alla Cassa una semplice facoltà di ammissione -,
hanno escluso un consenso fra le parti sui criteri di tale definizione che
oltretutto nemmeno prendeva in considerazione diverse tipologie di professione.
Quanto alla contestazione dell'apertura della procedura di liquidazione
parziale conseguente all'uscita degli assicurati interessati, i giudici di
prime cure l'hanno ritenuta irricevibile (oltre che irrilevante), posto che
spetta all'autorità di vigilanza, una volta definita la questione
dell'affiliazione dei dipendenti degli ex Comuni, determinarsi in merito con
decisione impugnabile al Tribunale amministrativo federale.

C.
Gli attori hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, al quale chiedono di annullare il giudizio cantonale e di accogliere
la petizione. Oltre a ribadire la richiesta di accertamento della nascita/
modifica di un contratto di adesione, con effetto dal 1° gennaio 2011, tra la
Cassa e il Comune del Gambarogno riguardante i dipendenti - affiliati prima del
1995 - A._________, B._________, C._________, D._________, E._________,
F._________ ed G._________, i ricorrenti domandano di rinviare gli atti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché entri nel merito della
petizione "quo alla questione pregiudiziale concernente l'inesistenza di una
liquidazione parziale" legata al passaggio del secondo gruppo di assicurati al
nuovo istituto di previdenza scelto dal Comune del Gambarogno. Dei motivi si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

La Cassa (dal 1° gennaio 2013 diventata Istituto di previdenza del Cantone
Ticino) propone di respingere il gravame nei limiti della sua ammissibilità,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a
determinarsi. Con osservazioni del 14 marzo 2013 i ricorrenti hanno preso
posizione sulla risposta della Cassa.

Diritto:

1.
La questione, esaminabile d'ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid. 1 pag. 130),
di sapere se una parte è legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice
(legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio
(legittimazione passiva) si determina - anche nelle procedure su azione di
diritto pubblico - secondo il diritto materiale. Di principio la legittimazione
attiva spetta al detentore del diritto in discussione, mentre quella passiva
alla persona obbligata materialmente. In materia di convenzioni di affiliazione
tra un istituto di previdenza e un datore di lavoro quest'ultimo assume la
legittimazione attiva nella procedura d'azione ai sensi dell'art. 73 LPP nella
misura in cui la controversia verte, come in concreto, su una questione che è
oggetto della convenzione di affiliazione passata fra i due (cfr. SVR 2010 BVG
n. 27 pag. 107, 9C_40/2009, consid. 3.2; 2005 BVG n. 27 pag. 97, B 43/04,
consid. 1; DTF 135 V 113 consid. 1). La questione di sapere se i singoli
assicurati e dunque, concretamente, i dipendenti degli ex enti affiliati alla
CPDS siano ugualmente legittimati, unitamente al Comune interessato, a
ricorrere contro il giudizio impugnato può comunque essere lasciata aperta
poiché in ogni caso il ricorso si rivela infondato.

2.
La Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale
che a seguito dell'aggregazione il nuovo Comune del Gambarogno è subentrato nei
diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni
(art. 3 del decreto legislativo del 23 giugno 2008 concernente l'aggregazione
dei Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, Magadino,
Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio e Vira Gambarogno). Ora, se ciò abbia
significato (anche) la continuazione dei contratti di affiliazione
previdenziale preesistenti oppure la loro decadenza - a seguito della cessata
esistenza di una delle parti contrattuali (cfr. ad esempio sentenza 2A.425/2000
del 20 luglio 2001 consid. 2c, concernente il destino di una convenzione di
affiliazione nell'ipotesi di fusione fra datori di lavoro; v. pure Isabelle
Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2009, n. 1 all'art. 53b LPP) - e la
conseguente necessità di stipulare una nuova convenzione non è di rilievo ai
fini del presente giudizio, come hanno fatto notare i giudici di prime cure.
Infatti, sia che i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni di
affiliazione concluse dagli ex enti siano passati al nuovo Comune sia che essi
siano decaduti in seguito alla fusione, in nessun caso i ricorrenti potrebbero
dedurre da questo solo fatto il diritto a una affiliazione separata (parte alla
CPDS, parte alla Cassa pensioni Basilese Vita SA) dei dipendenti
precedentemente assicurati presso la CPDS, come invece pretendono ancora in
sede federale.

3.
3.1 Occorre per contro verificare se un consenso (normativo) su questo punto
possa eventualmente essere stato raggiunto dalle parti in causa in occasione
delle discussioni ricordate nei fatti. L'autorità giudiziaria cantonale ha
pertinentemente osservato che le convenzioni di affiliazione costituiscono,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dei contratti sui generis in
senso stretto (DTF 129 III 476 consid. 1.4 pag. 477). Qualora non esistano,
come in concreto, accertamenti di fatto sui reali intendimenti delle parti in
causa (in casu: Municipio del Gambarogno, da un lato, e Cassa opponente,
dall'altro) al momento di contrarre o se il giudice constata che una parte non
ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà va determinata
interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero
secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire
alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta tenuto conto
del contesto e delle circostanze che hanno preceduto e accompagnato tali
dichiarazioni (cfr. DTF 132 III 24 consid. 4 pag. 28; 131 III 280 consid. 3.1
pag. 286 seg.; 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg. con rinvii). Il principio
dell'affidamento determina quindi pure l'esistenza di una dichiarazione di
volontà. Un'affiliazione può avvenire anche in maniera tacita, concludente,
vale a dire per mezzo di un comportamento che non si rivela semplicemente
passivo, ma che manifesta chiaramente e senza dubbio una volontà di
affiliazione (DTF 129 III 476 consid. 1.4 pag. 477; 123 III 53 consid. 5a pag.
59). L'interpretazione di un contratto alla luce del principio dell'affidamento
è una questione che concerne l'applicazione del diritto e può pertanto essere
esaminata liberamente dal Tribunale federale. Occorre però fondarsi sul
contenuto della manifestazione di volontà e sulle circostanze nelle quali è
avvenuta, che attengono al fatto e i cui accertamenti da parte della Corte
cantonale vincolano di principio il Tribunale federale (DTF 132 III 24 consid.
4 pag. 28 con riferimenti; SVR 2012 BVG n. 8 pag. 34, 9C_554/2011, consid.
4.1).

Con riferimento all'interpretazione di dichiarazioni scritte è inoltre
opportuno rammentare che ci si riferisce in primo luogo al tenore delle stesse.
La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia la possibilità di ricorrere
ad altri criteri d'interpretazione. Ciononostante, non ci si scosterà dal testo
chiaro adottato dagli interessati qualora non vi sia nessun serio motivo di
ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (cfr. DTF 133 III 61 consid.
2.2.1 pag. 67; 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425 con riferimenti).

3.2 Come già in sede cantonale, i ricorrenti ravvisano nella circostanza che la
Cassa opponente abbia esposto con lo scritto del 17 agosto 2010 le tre
possibilità riguardanti il futuro previdenziale dei dipendenti interessati una
proposta vincolante che il Municipio, aderendo alla soluzione c) relativa
all'affiliazione del Comune del Gambarogno a più istituti di previdenza,
avrebbe poi validamente accettato. Senza il minimo arbitrio, la Corte cantonale
ha tuttavia accertato che nella comunicazione in parola la Cassa aveva
espressamente riservato la facoltà del Comitato di prendere una decisione in
merito alla nuova convenzione - quelle precedenti essendo state da lei ritenute
decadute - indipendentemente dalle scelte che avrebbe fatto il datore di
lavoro. Quanto basta, dato il chiaro tenore della formulazione, per
ragionevolmente escludere che la Cassa abbia dato, in maniera vincolante, carta
bianca al Municipio per decidere autonomamente anche le modalità di
affiliazione presso più istituti di previdenza. Non scalfisce di certo questa
convinzione il passaggio in detto scritto, richiamato dai ricorrenti a sostegno
della loro tesi, in cui l'amministrazione della Cassa ha segnalato che "Sulla
base delle norme vigenti il vostro Comune per garantire la copertura
previdenziale ai suoi dipendenti può scegliere diverse soluzioni". È evidente
che la scelta cui è fatto accenno si riferiva alle possibilità previste per
legge (affiliazione di tutti i dipendenti del nuovo Comune alla CPDS o a un
nuovo istituto di previdenza, rispettivamente loro affiliazione a più istituti
di previdenza) ma non certamente anche alle singole modalità di affiliazione,
che non potevano essere stabilite unilateralmente senza l'approvazione della
Cassa. La quale del resto, per quanto accertato in maniera vincolante dal
Tribunale cantonale, in virtù dell'art. 4 cpv. 2 dell'allora vigente legge
cantonale sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpd) aveva la mera
facoltà, ma non l'obbligo di ammettere assicurati provenienti da enti esterni
allo Stato. Ed è proprio per questi motivi che la Cassa ha formulato più in là
nello scritto la riserva a favore della decisione del Comitato. Ne segue che la
comunicazione del 17 agosto 2010 poteva, in buona fede, essere unicamente
intesa dal Municipio quale mera informazione sulle possibilità che gli si
offrivano per legge in seguito alla nuova situazione creatasi con
l'aggregazione.

3.3 Il rifiuto opposto dalla Cassa il 18 febbraio 2011, ma anche in seguito,
alla definizione dei gruppi formulata dal Comune il 1° dicembre 2010 non
configura pertanto un cambiamento di rotta abusivo e in quanto tale non
meritevole di tutela giuridica. A titolo meramente abbondanziale si osserva del
resto che sin dall'inizio il Municipio del Gambarogno non doveva essere poi
così convinto dell'esistenza di una proposta vincolante da parte della Cassa se
nella stessa presa di posizione del 1° dicembre 2010 il suo rappresentante
segnalava che "il Municipio ha deciso di permettere ad una determinato gruppo
di rimanere affiliato, previo accordo della stessa (sottolineatura del
redattore), alla Cassa Pensioni dello Stato con una nuova convenzione". Vano
risulta inoltre pure il tentativo di relativizzare la ripartizione delle
competenze all'interno della CPDS tra l'Amministrazione e il Comitato. Evocata
per la prima volta in sede federale, questa censura si rivela anche chiaramente
infondata. Se, per loro stessa osservazione, in virtù dell'art. 44 della Lcpd
l'amministrazione della Cassa doveva avvenire secondo le indicazioni e le
deleghe del Comitato e se nello scritto del 17 agosto 2010 era stata
espressamente riservata la decisione di quest'ultimo organo, mal si comprende
come i ricorrenti potessero dedurre dalle informazioni illustrate
dall'Amministrazione precise aspettative nel senso da loro rivendicato. A
essere palesemente contrario agli atti non è dunque certamente l'accertamento
dei primi giudici che hanno negato l'approvazione, da parte della Cassa, dei
gruppi definiti dal Comune, bensì tutt'al più la contraria tesi dei ricorrenti
che in parte addirittura travisano la realtà dei fatti. Non è così vero che la
Cassa avrebbe approvato - quanto meno secondo il principio dell'affidamento -
il criterio di definizione dei gruppi indicato dal Comune (distinzione tra
affiliati prima del 1995, che sarebbero rimasti alla CPDS, e affiliati dopo il
1995, che sarebbero stati trasferiti al nuovo istituto di previdenza del
Comune) poiché si sarebbe limitata il 18 febbraio 2011 a evidenziare
l'incongruenza della formazione concreta dei gruppi con il criterio scelto e
avrebbe rilevato che nel gruppo dei dipendenti che sarebbero rimasti assicurati
presso la CPDS ve ne erano due affiliati dopo il 1995, mentre un altro entrato
prima del 1995 non ne faceva parte. Anche qui, è sufficiente il rinvio al resto
della presa di posizione del 18 febbraio 2011, e confermata anche in seguito,
della Cassa per rendersi conto del contrario, il Comitato avendo "comunque
ritenuto di non poter dar seguito alla richiesta formulata, non ravvisandone un
diritto da parte dell'ente esterno aderente e ritenendo la proposta contraria
agli interessi della Cassa". Non occorre aggiungere altro. In tali condizioni,
la valutazione dei giudici cantonali per cui, secondo il principio
dell'affidamento, le parti non avrebbero raggiunto un consenso sulla separata
affiliazione, secondo la definizione dei gruppi auspicata dal nuovo Comune del
Gambarogno, dei dipendenti degli ex enti assicurati presso la CPDS non è
contraria al diritto né risulta da un apprezzamento manifestamente inesatto
delle prove.

4.
4.1 Gli insorgenti lamentano inoltre, per quanto di rilievo, una errata
applicazione dell'art. 7 cpv. 2 OPP 2 e dell'art. 2 cpv. 2 del regolamento
della CPDS. Rimproverano alla Corte cantonale di non avere riconosciuto che
dette norme conferirebbero per legge al datore di lavoro il potere di definire
egli stesso, e in maniera vincolante per la Cassa, le categorie di assicurati
assoggettabili a diverse istituzioni di previdenza. Ma anche su questo punto le
censure ricorsuali sono destituite di fondamento.

4.2 L'art. 7 OPP 2 regola, conformemente al suo titolo, gli effetti
dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza. Il cpv. 1 descrive gli
effetti dell'affiliazione di un datore di lavoro a un istituto di previdenza
nel caso normale in cui questo assicura l'insieme del proprio personale presso
il medesimo istituto. La norma dispone in questo caso che l'affiliazione del
datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione
di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto. Il suo cpv.
2 stabilisce tuttavia che se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi
istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in
modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso
di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti di previdenza
sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono
esercitare il regresso contro il datore di lavoro. Similmente, come accertato
dalla pronuncia impugnata, l'art. 2 cpv. 2 del regolamento della CPDS sancisce
che l'affiliazione del datore di lavoro alla Cassa pensioni implica di regola
l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lcpd, a
meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli
assicurati assoggettati ad altre istituzioni di previdenza. Il disposto precisa
inoltre che le disposizioni dell'art. 7 OPP 2 sono vincolanti. Come ha avuto
modo di precisare l'UFAS nel suo commento al progetto di OPP 2, cui si
richiamano anche i ricorrenti, il senso dell'art. 7 cpv. 2 OPP 2 è che i
lavoratori che fanno parte di un'azienda con più istituti di previdenza debbano
ugualmente, con l'inizio del lavoro, godere della stessa protezione sociale dei
loro colleghi attivi per una ditta affiliata a un'unica cassa pensione. Per
evitare lacune assicurative il legislatore ha istituito una responsabilità
solidale del datore di lavoro e degli istituti di previdenza (Commento UFAS del
2 agosto 1983, pag. 62, versione tedesca).

4.3 Dalla questione appena descritta relativa agli effetti dell'affiliazione a
uno o più istituti di previdenza deve invece essere distinta quella, qui in
esame, del diritto del datore di lavoro di imporre concretamente a uno o più
istituti di previdenza l'affiliazione di parte del proprio personale secondo le
modalità ed esigenze da lui auspicate (cfr. ricorso, pag. 21: "In casu, è fatto
notorio che i dipendenti affiliati prima del 1995 godono di una copertura più
vantaggiosa rispetto a quelli affiliatisi solo successivamente [...] motivo per
cui per il primo gruppo di assicurati è più vantaggioso restare, per gli altri
è più vantaggioso partire"). Se anche l'art. 7 cpv. 2 OPP 2 gli conferisce
effettivamente la possibilità (di principio) di affiliare gruppi di assicurati
a diversi istituti di previdenza, ciò non comporta per questi ultimi - già solo
per una considerazione legata alla libertà contrattuale che regge il contratto
di affiliazione tra datore di lavoro e istituto di previdenza - l'obbligo di
accettarne passivamente le modalità. Sostenere il contrario significherebbe
imporre unilateralmente un obbligo di contrarre, rispettivamente (nel caso in
cui si ammettesse nella fattispecie la continuazione delle convenzioni
preesistenti) di modifica del contratto di affiliazione che non trova alcun
fondamento né nell'ordinanza né nel regolamento della cassa opponente (cfr. per
analogia SVR 2006 BVG n. 22 pag. 86, B 72/04, consid. 5.2.2). Se così fosse,
rileva a ragione la CPDS, gli istituti di previdenza si vedrebbero costretti ad
accollarsi rischi e oneri non oggettivamente ripartiti e suscettibili di
mettere a repentaglio i loro piani assicurativi oltre che gli interessi
collettivi della comunità stessa degli assicurati. Va dunque anche su questo
punto pienamente condivisa la valutazione della Corte cantonale che ha ritenuto
non potere istituire l'art. 7 cpv. 2 OPP 2 (ma neppure l'art. 2 cpv. 2 del
regolamento della Cassa) un diritto per il Comune del Gambarogno di definire in
maniera vincolante per la Cassa i gruppi di assicurati. Questa conclusione
rende superflua la disamina delle ulteriori censure ricorsuali sul tema.

5.
Poiché, per quanto esposto in precedenza, vengono a cadere le premesse stesse
per un passaggio - secondo i criteri definiti dal Comune ricorrente - al nuovo
istituto di previdenza del Comune del Gambarogno (Cassa pensioni Basilese Vita
SA) di una parte dei dipendenti degli ex enti affiliati alla CPDS, non occorre
nemmeno più pronunciarsi sulla contestazione del mancato esame pregiudiziale da
parte della Corte cantonale - che si è dichiarata non competente a statuire
sulla questione - dell'(in)esistenza delle condizioni per avviare la procedura
di liquidazione parziale in relazione alla partenza delle nove persone
interessate e al trasferimento della loro prestazione d'uscita. Spetterà alle
parti concordare, secondo la disponibilità manifestata dalla Cassa opponente,
se continuare l'affiliazione alla CPDS di tutti i dipendenti degli ex enti
comunali ad essa assicurati. In caso contrario, il Comune del Gambarogno dovrà
se del caso trasferirli ad altro istituto di previdenza. Solo allora si (ri)
proporrà eventualmente la questione della liquidazione parziale.

6.
Ne segue che, per quanto ricevibile, il ricorso dev'essere respinto siccome
infondato e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza
(art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 5000.- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 6 maggio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti

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