Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 896/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_896/2012 {T 0/2}

Sentenza del 31 gennaio 2013
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
S.________,
patrocinata da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST),
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500
Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 26 settembre 2012.

Fatti:

A.
S.________, nata nel 1957, ausiliaria di pulizie e casalinga, il 4 maggio 2009
ha presentato una domanda di rendita AI per le conseguenze invalidanti di un
infortunio occorsole il 25 agosto 2008 che le ha provocato lo strappo/rottura
parziale del tendine sovraspinato destro.

Esperiti gli accertamenti del caso, tra i quali anche un'inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica, l'Ufficio AI del
Cantone Ticino (UAI) ha attribuito all'assicurata una rendita intera
d'invalidità dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010, negando in seguito il
diritto a prestazioni per carenza di invalidità pensionabile (decisione del 2
marzo 2012, preavvisata il 22 giugno 2011). Stabilita una ripartizione tra
attività salariata (71%) e attività casalinga (29%), l'amministrazione ha
accertato un tasso di incapacità lavorativa del 50% nella professione abituale
come pure in ogni attività sostitutiva nonché una limitazione del 20% nello
svolgimento delle mansioni domestiche. Applicando il metodo misto di
valutazione dell'invalidità, l'UAI ha determinato - dopo il 31 marzo 2010 (tre
mesi dopo il miglioramento dello stato di salute constatato anche in ambito
infortunistico) - un grado d'invalidità del 32% in ambito salariato (0.71 x 45
[incapacità di guadagno]) e del 6% (0.29 x 20) in ambito domestico pervenendo
così a un grado d'invalidità complessivo del 38%.

B.
S.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
al quale ha chiesto l'assegnazione di almeno una mezza rendita dal 1° aprile
2010. Per pronuncia del 26 settembre 2012 la Corte cantonale ha respinto il
gravame.

C.
L'interessata ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale domanda, in
via principale, l'annullamento della pronuncia cantonale e la modifica della
decisione dell'UAI nel senso che le venga attribuita una mezza rendita dal 1°
aprile 2010. In via subordinata chiede che da tale data le sia riconosciuto il
diritto a un quarto di rendita. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione
del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, il
Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo
accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (
DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi
dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza
sia lampante (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte
ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore
deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le
condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero
realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto
diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II
249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, ricordando in particolare la nozione d'invalidità
(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 7 e 8 LPGA), i presupposti e l'estensione del diritto
alla rendita (art. 28 LAI), nonché i vari metodi di valutazione
dell'invalidità: metodo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli
assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA); metodo specifico
sulla base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non
esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si
occupano dell'economia domestica (art. 28a LAI in relazione con gli art. 27 OAI
e 8 cpv. 3 LPGA) e metodo misto per gli assicurati AI esercitanti solo
parzialmente un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 3 LAI in relazione con gli
art. 27bis OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97, 393). Pure correttamente il
giudice cantonale ha rammentato la prassi relativa al valore probatorio
generalmente attribuito ai rapporti d'inchiesta economica fatti esperire dagli
UAI (DTF 128 V 93 consid. 4; SVR 2005 IV no. 21 pag. 81 consid. 5.1.1 pag. 84
[I 249/04]; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693
/06 del 20 dicembre 2006 consid. 6.2 con riferimenti) e ai referti medici fatti
allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di
procedura applicabili, ricordando che se questi ultimi sono stati resi sulla
base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto
e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si scosta se non in
presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza
(DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353).

3.
Oggetto del contendere è il diritto a una rendita parziale dopo il 31 marzo
2010.

3.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, confermata la ripartizione
percentuale tra attività salariata (71%) e casalinga (29%), ha pure aderito
alla valutazione dell'amministrazione sul grado di incapacità lavorativa
residua dell'assicurata (50%) in ogni attività, compresa quella precedente,
nonché sul tasso di impedimento (20%) complessivo rilevato per le mansioni
domestiche nel settembre 2010 dall'inchiesta economica per le persone che si
occupano dell'economia domestica. Operato un raffronto dei redditi (senza e con
invalidità), il giudice di prime cure ha quindi stabilito al 47% il grado di
incapacità di guadagno in ambito lucrativo, prima di valutare al 39% il tasso
complessivo d'invalidità ([0.71 x 47] + [0.29 x 20]), insufficiente per
accordare una rendita ancorché parziale dopo il 31 marzo 2010.

3.2 La ricorrente non contesta (più) né la quota di ripartizione tra attività
lucrativa e attività domestica, né il grado di incapacità lavorativa residua
del 50% (rendimento completo per mezza giornata) in ogni attività, compresa
quella precedente. Censura per contro il tasso di limitazione nello svolgimento
delle mansioni consuete come pure il calcolo dell'invalidità per l'ambito
salariato. Con riferimento al primo, rileva l'incongruenza dell'analisi
dell'assistente sociale le cui conclusioni, per l'attività di casalinga,
divergerebbero in maniera inspiegabile dalle conclusioni mediche relative alla
incapacità lavorativa residua (50%) per un'attività, come quella
precedentemente svolta di ausiliaria di pulizie, che per buona parte coincide
con quella di casalinga. Rimprovera, inoltre, al primo giudice di non avere
tenuto conto degli influssi (negativi) reciproci delle due attività e del fatto
che se dovesse effettivamente prestare quattro ore di lavoro esterno, la sua
limitazione per le mansioni consuete sarebbe certamente di molto superiore al
20% stimato dall'assistente sociale. Chiede poi di considerare, per l'ambito
lucrativo, un grado di invalidità del 50% data la sua inabilità, in tale
misura, di svolgere l'attività precedente. In tali condizioni, rivendica in via
principale un grado d'invalidità complessivo del 50% e dunque una mezza
rendita, e in via subordinata, qualora dovessero per ipotesi fare stato le
conclusioni dell'inchiesta economica del settembre 2010, un tasso di invalidità
del 41% ([0.71 x 50] + [0.29 x 20]) e, di conseguenza, un quarto di rendita.

4.
4.1 Il giudice cantonale, riferendosi alla giurisprudenza in materia, ha
ricordato che l'inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica - se redatta secondo le indicazioni fornite dalla
Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (cifre 3090 segg. CIGI) - costituisce una base di giudizio
idonea e di regola anche sufficiente. Per potergli attribuire piena forza
probatoria, è però essenziale che il rapporto sia redatto da una persona
qualificata - quale è normalmente un collaboratore dei servizi sociali (cfr. ad
esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 102/00 del 22
agosto 2000 consid. 4) - in conoscenza delle circostanze concrete come pure
delle limitazioni risultanti dagli accertamenti medici. Inoltre il rapporto
deve tenere conto delle indicazioni della persona assicurata e menzionare, se
del caso, le opinioni divergenti. L'inchiesta deve infine essere plausibile,
motivata e sufficientemente dettagliata in merito alle singole limitazioni e
deve riprodurre quanto accertato in loco (sentenza I 90/02 del 30 dicembre 2002
consid. 2.3.2 non pubblicato in DTF 129 V 67, ma in VSI 2003 pag. 218). Secondo
giurisprudenza, il ricorso al giudizio di un medico che abbia a pronunciarsi
sulle singole posizioni dell'inchiesta sotto il profilo dell'esigibilità è solo
eccezionalmente necessario, segnatamente in presenza di dichiarazioni
inverosimili della persona assicurata in contraddizione con i reperti medici
(VSI 2004 pag. 137 consid. 5.3 [I 311/03] e 2001 pag. 155 consid. 3c [99/00];
cfr. pure SVR 2005 IV n. 21 pag. 84 consid. 5.1.1 [I 249/04]). Se un rapporto
d'inchiesta soddisfa queste condizioni, la ponderazione - entro i parametri
indicati dalla cifra 3095 CIGI - delle singole mansioni costituisce una
questione di apprezzamento che dipende dalla valutazione delle circostanze
concrete e che è riesaminabile dal Tribunale federale solo limitatamente in
caso di suo esercizio eccessivo o abusivo. Per il resto, l'accertamento del
tasso d'impedimento in ogni singola mansione rappresenta - come l'accertamento
del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e
dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag.
398) - una questione di fatto che può essere controllata da questo Tribunale
solo in maniera molto limitata (cfr. sopra, consid. 1; cfr. inoltre DTF 130 V
61 consid. 6.1 seg.; sentenza citata I 693/06 consid. 6.2-6.3).

4.2 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il
giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un
asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria
delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la
decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o
una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura
preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente
insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero
su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di
giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a
pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e
riferimenti).

4.3 Il Tribunale cantonale ha accertato che il rapporto d'inchiesta domestica
del 17 settembre 2010 ha correttamente - nel rispetto dei parametri di cui alla
CIGI - stabilito la ripartizione delle singole attività domestiche. Esaminate
inoltre le valutazioni dell'assistente sociale in merito agli impedimenti nelle
singole mansioni, la Corte cantonale non ha ravvisato elementi che
consentissero di metterne in dubbio l'attendibilità; anzi, tenuto anche conto
dell'obbligo incombente all'assicurata di ridurre il danno e dell'obbligo di
reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti)
assistenza familiare, ha ritenuto tale valutazione del tutto affidabile e
compatibile con gli impedimenti accertati in sede medica.

4.4 Nel chiedere di aumentare il tasso di impedimento nelle (singole) mansioni
domestiche, la ricorrente non motiva (sufficientemente) la propria richiesta
(art. 42 cpv. 2 LTF) ma si limita perlopiù a criticare in maniera appellatoria,
e dunque inammissibile, l'accertamento del giudice cantonale. In particolare,
non spiega debitamente in quale misura l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in
chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista
manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di
equità. Non basta così contrapporre la propria opinione personale per
qualificare come arbitrario l'apprezzamento delle prove operato dal primo
giudice. È però quanto ha fatto in gran parte l'insorgente. Il solo fatto che
le istanze precedenti l'abbiano considerata inabile al lavoro in misura del 50%
anche nella sua attività precedente di ausiliaria di pulizie non basta per
infirmare il giudizio con cui la Corte cantonale ha concluso per una
limitazione complessiva del 20% in ambito domestico (cfr. per un caso analogo,
fra le tante, sentenza 8C_107/2009 del 18 gennaio 2010). L'impedimento a
svolgere le mansioni consuete risulta infatti da un esame empirico di una
situazione di fatto particolare (DTF 137 V 334 consid. 5.3 pag. 342 seg.) e
dove, come nella fattispecie, sono principalmente le limitazioni fisiche a
essere esaminate, l'inchiesta economica costituisce la base più adatta a
definirne le ripercussioni (cfr. sentenza 8C_384/2010 del 12 dicembre 2011
consid. 6.2 in fine).

4.5 Per quanto ne è degli effetti reciproci negativi dell'una attività
sull'altra, la ricorrente, oltre a non indicarne la misura desiderata (che
comunque non può superare il 15%: DTF 134 V 9 consid. 7.3.6 in fine pag. 14),
non tiene conto nemmeno dei limiti posti dalla giurisprudenza per eventualmente
prenderli in considerazione. Le speciali condizioni per ammettere una simile
influenza negativa reciproca non sono in effetti manifestamente adempiute. Da
un lato perché le ripercussioni dell'attività lucrativa su quella domestica
possono unicamente essere considerate laddove la capacità lavorativa residua
nell'ambito lucrativo è messa pienamente a frutto. Ciò che, per stessa
ammissione della ricorrente (ricorso, pag. 4 e 7), non è il caso
dell'insorgente. Dall'altro, perché, per converso, per riconoscere
eventualmente gli effetti negativi dell'attività domestica su quella lucrativa
occorre che la persona assicurata dedichi una parte del suo tempo per compiti
di assistenza familiare (segnatamente a favore dei propri figli o dei genitori
necessitanti di cure; cfr. DTF 134 V 9 consid. 7.3.4 pag. 13; v. inoltre, fra
le tante, sentenza 9C_713/2007 dell'8 agosto 2008 consid. 4.2.2). Ciò che non
viene fatto valere nel caso di specie né tanto meno emerge (chiaramente) dagli
atti, la figlia, che vive nella medesima economia domestica, essendo
ultratrentenne. Ne discende così che il tasso di impedimento complessivo del
20% ritenuto dalla Corte cantonale per l'ambito domestico va confermato.

5.
Per quanto concerne poi la valutazione del tasso d'invalidità in ambito
lucrativo, va subito chiarito che il calcolo operato dall'autorità giudiziaria
di prime cure non sfavorisce di certo l'insorgente. Al contrario. Giova infatti
ricordare che nel caso in cui - come quello di specie - continua a beneficiare
di una capacità lavorativa residua nell'attività lucrativa che esercitava a
tempo parziale prima del danno alla salute, la persona assicurata non subisce
una incapacità di guadagno nella misura in cui la sua capacità lavorativa
residua è superiore o uguale al tasso di attività che eserciterebbe senza detto
danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con riferimento). Orbene, in
concreto è incontestato che l'assicurata è in grado di riprendere - seppure con
una capacità lavorativa limitata - un impiego nel suo precedente ambito di
attività. In tal modo è effettivamente possibile procedere a un confronto
percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di conseguenza, l'invalidità
nella parte dedicata all'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. DTF 114 V 310
consid. 3a pag. 313 con riferimenti). In effetti, l'estensione della perdita di
guadagno risultante dalla sua incapacità lavorativa rappresenta necessariamente
una parte percentuale tra il salario che avrebbe conseguito (lavorando al 71%)
se fosse rimasta in buona salute e il salario che sarebbe attualmente in grado
di realizzare (lavorando al 50%). Contrariamente a quanto però pretende la
ricorrente, il grado d'invalidità per l'ambito lucrativo ammonta al 29.57% ([71
- 50] : 71 x 100). Il tasso d'invalidità complessivo diventa di conseguenza -
dopo arrotondamento (DTF 130 V 121) - del 27% ([0.71 x 29.57) + [0.29 x 20];
cfr. per casi analoghi: DTF 137 V 334 consid. 7.1 pag. 350 seg. nonché sentenze
9C_234/2010 del 7 settembre 2010 consid. 4.3 e 9C_51/2010 del 30 giugno 2010
consid. 4.1).

6.
Ne segue che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le
spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66
cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 gennaio 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti