II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 869/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 9C_869/2012 Sentenza del 9 novembre 2012 II Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti. Partecipanti al procedimento R.________, ricorrente, contro Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, G.________. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2012. Visto: il ricorso del 19 ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 24 settembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, considerando: che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto, che nel caso di specie l'allegato ricorsuale non soddisfa manifestamente queste condizioni, che il ricorrente si confronta infatti solo in misura minima e irrilevante (segnatamente in merito al metodo di fatturazione adottata) con gli argomenti principali e abbondanziali della pronuncia impugnata, che egli non spiega in particolare in quale misura l'apprezzamento del primo giudice - il quale ha fondato la propria convinzione circa la qualifica di lavoratrice dipendente di G.________ sulla base di un suo accertato rapporto di subordinazione e di dipendenza economica nei confronti del ricorrente, suo unico committente, come pure sull'assenza di un suo particolare rischio aziendale e sulla analoga valutazione operata in ambito LAINF, oltre che sull'assenza di una informazione erronea e vincolante (poiché meramente possibilistica) da parte dell'amministrazione in occasione dell'annuncio all'agenzia comunale AVS - sarebbe arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) o comunque contrario al diritto, che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 9 novembre 2012 In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Meyer Il Cancelliere: Grisanti